Come accedere alla pensione femminile anticipata Opzione Donna dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024
L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto alcune modifiche per accedere alla c.d. Opzione Donna, ovvero la pensione femminile anticipata. Di conseguenza l’Inps ha fornito le istruzioni dirette a chi ha questo diritto, ovvero le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni (o anche meno se hanno figli). Purché abbiano alcuni requisiti. Vediamoli.
I requisiti
Per accedere alla pensione femminile anticipata, le 61enni (ma anche di 60 o 59 se hanno uno o due figli) con almeno 35 anni di contributi all’attivo, devono avere questi requisiti indicati dall’Inps:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (art. 1, comma 852, Legge n. 296/2006).
Quando si può accedere alla pensione femminile anticipata
Premesso che la pensione cd Opzione Donna viene liquidata con il calcolo del sistema contributivo (cioè sulla base di quanto effettivamente versato), le lavoratrici, dipendenti o autonome, che hanno i requisiti predetti potranno riscuotere la pensione trascorsi:
- dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 (decorrenza primo settembre/primo novembre).
Per ulteriori informazioni alleghiamo la circolare Inps 15046_Circolare-numero-59-del-03-05-2024