Fisco e norme Imprenditoria

Certificazione di genere, l’esonero contributivo

Le imprese in possesso della certificazione di genere hanno diritto all’esonero contributivo. Ecco come tramettere le richieste

La certificazione di genere (o meglio la certificazione sulla parità di genere) dà diritto a un esonero contributivo, ovvero dal versamento dei contributi previdenziali, dell’1% fino a raggiungere il massimo di 50.000 euro l’anno. A stabilirlo è l’articolo 5 della L. 162/2021 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;162~art5) ed è l’Inps a indicare i requisiti da rispettare per accedere a questo beneficio nonché la procedura da seguire per richiederlo.

Il rilascio della certificazione di parità
Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. In precedenti articoli abbiamo già parlato di questa certificazione (vedi ad esempio https://www.donnainaffari.it/2023/04/la-certificazione-della-parita-di-genere/ scritto dalla commercialista abilitata proprio ad occuparsi di tale certificazione Sabrina Fattori). Nonostante le indicazioni date e i commercialisti esperti e abilitati, i datori di lavoro preoccupati di mantenere “in house” le incombenze, hanno inviato la domanda facendo diversi errori e per questo l’Inps ha deciso di pubblicare alcuni chiarimenti in merito.

 I chiarimenti dell’Inps
Sulla domanda da presentare all’Inps attraverso il modulo telematico “PAR_GEN” va riportata la retribuzione media mensile globale, ovvero la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. Proprio su queste date e su queste cifre i datori di lavoro si sono confusi. L’Inps dà la possibilità di rettificare la domanda rinunciando però alla domanda già presentata. In particolare:

Errore sul calcolo della retribuzione media mensile globale
I datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione di genere entro il 31 dicembre 2023 e che hanno sbagliato nel compilare il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata possono rettificare i dati inseriti – previa rinuncia alla domanda già presentata – entro il 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa” relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022 (https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2022.12.circolare-numero-137-del-27-12-2022_14030.html).

Mancata rettifica della domanda
Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, questa sarà accolta (se ci sono tutti gli altri requisiti) per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. Ciò significa che verrà preso in considerazione l’importo più basso dichiarato (dal momento che l’errore è rappresentato solitamente dal dichiarare l’annualità di solo uno stipendio e non tutti) e l’esonero dell’1% cui si avrebbe diritto, che andrebbe calcolato sull’intero dovuto dall’impresa, verrà calcolato solo su un singolo dipendente. Con una evidente remissione ormai non più “sanabile”. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Errore nel periodo di validità della certificazione di genere
I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Domande presentate nel 2022
I datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non devono ripresentare domanda in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

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