I contratti di solidarietà aiutano le imprese a ridurre temporaneamente l’orario di lavoro senza licenziare i dipendenti
Lo strumento “contratti di solidarietà” tutela l’occupazione e consente di mantenere la produttività aziendale anche in periodi di difficoltà economica. I Contratti di solidarietà rappresentano quindi una soluzione concreta per aziende e lavoratori, combinando flessibilità e sostegno economico. La circolare INPS n. 143 del 14 novembre 2025 definisce le modalità operative per il recupero degli sgravi contributivi previsti per l’anno 2024.

Cosa sono e come funzionano
Innanzitutto, i contratti di solidarietà permettono alle aziende di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti fino a un certo limite, compensando la differenza attraverso il sostegno economico previsto dalla legge. Inoltre, il beneficio principale per le imprese è lo sgravio contributivo del 35% sulla quota datoriale. Ad esempio, un’azienda con dieci dipendenti che riduce l’orario del 30% può richiedere lo sgravio per tutti i lavoratori coinvolti, ricevendo un significativo alleggerimento contributivo. Pertanto, i contratti di solidarietà combinano flessibilità e sicurezza economica per i dipendenti ridotti.
Chi può accedere agli sgravi
Successivamente, possono accedere allo sgravio solo le imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2024 oppure che abbiano avuto un contratto attivo nel secondo semestre del 2023. Inoltre, il beneficio si applica esclusivamente ai lavoratori con riduzione dell’orario superiore al 20% e dura al massimo 24 mesi nel quinquennio mobile. Pertanto, le aziende devono verificare attentamente i requisiti prima di richiedere l’agevolazione.
Calcolo e limitazioni dell’agevolazione
In primo luogo, la riduzione contributiva viene calcolata mensilmente per ciascun lavoratore coinvolto. Inoltre, il beneficio è proporzionato ai periodi di paga denunciati tramite il flusso Uniemens. Tuttavia, alcune tipologie contributive, come il contributo dello 0,30% previsto dalla legge n. 845/1978 o i versamenti destinati a previdenza complementare e fondi sanitari, non rientrano nello sgravio. Infine, l’applicazione del beneficio richiede il possesso di un DURC regolare e il rispetto della parte economica dei contratti collettivi.

Cumulabilità con altri incentivi
Infine, lo sgravio non è cumulabile con altri benefici contributivi, ma può essere combinato con la Decontribuzione Sud per la quota residua non già esonerata. Pertanto, le imprese devono pianificare attentamente l’utilizzo dei diversi strumenti di agevolazione. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la Circolare n. 143 sul sito ufficiale INPS www.inps.it.