Fisco e norme Imprenditoria

Al via le domande per le agevolazioni ambientali

foto-pale-eoliche

Dal 1° settembre si potranno presentare le richieste relative alla detassazione per le PMI che hanno realizzato investimenti ambientali

L’articolo 6 della Legge 388/2000 ha istituito il sistema di detassazione del reddito di impresa per le PMI che realizzano investimenti ambientali. In particolare stabilisce che:
1. la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui reddito (comma 13);
2. per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge (comma 15);
3. le imprese, ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al comma 13, provvedono a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (comma 16);
4. le imprese sono obbligate a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dall’adempimento di cui al punto 3), l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (comma 17).

Ciò significa che, a seguito della circolare direttoriale del MISE ciascun anno le PMI possono presentare la comunicazione. Quest’anno il Mise ha emanato la circolare direttoriale (che alleghiamo all’articolo) il 26 luglio (poi pubblicata ad agosto) indicando le modalità di presentazione della suddetta comunicazione allo scopo di ottenere le agevolazioni relative agli investimenti ambientali effettuati. Di conseguenza, a partire dal 1° settembre 2016, le piccole e medie imprese dovranno compilare la pagina web relativa. Alleghiamo, con la circolare, il facsimile con i dati necessari alla compilazione.

Ma cosa si intende per investimenti ambientali? Ovviamente tutte le spese che servono per ridurre l’impatto ambientale, come ad esempio quelle per un impianto di depurazione, o che servono a filtrare le emissioni. Sono considerati investimenti ambientali anche gli interventi sul ciclo produttivo della propria azienda che servono a sostituire od eliminare le sostanze inquinanti o i rifiuti. Ma anche il rumore è considerato inquinamento (acustico) e pertanto anche le spese per le insonorizzazioni sono da aggiungere alla lista. E, ovviamente, l’installazione di impianti e sistemi per l’energia rinnovabile (fotovoltaici, eolici, a biomassa, idroelettrici, ecc.).

Di seguito riportiamo in corsivo quanto stabilisce l’articolo 6 della Legge nei commi di interesse:

13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall’imposizione si determina diminuendo l’ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per la reazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

17. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente che si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell’anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

18. All’onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

(D.M.)

Potrebbe interessarti