A cura di Cristina Perciaccante, Potereconomico.com
Il primo gennaio 2016 è entrato in vigore il bail in, un pacchetto di nuove regole sulle crisi bancarie. Vediamo in 7 punti di cosa si tratta:
- La regola del Bail in prevede che le crisi bancarie andranno risolte all’interno delle banche, non più dall’esterno come succedeva prima del primo gennaio 2016.
- Il Bail In (o salvataggio interno) prevede che siano gli azionisti, seguiti dagli obbligazionisti e dai correntisti a contribuire a coprire le perdite della banca con i propri averi.
- Gli strumenti coinvolti nel bail in sono le azioni, le obbligazioni subordinate senza garanzia, le obbligazioni bancarie non garantite e i depositi che eccedono i 100.000 euro, sia delle persone fisiche sia delle piccole e medie imprese.
- I depositi fino a 100.000 euro non vengono toccati, così come il contenuto delle cassette di sicurezza, che non sono coinvolte nel provvedimento.
- Per quanto riguarda i conti cointestati, il limite di 100.000 euro è per ogni intestatario. In caso di due intestatari, per esempio, il deposito cautelato arriva a 200.000 euro.
- Altri strumenti non coinvolti nel provvedimento, oltre al contenuto delle cassette di sicurezza, sono le obbligazioni bancarie garantite, i titoli presenti nel dossier se non emessi dalla banca in difficoltà.
- La regola del Bail in vale anche per gli strumenti finanziari già presenti nel dossier anche prima del primo gennaio 2016.
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