Lavoro Pensioni

Pensioni Quota 100 al debutto

Pensioni Quota 100 e Opzione donna

Dalla pensione quota 100 a Opzione donna, tutte le informazioni dell’Inps e del Centro studi consulenti del lavoro sulle nuove forme pensionistiche, comprese quelle anticipate, per capire chi vi ha diritto e cosa deve fare per esercitarlo

Pubblicate dall’Inps le circolari applicative che danno indicazioni a chi può finalmente fare richiesta di pensionamento con la nuova normativa. Dopo il varo del Decreto Legge n. 4 “Misure urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni” del 28 gennaio 2019, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha dato istruzioni applicative per l’accesso alla pensione anticipata, alla pensione “quota 100” e alla pensione Opzione donna, nonché alla pensione per i lavoratori cosiddetti precoci.
Specifichiamo di seguito chi ha diritto a ciascuna tipologia pensionistica:

Pensione Quota 100

Alla pensione Quota 100 si può accedere se, nel periodo 2019-2021, si ha un’età non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, “anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”.

Pensione anticipata

Alla pensione anticipata si può accedere se, nel periodo 2019-2026, si raggiunge un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, “conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito”.

Pensione Opzione donna

Alla pensione anticipata Opzione donna si può accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, e a 59 anni se lavoratrici autonome. Il sistema da applicare è quello del calcolo contributivo, “conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla maturazione dei prescritti requisiti”.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci si può accedere se nel periodo 2019-2026 si è raggiunta un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, “conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito”.

Le domande per “Quota 100”

Il servizio di acquisizione delle domande online è attivo dal 29 gennaio ed è già un successo. Alle ore 19,00 del 30 gennaio erano state già presentate 800 domande (330 tramite patronati e 470 direttamente dai cittadini).
Ma quali sono le modalità di presentazione delle domande? Il cittadino in possesso di Pin rilasciato dall’Inps o di SPID o di Carta nazionale dei servizi può compilare e inviare la domanda telematica tramite la sezione apposita (Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci) del sito www.inps.it. Una volta entrato con le proprie credenziali dunque basterà seguire i seguenti passi:
Scegliere l’opzione Nuova domanda nel menù di sinistra e selezionare in sequenza a seconda del tipo di pensione che si vuole richiedere

  1. 1) per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
    2) per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
    3) per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione in quanto possono presentare domanda i lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport (anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi).

Per chi non fa da solo, bisogna aggiungere che comunque la domanda può essere presentata anche tramite i Patronati o gli altri soggetti abilitati. Non solo: può essere presentata anche utilizzando i servizi del Contact center.

L’approfondimento della Fondazione studi Consulenti del lavoro sulla Quota 100

Con l’entrata in vigore della riforma pensionistica, molte sono le domande sorte in merito alla nuova normativa. La Fondazione studi Consulenti del lavoro ha deciso di dedicare un approfondimento per rispondere alle Faq (domande più frequenti).

La prima domanda è se la quota 100 comporti l’abrogazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata e la chiara risposta è no in quanto alla Quota 100 si può decidere di aderire oppure no essendo un accesso anticipato alla pensione che può scegliere direttamente il lavoratore ma senza alcun obbligo. Infatti rimangono sempre accessibili gli accessi ordinari alla pensione, quelli della Riforma Monti-Fornero di cui all’art. 24 della L. 214/2011 (la pensione di vecchiaia e quella di anzianità contributiva anticipata).

Un’altra domanda che può sorgere è quella relativa ai “conteggi”. Ad esempio: se si compiono 62 anni nel 2022 ma si hanno 38 anni di contributi già a gennaio 2019 si ha diritto ad andare in pensione con la quota 100? La risposta è no perché, come indicato a inizio articolo, l’accesso è previsto solo nel triennio 2019-2021 quindi i requisiti di età e di anzianità contributiva devono già essere maturati al 31 dicembre 2018 oppure andranno maturati entro il triennio suddetto.

