Legge di Bilancio 2024 e Decreto Agevolazioni, le novità sulla compensazione dei crediti erariali e contributivi
Il documento intende soffermarsi sulle novità in materia di compensazione dei crediti erariali e contributivi introdotte dall’art. 1, commi da 94 a 98 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), conv. con mod. dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
In attesa dei provvedimenti da pubblicare d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail, l’intervento del Decreto Agevolazioni rappresenta la più recente novità in materia. Si ricorda, altresì, che l’Inps con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024 ha comunicato che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti. Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24. Il presente contributo intende aggiornare l’analisi precedentemente condotta con riferimento alle novità previste della legge di Bilancio 2024.
Modifiche legislative
Il legislatore ha apportato modifiche significative su tre fronti principali:
- Modifica delle procedure di trasmissione delle deleghe di pagamento: È esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche in caso di saldo finale positivo.
- Crediti INPS e INAIL: Cambiano i presupposti e i tempi di decorrenza per l’utilizzo in compensazione e si introduce la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere la delega contenente crediti non spettanti.
- Inibizione della compensazione: È vietata la compensazione in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100.000 euro.
Queste disposizioni mirano a contrastare le frodi in materia di compensazione, sebbene possano introdurre maggiori oneri burocratici per i contribuenti virtuosi.
Nuove limitazioni alla compensazione in F24
Dal 1° luglio 2024, le nuove regole si applicheranno a tutte le compensazioni dei crediti contributivi e assicurativi. Il legislatore ha modificato l’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, prevedendo l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti, consentendo un controllo preliminare sull’utilizzabilità del credito. L’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Estensione dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per le deleghe di pagamento F24
Dal 1° luglio 2024, i versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi di compensazione di crediti, anche parziale. Questo obbligo si estende ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL
L’articolo 1, comma 97, della Legge n. 213/2023 introduce nuove regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL:
- Crediti INPS: La compensazione può essere effettuata dai datori di lavoro non agricoli dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine mensile per la trasmissione dei dati retributivi. Per i datori di lavoro agricoli, la decorrenza è dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola.
- Crediti INAIL: La compensazione è possibile solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’Istituto.
Decorrenza dell’efficacia delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni in materia di utilizzo dei crediti contributivi entreranno in vigore progressivamente, con modalità definite da provvedimenti congiunti dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.
Considerazioni sulla norma
Pur comprendendo le finalità della norma, si ritiene che le misure dovrebbero riguardare solo i contribuenti con indici di propensione all’evasione e alle frodi. La compensazione dei crediti INPS posticipata al quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia UniEmens comporta un onere finanziario per i sostituti d’imposta.
Nuovo divieto di compensazione per importi superiori a 100.000 Euro
L’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di Bilancio 2024 ha introdotto il divieto di compensazione per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori a 100.000 euro. Questo divieto si applica dal 1° luglio 2024 e non riguarda i crediti relativi a contributi INPS e premi INAIL.
Esclusioni dal divieto di compensazione
Il divieto non opera per le somme oggetto di piani di rateazione non decaduti o per la definizione agevolata “Rottamazione-quater” con pagamento rateale. La soglia di 100.000 euro deve essere intesa come limite assoluto, richiedendo la preventiva estinzione del debito per poter effettuare compensazioni.
Verifica delle condizioni per la compensazione
L’Agenzia delle Entrate può sospendere l’esecuzione delle deleghe di pagamento per verificare le condizioni di compensazione. Il divieto di compensazione viene meno quando l’importo complessivo dei carichi affidati è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro.
Coordinamento con il divieto di compensazione dell’Art. 31, D.L. n. 78 del 2010
La nuova disciplina si aggiunge alla norma esistente sulla preclusione alle compensazioni in presenza di debiti su ruoli definitivi superiori a 1.500 euro. Il nuovo divieto inibisce completamente la compensazione orizzontale, mentre il limite di 1.500 euro si applica solo ai crediti di natura erariale.
Criticità e chiarimenti normativi
La circolare n. 16/E del 2024 precisa che l’inibizione alla compensazione deve essere mantenuta fino al pagamento di tutte le somme dovute. La nuova norma fa salve le previsioni del quarto periodo dell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010.
Decorrenza dell’efficacia dei nuovi obblighi e divieti in materia di compensazione
- Estensione ai crediti INPS e INAIL: La decorrenza e le modalità saranno definite da appositi provvedimenti.
- Nuovo divieto di compensazione per importi superiori a 100.000 euro: Dal 1° luglio 2024.
- Ampliamento dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici: Dal 1° luglio 2024.
- Nuovi presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL: La decorrenza e le modalità saranno definite da appositi provvedimenti.
Conclusioni
le compensazioni verticali e i rimborsi ai sostituti d’imposta non soggiacciono al divieto di compensazione. La compensazione orizzontale consente di compensare crediti fiscali con debiti di natura diversa, mentre la compensazione verticale riguarda debiti e crediti relativi alla stessa imposta.