L’Inps, con il progetto “A porte aperte”, comunica le regole contributive e previdenziali dei lavoratori che hanno diritto a forme particolari di contribuzione. Tra queste il FPSP di cui ci occupiamo oggi
Il Fondo Pensione Sportivi Professionisti presenta alcune particolarità rispetto alle regole previste per il fondo pensioni lavoratori dipendenti in quanto:
- I soggetti iscritti al fondo, se in possesso di anzianità contributiva prima del 1995, possono ancora oggi andare in pensione con età più basse rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori di quelle coorti;
- In alcune condizioni è possibile richiedere il versamento di contributi di ufficio (accredito automatico di contributi per un certo numero di giornate), utili ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione;
- se un soggetto iscritto al fondo FPSP ha versato contributi anche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti potrà cumulare gratuitamente e automaticamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un’unica pensione (la contribuzione accreditata presso il FPLD dell’Istituto è utile solamente ai fini della determinazione della misura della prestazione);
- l’annualità contributiva è espressa non in anni ma in giorni.
Gli sportivi sono iscritti all’ex gestione ENPALS, soppresso nel 2011 e confluito nell’INPS con la denominazione di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) e Fondo Pensione Lavoratori delle Spettacolo (FPLS).
La tutela previdenziale per gli sportivi è stata riconosciuta per la prima volta con la legge 14 giugno 1973, n. 366. Sono oggi considerati lavoratori sportivi “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
Nell’ambito delle Federazioni sportive professionistiche disciplinate dal CONI, sono sei le Federazioni con obbligo di iscrizione all’attuale FPSP:
- Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
- Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
- Golf;
- Motociclismo: velocità e motocross;
- Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;
- Pugilato: I, II, III, serie nelle 15 categorie di peso.
Entriamo ora nel dettaglio delle pensioni.
Pensione di vecchiaia anticipata
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
La pensione si ottiene in presenza dei seguenti requisiti:
- 53 anni e 3 mesi di età (uomini) e 49 e 3 mesi (donne);
- 20 anni di assicurazione dal 1° contributo versato al Fondo;
- 5.200 contributi giornalieri versati o accreditati con la qualifica di sportivo professionista (ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione valgono anche i periodi di contribuzione relativi al periodo di servizio militare, i versamenti volontari effettuati dal lavoratore al Fondo ed i contributi d’ufficio – per i trattamenti pensionistici liquidati a decorrere dal 1° agosto 1997 e solamente per i lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31/12/1995)
- cessazione dell’attività lavorativa dipendente per i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi, anche nel caso in cui l’attività sia svolta all’estero.
- L’ annualità minima di contribuzione richiesta è pari a 260 contributi giornalieri.
I requisiti descritti si applicano per il 2015; per gli anni successivi sono da adeguare agli incrementi della speranza di vita.
2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di una delle seguenti condizioni:
- 63 anni di età anagrafica sia per gli uomini che per le donne
- 20 anni di assicurazione e di contribuzione;
- importo di pensione non inferiore a 2,8 l’ammontare dell’assegno sociale;
- cessazione dell’attività lavorativa dipendente, anche se svolta all’estero.
Oppure con:
- 70 anni di età anagrafica sia per gli uomini che per le donne
- 5 anni di assicurazione e di contribuzione
- cessazione dell’attività lavorativa dipendente, anche se svolta all’estero
I requisiti descritti si applicano per il 2015; per gli anni successivi sono da adeguare agli incrementi della speranza di vita.
Nel sistema di calcolo contributivo agli sportivi professionisti iscritti dopo il 31/12/1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per il conseguimento dell’età pensionabile di 57 anni un anno ogni 4 di lavoro effettivamente svolto nella specifica qualifica sino ad un massimo di 5 anni.
Nel sistema di calcolo interamente contributivo le categorie di lavoratori appartenenti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, armonizzate al regime dell’assicurazione generale obbligatoria, mantengono le specificità dei requisiti previsti nel sistema misto in ordine a:
- 20 anni di assicurazione dal 1° contributo versato al Fondo;
- annualità di contribuzione minima di 260 contributi giornalieri;
- 5.200 contributi giornalieri per attività svolta esclusivamente nella qualifica di sportivo professionista.
