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Legge di Bilancio: misure per le madri lavoratrici

Nella Legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine anno, sono previste diverse misure per le madri lavoratrici

Dall’aumento del bonus mamme alla promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici agli incentivi per la conciliazione dei tempi di vita con quelli del lavoro, fino all’aumento dei congedi parentali, ecco tutte le misure previste in favore delle donne con figli in ambito lavorativo.

Aumento bonus mamme
Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le madri lavoratrici dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e per le madri lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40.000 euro annui. Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti e autonome con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, con un reddito da lavoro non da dipendente a tempo indeterminato.

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici
A decorrere dal 1° gennaio 2026 si riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8.000 euro l’anno. L’esonero spetta:

  • per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro
Sempre dal 1° gennaio 2026, lavoratrici madri o lavoratori padri di almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10imo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché ci sia una riduzione dell’orario del 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali fino a un massimo di 3.000 euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto. L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro.

Marina E. Calderone, Ministro del Lavoro

Congedi parentali
Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure per la flessibilità e con l’obiettivo di preservare l’occupazione la misura:

  1. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;
  2. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;
  3. estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
  4. estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Congedo di malattia per i figli minori
Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore) la misura prevista nella Legge di Bilancio 2026:

  • innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

 

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