Lavoro Pari opportunità

Certificazione della parità di genere 2025

Per ottenere l’esonero contributivo le imprese dovranno entrare in possesso della Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025

Si ricorda che le imprese e i datori di lavoro privati con certificazione della parità di genere potranno ottenere l’esonero contributivo di cui all’art. 5 della L. 162/2021. Gli organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione della parità di genere in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 sono esclusivamente quelli presenti nell’elenco https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione.

L’esonero contributivo 2025
Come sancisce la legge citata, chi avrà ottenuto la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre di quest’anno avrà diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il modulo di istanza online
L’Inps, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilasciato il modulo di istanza online SGRAVIO PAR_GEN diretto ai datori interessati che abbiano già conseguito o che conseguiranno la suddetta certificazione entro il 31 dicembre 2025. Le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026.

I dati da fornire
Per accedere al modulo online è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025 e quindi indicare i seguenti dati: i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale); la retribuzione media mensile globale stimata per il periodo di validità della Certificazione della parità di genere; l’aliquota datoriale media stimata per lo stesso periodo; la forza aziendale media stimata relativa al suddetto periodo; la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della Certificazione della parità di genere con identificativo alfanumerico nonché la denominazione dell’organismo di certificazione accreditato che l’ha rilasciata, la data di emissione e il suo periodo di validità.

L’iter
Per quanto riguarda la successiva fase di elaborazione delle istanze acquisite, l’Inps rende noto che rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo dopo il 30 aprile 2026. Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online, l’ammontare dell’esonero riconosciuto. Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante (l’1% della contribuzione datoriale – nel limite di 50.000 euro annui) saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

Attenzione al limite
L’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario “deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale” spiega l’Inps.

Fino a esaurimento risorse
L’Inps precisa altresì che l’elaborazione delle istanze verrà effettuata nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui. Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse per tutti gli aventi diritto, l’esonero sarà ridotto proporzionalmente per tutti i beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. In tal caso, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

Attenti al codice di autorizzazione
Al termine dell’elaborazione delle istanze, a chi potrà ricevere l’esonero contributivo verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che significa “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. Di conseguenza, avranno diritto all’agevolazione soltanto i datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”. L’esonero contributivo autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione della parità di genere e per l’intero periodo della sua durata.

 

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