Esonero contributivo per l’assunzione di disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà. Le istruzioni Inps
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono – nel triennio 2024-2026 – donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” (art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Le assunzioni previste
Con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024 l’INPS chiarisce che l’esonero è relativo a:
- assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi (ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi);
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
L’esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001.
La normativa di riferimento
A prevedere il beneficio per chi assume disoccupate vittime di violenza beneficiarie del cd. Reddito di libertà è l’articolo 1, comma 191, della legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024). La finalità è favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro. Per questo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100% (ma con limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile). La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12). In sede di prima applicazione l’esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di libertà nell’anno 2023.
I requisiti per ottenere l’esonero
La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti due requisiti: essere disoccupata (priva di impiego che ha dichiarato, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego); percepire già il Reddito di libertà o una prestazione analoga prevista da fonti regionali o provinciali (per esempio può accedere all’esonero in trattazione il datore di lavoro che assume una donna che percepisce l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto, con proprie risorse, a dare attuazione alle finalità perseguite con l’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020).
Ulteriori indicazioni sono rinvenibili nella circolare Inps al seguente link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.03.circolare-numero-41-del-05-03-2024_14499.html