Può anche esserci il caso della contribuzione da disoccupazione. Se ad esempio si hanno 63 anni di età, 35 di contributi lavorativi e 3 di contributi da disoccupazione si può accedere alla Quota 100 in quanto la contribuzione figurativa non è esclusa e si può conteggiare purché i 35 anni di contribuzione effettiva (cioè non da disoccupazione né da malattia) ci siano e in questo esempio ci sono.

E chi ha i requisiti ma vuol continuare a lavorare con Partita Iva essendo lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata? No, non ha diritto alla Quota 100 perché tale quota prevede che non ci sia un cumulo tra il reddito e l’assegno pensionistico. Dunque bisogna scegliere: o andare effettivamente in pensione o continuare a lavorare. Però c’è un piccolo spiraglio: si ha la possibilità di andare in pensione con quota 100 (naturalmente se si hanno i relativi requisiti) ma percepire un reddito da lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto secondo l’art. 67 del TUIR. Naturalmente in questo caso, come previsto dal succitato Testo Unico, il limite di reddito è quello di 5.000 euro l’anno.

La domanda principe di questi giorni è però la seguente: “quanto perdo andando in pensione con Quota 100 e non con la pensione anticipata a 42 o 41 anni e 10 mesi di contributi (requisito bloccato per uomini e donne fino al 2026)?”
La risposta è che, poiché il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995). Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Se l’assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto.

Passiamo ora a un altro argomento scottante di questo periodo: le pensioni d’oro. Si applicano i noti tagli per queste ultime in caso di pensioni in Quota 100? La risposta è sì. Nel quinquennio 2019-2023, qualora l’assegno sia superiore a 100.000 euro lordi annui, si applicano delle decurtazioni percentuali dal 15% al 40% purché la pensione sia liquidata almeno in parte con il metodo retributivo.

L’approfondimento della Fondazione studi Consulenti del lavoro su Opzione Donna

Premesso che la pensione anticipata non subisce una riforma integrale e che gli adeguamenti alla speranza di vita resteranno congelati dal 2019 a tutto il 2016, il requisito per gli uomini rimane pari a 42 anni e 10 mesi e per le donne a 41 anni e 10 mesi con l’applicazione di una finestra trimestrale prima della decorrenza della pensione. L’Opzione Donna è nuovamente prevista in quanto la Riforma stabilisce che si apra una nuova finestra per il suo accesso dando ancora la possibilità, per chi avesse maturato i vecchi requisiti entro il 2015 (57 anni di età per le lavoratrici private, 58 per le autonome con 35 anni di contributi), di continuare a esercitare tale diritto. Questa nuova versione di Opzione Donna richiede 58 anni per le lavoratrici del settore privato, 59 per le autonome e sempre 35 anni di contributi entro il 2018.
Il requisito anagrafico (58 o 59 anni di età) e quello contributivo di 35 anni di contributi vanno maturati entro il 31 dicembre 2018, mentre le finestre possono decorrere anche successivamente.
Le finestre di opzione donna sono stabilite dalla L. 122/2010: 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome, al termine di tali finestre decorre l’assegno pensionistico. Anche un solo contributo in una gestione dei lavoratori autonomi nella carriera della lavoratrice comporta l’applicazione della finestra di maggiore durata di 18 mesi, nonché della maggiore età anagrafica.
A chi sceglie l’Opzione donna verrà applicato integralmente il metodo contributivo alla propria pensione, anche in presenza di 18 anni di contributi al 1995. Ciò comporta – spiega la Fondazione studi Consulenti del lavoro – in carriere con retribuzioni che registrino un incremento spiccato negli ultimi anni, una penalizzazione rispetto alle caratteristiche di calcolo del metodo retributivo o misto. Il decremento viene stimato di solito fra il 20% e il 40%; vi sono comunque alcuni casi (retribuzioni considerevolmente alte e costanti nel tempo) in cui il metodo contributivo risulta più conveniente rispetto a quello retributivo.

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