2.611 istituti scolastici pubblici soppressi in tutta Italia
A rischio l’istruzione di 1,5 milioni di studenti iscritti e il lavoro di chi opera nelle scuole a causa dello stralcio di una norma precedentemente prevista dal Governo Monti in base a una sentenza della consulta
Le scuole soppresse nell’anno scolastico 2012/2013 sono per la metà scuole dell’infanzia, primarie e circoli didattici. 2.375 scuole appartengono al primo ciclo di istruzione, poi sono stati soppressi 39 istituti professionali, 174 istituti tecnici e 23 licei. Quasi la metà dei tagli al Sud (in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Nel Lazio si sono chiusi 300 istituti.
L’ultimo Governo Berlusconi aveva deciso – senza il necessario parere della Conferenza Stato-Regioni – di sopprimere dall’anno scolastico in corso (2011/2012) tali 2.611 istituti scolastici pubblici. A giugno dello stesso anno la Corte costituzionale, mediante la sentenza n. 147/2012 che alleghiamo all’articolo, aveva dato ragione alle Regioni che ritenevano anticostituzionale in particolare i commi 4 e 5 dell’articolo 19 del Decreto Legge che aveva dato origine alla soppressione degli istituti scolastici (DL 98/2011 convertito con modifiche nella L. 111/2011). Riportiamo di seguito i due commi citati:
4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
Mentre per quanto riguarda il comma 5 la richiesta delle Regioni era stata ritenuta infondata in quanto i dirigenti scolastici sono impiegati statali e non regionali, per il comma 4 che aveva compromesso l’esistenza di tanti istituti scolastici le cose sono andate diversamente.
Le Regioni avevano censurato la norma contenuta in tale 4° comma e la Consulta aveva dato loro ragione, ammettendo che la questione era fondata e dichiarandolo costituzionalmente illegittimo.
Vediamo cosa è successo invece proprio negli ultimi giorni del 2012: il Governo Monti ha deciso di non dare corso alla sentenza della Consulta che aveva cancellato, nel mese di giugno 2012, la norma sul dimensionamento scolastico contenuta nel Decreto berlusconiano, nonostante l’avesse prevista già nella Legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Si è trattato di uno stralcio all’ultimo momento di quanto aveva riportato nel proprio Disegno di Legge di stabilità (il DdL n. 5534) presentato ad ottobre 2012.
Quanto accaduto è ancora più grave, dal momento che il governo è di fatto ritornato sui propri passi, stralciando quanto riportato nel disegno di legge di stabilità (n. 5534) presentato ad ottobre dallo stesso governo: il comma 36 dell’art. 1, infatti, prendeva atto della decisione della Corte costituzionale e preannunciava una nuova intesa Stato-Regioni per l’attuazione di un nuovo dimensionamento in base al numero di 900 alunni per le scuole di ogni ordine e grado, precisando che valeva soltanto per l’a.s. 2012/13 quanto previsto dal c. 5, art. 19 dalla stessa L. 111/11 per le scuole superiori dove, peraltro, doveva essere disciplinata la reggenza e non la soppressione indebita di 236 scuole superiori.
Il 31 dicembre 2012 l’ANIEF (il sindacato dei lavoratori del mondo della formazione) ha scritto a tutti presidenti delle Regioni italiane e agli assessori competenti, per richiedere un incontro urgente con i propri referenti regionali, al fine di sapere quando saranno annullati i recenti decreti di rideterminazione della rete scolastica “che stanno mettendo a repentaglio la qualità dal lavoro di chi opera in quelle scuole e del diritto allo studio di almeno un milione e mezzo di studenti iscritti”.
Il comma 36 dell’art. 1 del DdL di stabilità presentato ad ottobre infatti prendeva atto della decisione della Corte Costituzionale e preannunciava una nuova intesa Stato-Regioni per l’attuazione di un nuovo dimensionamento in base al numero di 900 alunni per le scuole di ogni ordine e grado, precisando che valeva soltanto per l’a.s. 2012/13 quanto previsto dal c. 5, art. 19 dalla stessa L. 111/11 per le scuole superiori dove, peraltro, doveva essere disciplinata la reggenza e non la soppressione indebita di 236 scuole superiori.
Secondo il presidente nazionale dell’organismo sindacale, Marcello Pacifico, delegato Confedir alla scuola, “il momento è particolarmente delicato perché dal 21 gennaio al 28 febbraio prossimi si riaprono le preiscrizioni degli studenti alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado proprio per l’anno scolastico 2013/2014. Se la scuola rimarrà nell’illegalità, sarà necessario ripercorrere quella via giudiziaria il cui iter era stato sospeso lo scorso autunno in virtù delle nuove regole che sembrava dovessero essere approvate. Bisogna ricordare, infatti, che a seguito di questo illegittimo dimensionamento sono saltate anche numerose direzioni-presidenze e sono stati dichiarati in esubero diversi direttori di servizi generali e amministrativi, mentre sono state sconvolte le graduatorie interne d’istituto e sono stati cancellati più di mille posti in organico Ata”.
In particolare, i tagli che sono stati apportati riguardano per metà proprio “quel primo ciclo di istruzione che è stato già ferito dalla riforma Gelmini con l’introduzione del maestro unico, la cancellazione dell’insegnante specialista di lingua inglese, la riduzione dell’orario di lezione e del tempo pieno e prolungato: non è un caso se nell’ultimo rapporto i nostri studenti delle scuole materne ed elementari da primi si sono ritrovati al fondo delle classifiche internazionali”.
Entriamo ora ancor più nel dettaglio e vediamo qual è con esattezza il comma stralciato dal Governo uscente:
Comma 36, art. 1:
36. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, la parola: «Alle» è sostituita dalle seguenti: «Nell’anno scolastico 2012/2013, alle»;
- b) al comma 5-bis, le parole: «A decorrere dall’» sono sostituite dalla seguente: «Nell’»;
- c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
Secondo il Governo Monti, tale comma 36 “limita solo all’anno scolastico 2012/2013 il divieto, previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, di assegnare dirigenti scolastici nonché il posto in via esclusiva di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ovvero site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Conseguentemente, si prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero e le regioni in Conferenza unificata. Tale previsione si rende necessaria per dare completa applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’articolo 19 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenza regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento della spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere”.
I numeri dei tagli
Scuole del primo ciclo d’istruzione
- 512 sedi di organico
- 312 istituti comprensivi
- 188 scuole primarie
- 128 scuole infanzia
- 147 scuole medie
- 1.088 direzioni didattiche
- 30 centri territoriali
Scuole secondarie superiori
- 39 istituti professionali
- 84 istituti superiori
- 47 tecnici commerciali
- 24 tecnici industriali
- 2 tecnici nautici
- 3 tecnici soci
- 1 tecnico geometra
- 5 tecnici turistici
- 6 istituti arte
- 2 istituti magistrali
- 9 licei artistici
- 4 licei classici
- 10 licei scientifici
I tagli per Regione
- 368 Campania
- 360 Sicilia
- 354 Puglia
- 307 Lazio
- 300 Calabria
- 183 Lombardia
- 122 Veneto
- 110 Piemonte
- 105 Sardegna
- 104 Abruzzo
- 59 Molise
- 54 Toscana
- 51 Liguria
- 46 Friuli
- 45 Basilicata
- 41 Emilia Romagna
- 17 Umbria
Sentenza Corte Costituzionale.pdf