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Dal MIUR 1,6 milioni per assumere eccellenze

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Dal MIUR 1,6 milioni di euro per assumere eccellenze

Firmato il decreto ministeriale che permette agli Enti di ricerca di assumere per chiamata diretta ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica. La scadenza per la presentazione delle candidature è il prossimo 8 novembre

Per la prima volta, quest’anno una parte del FOE (Fondo Ordinario di finanziamento degli Enti) è stata riservata proprio allo scopo di aumentare il numero delle risorse umane destinate alla ricerca.

1.613.045 euro potranno essere utilizzate per le assunzioni di ricercatori e tecnologi eccellenti, per chiamata diretta. Il Decreto è stato firmato dalla Ministra Maria Chiara Carrozza il 17 ottobre 2013 e permetterà l’assunzione di chi si è distinto, nel proprio ambito disciplinare di riferimento, per merito eccezionale o chi sia stato insignito di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Ciò servirà a dare impulso alla ricerca italiana, riconoscendo il merito ai nostri scienziati ed evitare la cosiddetta fuga dei cervelli; anzi, questi ultimi potranno rientrare nel nostro Paese proprio grazie al riconoscimento della loro eccellenza.

Gli enti avranno tempo fino all’8 novembre 2013 per presentare le proprie candidature e concorrere così alla distribuzione di parte dello stanziamento. Sarà un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) a valutarle, esprimendo il proprio parere entro il 29 novembre 2013 e rilasciando la graduatoria per il rilascio del Nulla Osta ministeriale.
Il finanziamento sarà ripartito proprio in base a tale graduatoria.
I relativi contratti di assunzione dovranno essere stipulati entro il 20 dicembre 2013.

Di seguito riportiamo il Decreto Ministeriale:

Decreto Ministeriale 17 ottobre 2013 n. 828
Avviso pubblicazione Decreto Ministeriale 828 del 17/10/2013

VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”;
VISTO il comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 il quale dispone che il fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
VISTO in particolare l’articolo 13 del medesimo D. Lgs. 213/2009, recante disposizioni relative al “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale”, in base al quale gli enti “possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 3 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.”;
VISTO il DM 1 luglio 2011 concernente l’ “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui all’articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010.”;
VISTO il DM 2 luglio 2013, n. 591 concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13 foglio 133;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera f) del medesimo DM 2 luglio 2013, n. 591 che riserva la somma di € 1.613.045 destinata all’assunzione per chiamata diretta ai sensi dell’articolo 13 del richiamato D. Lgs. 213/2009;
VISTO il medesimo articolo 2, comma 1, lettera f) del medesimo DM 2 luglio 2013, n. 591 che per la definizione delle modalità di destinazione della somma ivi prevista di € 1.613.045 prevede l’emanazione di apposito decreto;

D E C R E T A

Art. 1
Ambito di applicazione

•    1. Il presente decreto disciplina le modalità di destinazione della quota di € 1.613.045 prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del DM 2 luglio 2013, n. 591 di ripartizione del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”, finalizzata all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, ai sensi dell’articolo dell’art. 13 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Art. 2
Modalità attuative

•    1. Ciascun ente, entro l’8 novembre 2013, per concorrere alla destinazione di parte dello stanziamento di cui all’articolo 1 sottopone al Ministero – Direzione generale coordinamento e sviluppo della ricerca – Ufficio III, le candidature appositamente individuate ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Art. 3
Procedura di valutazione delle candidature proposte dagli enti

•    1. La valutazione finale delle candidature proposte dagli enti ai sensi dell’articolo 2 è effettuata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) che, entro il 29 novembre 2013, esprime il proprio parere, e predispone apposita graduatoria generale, al fine del rilascio del nulla osta da parte del Ministro. Il CEPR nella valutazione dei candidati tiene anche conto di quanto previsto dal DM 1 luglio 2011.
•    2. Con decreto del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca è attribuita a ciascun ente una quota dello stanziamento di cui all’articolo 1 e fino alla complessiva concorrenza in ragione della graduatoria di cui al comma precedente.
•    3. Qualora le risorse previste per le finalità di cui al presente decreto non consentano la copertura di tutte le candidature risultanti dalla graduatoria generale, le stesse potranno essere coperte da fondi propri di ciascun ente nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
•    4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f, ultimo periodo, del DM 2 luglio 2013, n. 591, la parte residuale non assegnata, ai sensi del comma 2, sarà destinata proporzionalmente agli enti.

Art. 4
Stipula del contratto di assunzione

•    1. È fatto obbligo per ciascun ente stipulare i contratti di assunzione entro il 20 dicembre 2013.

Art. 5
Norme finali

•    1. Per quanto non previsto dal presente decreto e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

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