Di seguito si approfondisce con elementi molto tecnici forniti direttamente dall’Inps relativi al calcolo della pensione:
1) Calcolo della pensione per soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995
Per i lavoratori iscritti al Fondo con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 la pensione si calcola sulla base di tre quote (due in forma retributiva ed una in forma contributiva):
- La Quota “A” riferita all’anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1992. Si ricava dalla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate nell’arco della vita lavorativa. Le retribuzioni sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita, ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione, ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero pensionabile che, per l’anno 2015, ammonta a 322 euro.
- La Quota “B” riferita all’anzianità contributiva maturata dal 01/01/1993 al 31/12/2011. Si ricava dalla media delle ultime 2.080 retribuzioni giornaliere. La rivalutazione opera su tutte le retribuzioni del periodo di riferimento ad eccezione dell’anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. La retribuzione rivalutata non può essere utilizzata al di sopra del massimale di retribuzione giornaliero pensionabile previsto (pari a 322 per il 2015).
- La Quota “C” riferita all’anzianità contributiva maturata dal 01/01/2012 fino al mese precedente la data di decorrenza della pensione. Si ricava accantonando il montante di contribuzione, rivalutato anno per anno, che deve essere poi moltiplicato per il relativo coefficiente di trasformazione in base all’età del lavoratore alla decorrenza del trattamento di pensione.
Per i lavoratori iscritti al Fondo con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 la pensione si calcola sempre sulla base di tre quote con le stesse modalità sopra esposte, con l’eccezione del fatto che la quota B si calcola con riferimento all’anzianità contributiva maturata tra il 01/01/1993 ed il 31/12/1995 e che la quota C si calcola relativamente al periodo compreso tra il 01/01/1996 ed il mese precedente la data di decorrenza del trattamento di pensione.
Il contributo di solidarietà, (nella misura dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 322,00 e fino all’importo giornaliero di euro 2.344,00.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di euro 148 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a euro 322,00.
2) Calcolo della pensione per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
Ai lavoratori con primo accredito contributivo dopo il 31 dicembre 1995 l’importo della pensione si calcola secondo il sistema contributivo.
Contribuzione d’ufficio sulle prestazioni erogate in forma contributiva
La contribuzione d’ufficio, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 166 del 1997 (3 luglio 1997), è valida ai soli fini dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici in favore degli iscritti al FPSP ed alle seguenti condizioni:
- riguarda esclusivamente i trattamenti di pensione aventi decorrenza successiva all’entrata in vigore del provvedimento
- l’accredito dei contributi d’ufficio può essere effettuato a condizione che la retribuzione globale percepita non superi il 50% del massimale di retribuzione imponibile stabilito dalla legge, rivalutato annualmente;
- il riferimento al massimale di retribuzione imponibile comporta che l’accredito d’ufficio possa essere effettuato esclusivamente dal 1996 in poi;
- il numero dei contributi giornalieri accreditabili d’ufficio sino al limite di 260 per ogni anno deve essere rapportato sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui;
- l’accredito è consentito per più anni per un numero di giornate non superiore a 1040 (4 anni) e sino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri.
Competenza Ago-FPLD e Gestione ex Enpals
Al fine di agevolare la definizione dei trattamenti pensionistici in favore degli assicurati titolari sia di una posizione assicurativa presso la Gestione Ex-ENPALS sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), vengono cumulate gratuitamente e automaticamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale. La domanda di pensione in regime di convenzione, in presenza di contribuzione presso la gestione ex Enpals e presso il FPLD dà quindi diritto alla liquidazione di una sola prestazione.
Nel caso di pensione di vecchiaia anticipata in favore degli sportivi professionisti la competenza alla liquidazione della prestazione è sempre attribuita al FPSP e la contribuzione accreditata presso il FPLD dell’Istituto è utilizzata solamente per la determinazione della misura della prestazione.
Ricalcolo contributivo
Qui di seguito si riportano alcuni casi che documentano come le pensioni attualmente in pagamento dal FPSP si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Sebbene il numero di casi illustrato sia molto ridotto si nota in ciascun caso delle riduzioni di importo molto marcate, in alcuni casi superiori al 60%. Le riduzioni elevate sono in parte legate all’età ridotta con la quale molti degli iscritti al fondo sono andati in pensione. Inoltre, per la particolarità del rapporto di lavoro, molti soggetti hanno vuoti contributivi nella carriera.