Lavoro Opportunità

Assunzione disoccupate vittime di violenza

Esonero contributivo per l’assunzione di disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà. Le istruzioni Inps

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono – nel triennio 2024-2026 – donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” (art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Le assunzioni previste
Con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024 l’INPS chiarisce che l’esonero è relativo a:

  • assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi (ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi);
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

L’esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001.

La normativa di riferimento
A prevedere il beneficio per chi assume disoccupate vittime di violenza beneficiarie del cd. Reddito di libertà è l’articolo 1, comma 191, della legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024). La finalità è favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro. Per questo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100% (ma con limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile). La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12). In sede di prima applicazione l’esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di libertà nell’anno 2023.

I requisiti per ottenere l’esonero
La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.  la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti due requisiti: essere disoccupata (priva di impiego che ha dichiarato, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego); percepire già il Reddito di libertà o una prestazione analoga prevista da fonti regionali o provinciali (per esempio può accedere all’esonero in trattazione il datore di lavoro che assume una donna che percepisce l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto, con proprie risorse, a dare attuazione alle finalità perseguite con l’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020).

Ulteriori indicazioni sono rinvenibili nella circolare Inps al seguente link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.03.circolare-numero-41-del-05-03-2024_14499.html

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