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IMU e TASI: Chi risponde in caso di mancato pagamento?

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A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori

Il 16 giugno, scade il termine dell’acconto IMU e TASI 2016 per i soggetti obbligati ai suddetti tributi. Vediamo in dettaglio quali sono i soggetti passivi dell’IMU e della TASI e chi risponde in caso di mancato versamento specie in quelle situazioni più complesse quali quelle di comproprietà e affitto di immobili.

Soggetti passivi IMU

  • il proprietario;
  • il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, abitazione, ecc.);
  • l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
  • il locatario in caso di beni ceduti in leasing;
  • il concessionario in caso di beni demaniali.

Soggetti passivi TASI

  • il possessore (inteso come proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento);
  • il detentore materiale dell’immobile (occupante);
  •  il locatario in caso di beni ceduti in leasing;
  • il concessionario in caso di beni demaniali.

Imu e Tasi sono tributi dovuti in base alla percentuale  di possesso, inteso come proprietà o titolarità di altro diritto reale di godimento, da parte dei soggetti passivi.

Inoltre, è opportuno ricordare che l’occupante non è tenuto a versare la sua quota TASI qualora egli abbia detenuto l’immobile per meno di 6 mesi nel periodo di riferimento (si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni).

Per la Tasi, la quota a carico del proprietario e quella a carico dell’occupante è fissata dalla delibera comunale entro una determinata fascia percentuale. La percentuale a carico dell’occupante è compresa tra il 10% ed il 30%, qualora non fosse determinata è da fissare al 10%. Per differenza si calcola la percentuale a carico del proprietario che può essere fissata dal comune tra il 70% e il 90%, qualora non fosse determinata è da fissare al 90%.

La ripartizione tra occupante e possessore non si applica nell’ipotesi in cui l’occupante sia anche proprietario. Si pensi, ad esempio, al caso di un immobile in comproprietà tra padre e figlio con il padre che cede in comodato al figlio la sua quota di proprietà.

IMU

L’Imposta Municipale Unica (Imu) è un tributo dovuto in base alla percentuale di possesso dell’immobile, ciascun comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria non  dovendo rispondere dell’omesso o insufficiente versamento dell’Imu dovuta dall’altro comproprietario. Il comune di ubicazione dell’immobile per  procedere al recupero dell’importo omesso può rivolgersi esclusivamente al comproprietario responsabile della violazione non coinvolgendo l’altro proprietario. Non è prevista dal legislatore, in alcun caso, la responsabilità solidale.

Di seguito, alcune ipotesi di responsabilità in ambito Imu:

  • ex casa coniugale: la responsabilità è esclusiva del coniuge assegnatario è infatti quest’ultimo, l’unico soggetto passivo del tributo.
  • comproprietà: la responsabilità è autonoma in riferimento ai diversi comproprietari.
  • coniuge superstite: conservando il diritto di abitazione sulla casa familiare, questi rimane  l’unico obbligato ai fini Imu sul predetto immobile gli altri eredi, invece, non sono soggetti passivi.
  • immobili ereditati: ciascun erede risponde per la quota ricevuta in eredità, senza obbligazione solidale nei confronti dagli altri beneficiari; esclusa da questa ipotesi, l’abitazione familiare su cui il coniuge superstite conserva il diritto di abitazione.
  • diritto reale di godimento: il responsabile è il soggetto che gode di tale diritto.
  • locazione: l’unico responsabile ai fini Imu è il locatore; il locatario, invece, non è soggetto passivo.
  • leasing:la responsabilità Imu spetta al locatario dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
  • concessioni di beni demaniali:il concessionario, per tutta la durata della concessione, è l’unico soggetto passivo Imu.
  • comodato:l’unico soggetto passivo Imu è il comodante, non il comodatario

TASI

Per ciò che riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi), dal momento che il soggetto passivo è anche il detentore materiale dell’immobile, occorre fare chiarezza sulla definizione della responsabilità: tra i comproprietari; tra proprietario ed occupante; tra gli stessi coinquilini.

La Tasi, a differenza dell’Imu, prevale la responsabilità solidale ed in particolare, queste sono le regole previste dalla disciplina:

  • comproprietà: la responsabilità è solidale, nel caso di mancato versamento da parte di uno dei comproprietari, ne risponde solidalmente anche l’altro o glia altri.
  • coinquilini: la responsabilità è solidale, in caso di più occupanti l’immobile, ciascuno è chiamato a versare la propria quota Tasi.
  • proprietario ed inquilino: la responsabilità della propria obbligazione tributaria è autonoma, qualora il proprietario decidesse di farsi carico anche della quota Tasi dell’inquilino, è opportuno farlo presente al comune di ubicazione dell’immobile per evitare possibili omissioni.
  • diritto reale di godimento: il soggetto responsabile e colui che gode di tale diritto.
  • ex casa coniugale: la responsabilità spetta unicamente al coniuge assegnatario.
  • coniuge superstite: il coniuge superstite è l’unico obbligato ai fini Tasi sulla casa familiare della quale conserva il diritto di abitazione; gli altri eredi, non sono soggetti passivi.
  • immobili ereditati: ciascun erede risponde solidalmente per la quota ricevuta in eredità; esclusa da questa ipotesi, l’abitazione familiare su cui il coniuge superstite conserva il diritto di abitazione.
  • locazione: il locatore e il locatario rispondono autonomamente; il locatario, infatti, è soggetto passivo Tasi in qualità di occupante.
  • leasing: solo il locatario, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, risponde della Tasi.
  • comodato: il comodante ed il comodatario rispondono autonomamente; il comodatario, infatti, è soggetto passivo Tasi in qualità di occupante.

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