FISCO

Inizia la stagione fiscale estiva

sabrina-fattori

Versamenti e adempimenti dal 1° Giugno

A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori, Commissione Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti

Periodo caldissimo per le dichiarazioni dei redditi relative al 2015 che. in questo mese, entrano nel vivo. Ecco nel dettaglio le scadenze e le principali novità 2016.

Unico e Imu – 16 Giugno

Il 16 Giugno p.v., per i contribuenti, è senza ombra di dubbio la data più impegnativa.
Per il Modello Unico scadono, salvo successiva proroga, i versamenti di Irpef e addizionali locali, Irap e altre imposte connesse alla dichiarazione annuale, inclusi contributi Inps di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi.
Qualora non si riuscisse ad adempiere entro tale scadenza, si può pagare entro il 18 Luglio versando lo 0,40% in più a titolo di maggiorazione. È sempre salva la possibilità di rateizzare i versamenti da effettuarsi entro il mese di Novembre p.v., delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte con un interesse dello 0,33% mensile (4% annuo).
Per chi invece si avvale del 730, le imposte vengono trattenute dal datore di lavoro sulla busta paga di competenza di Luglio o nel caso si tratti di contribuenti pensionati, dall’ente pensionistico nel mese di Agosto o in quello di Settembre.

Il 16 Giugno coincide anche con la scadenza per pagare l’acconto Imu e l’eventuale Tasi. Importante ricordare che quest’anno l’IMU e la TASI graveranno in maniera minore sulle tasche di contribuenti, grazie all’esenzione per le prime case non di lusso e relative pertinenze.

Presentazione Modello Unico – 30 Giugno

Scade il 30 Giugno il termine per la consegna del Modello Unico, in formato cartaceo, agli uffici postali. I pochi casi in cui è ancora ammessa tale consegna riguardano coloro che, pur possedendo redditi da lavoro o pensione, non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 o devono comunicare dati con specifici quadri RM, RT, RW di Unico o presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.
Occorre precisare che per la maggior parte dei contribuenti, la scadenza per la presentazione del Modello Unico in via telematica, è fissata entro il 30 Settembre.

Di seguito le principali novità e conferme per evitare di commettere errori ed usufruire al meglio delle detrazioni previste nel 2016

Esenzione da Irpef
L’esenzione è confermata per i fabbricati non affittati solo se sono soggetti a Imu. Qualora l’abitazione sfitta si trovasse nello stesso Comune in cui il contribuente risiede, è comunque soggetta ad Irpef il 50% della rendita catastale rivalutata e maggiorata di 1/3.

Ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili
Confermata la detrazione del 50% fino a 96 mila euro per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la detrazione Irpef del 50% fino ad un limite di spesa di 10 mila euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, se relativi ad un immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus di 80 euro mensili
Agevolazione destinata ai lavoratori dipendenti e assimilati che ne possono usufruire, qualora lavorino per 12 mesi, fino ad un bonus massimo di 960 euro annui. Tale bonus spetta se il reddito complessivo annuo non supera 24 mila euro; se il reddito oltrepassa questo limite, il bonus diminuisce, fino ad azzerarsi superati i 26 mila euro di reddito annuo.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito.
Il lavoratore che non abbia ricevuto il bonus in busta paga può richiederlo in dichiarazione. Chi, invece, ha altri redditi oltre a quello lavorativo e supera il tetto dei 26 mila euro, deve restituire il bonus utilizzando il 730 o l’Unico.

Scuola e Università
Dal 2015 sono detraibili le spese di frequenza scolastica dalla scuola materna fino alla secondaria di secondo grado, 19% dall’Irpef fino ad un importo annuo di spesa di 400 euro per alunno/studente. Sono detraibili la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica. Al contrario, i contributi volontari agli istituti scolastici per l’ampliamento dell’offerta formativa o l’innovazione tecnologica non sono cumulabili con le spese di frequenza scolastica ma sono anch’essi detraibili al 19% come erogazioni liberali. La detrazione per le spese per l’asilo è pari al 19% della spesa fino ad un limite massimo importo di 632,00 euro per ciascun figlio.
Per quanto riguarda i corsi universitari, sono sempre detraibili al 19% le spese sostenute presso università statali. Per quelle non statali, invece, la detrazione è da considerarsi nei limiti del costo della corrispondente università statale.

Potrebbe interessarti