FISCO

Rottamazione cartelle esattoriali

foto-soldi

Cosa si intende quando si parla di rottamazione cartelle esattoriali?

Rottamazione cartelle esattoriali: con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato in G.U. del 24 ottobre u.s. , è concessa la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione – tra cui Equitalia – negli anni dal 2000 al 2015, di definire gli importi debitori in via agevolata. Ciò significa che non sono più dovute le sanzioni e gli interessi di mora a condizione che venga estinto il debito entro il limite massimo di n. 4 rate.

CARTELLE ESATTORIALI INTERESSATE
La “rottamazione” concerne le cartelle esattoriali aventi ad oggetto i seguenti tributi:
• IRPEF;
• IRES;
• IRAP;
• Contributi previdenziali e assistenziali;
• IVA, ad eccezione di quella riscossa all’importazione;
• IMU;
• ICI.

ESCLUSIONI
Non rientrano nella rottamazione, le cartelle esattoriali collegate:
• all’IVA riscossa all’importazione;
• alle somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato”;
• ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
• alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

CARTELLE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
È previsto il pagamento della sanzione per intero, quindi l’importo della multa, escludendo gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti.

QUALI SOMME VERSARE
somme dovute a titolo di capitale e interesse; importi connessi alla ritardata iscrizione a ruolo; aggio esattoriale e spese di rimborso per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

BENEFICI
Il beneficio della rottamazione cartelle deriva dalla cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

SOGGETTI AMMESSI
Possono avvalersi della rottamazione anche i contribuenti che hanno già pagato, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, parte delle somme dovute relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, e purché, rispetto alle rateizzazione in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

COSA FARE PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Presentando entro il 22 gennaio 2017 apposita dichiarazione, in conformità a quanto indicato dallo stesso agente sul sito internet entro l’8 novembre.
Entro centottanta giorni dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto introduttivo della rottamazione), l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione e, nel caso fosse stata richiesta la rateizzazione, quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Le somme dovute sono dilazionabili in un massimo di 4 rate sulle quali sono dovuti interessi nella misura del 4,5%. Le prime due rate equivalgono ad un terzo e le successive due, sono pari ad un sesto delle somme complessivamente dovute; la scadenza della terza rata è entro e non oltre il 15 dicembre 2017; la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

COSA SUCCEDE SE SI SALTA UNA RATA
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento la rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti solo a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Potrebbe interessarti