Pensioni

Cassa Integrazione – GIG ordinaria e straordinaria

assemblea lavoratori

Cassa Integrazione Guadagni

La crisi non è ancora risolta e i lavoratori rimangono in cassa integrazione. Ma chi può usufruirne e come si richiede? Preoccupanti i dati forniti dall’INPS anche se in alcune regioni c’è qualche timido segnale di ripresa

Nel settore dell’artigianato c’è una flessione nelle richieste di cassa integrazione, ma è particolarmente critica la situazione del settore edile dove invece la richiesta aumenta. “Pur in presenza di un calo significativo rispetto allo stesso mese dell’anno 2010, gli aumenti congiunturali nel mese di febbraio, in particolare per la cassa integrazione in deroga (+23%) e per la cassa integrazione straordinaria (+22%) confermano una situazione strutturale pesante con una presenza estesa di crisi industriali e produttive non ancora risolte” ha affermato in tono preoccupato il segretario generale aggiunto della CISL Giorgio Santini.

E in effetti la situazione non è rosea, se è vero che tante sono le aziende che chiedono gli aiuti dello Stato per superare il periodo di difficoltà che non permette loro di continuare ad avvalersi dei propri dipendenti in quanto impossibilitate a pagarli.
La Cassa Integrazione Guadagni è una sorta di paracadute per i lavoratori e per le imprese: un fondo messo a disposizione dello Stato per superare le situazioni critiche temporanee e permettere ai dipendenti di mantenere il proprio posto di lavoro ricevendo, per il periodo in cui sono sospesi dal lavoro, l’80% della loro paga.
Sarà l’imprenditore a decidere quali lavoratori mettere in cassa integrazione, rispettando però un criterio di rotazione tra quelli che svolgono lo stesso tipo di lavoro. Inoltre, al momento della presentazione della domanda all’INPS, il datore di lavoro dovrà aver preparato anche un programma che consenta il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di cassa integrazione: in poche parole, la cassa integrazione non è un preludio al licenziamento ma solo una pausa.
Ricordando che la cassa integrazione è uno strumento destinato unicamente ai dipendenti con regolare contratto di lavoro subordinato, è ovvio che non vi possano fare ricorso i lavoratori autonomi né coloro i cui redditi derivino dallo svolgimento di arti o professioni.

 

Cos’è la Cassa integrazione

La Cassa Integrazione Guadagni, spesso nominata semplicemente CIG, è un fondo a sostegno delle imprese in difficoltà che permette di dare al lavoratore di queste imprese un reddito sostitutivo della retribuzione.
Essa può essere ordinaria o straordinaria.
A quella ordinaria si ricorre quando c’è una sospensione o una riduzione dell’attività dell’impresa dovuta a un fattore temporaneo per il quale non è “colpevole”  né l’imprenditore, né il lavoratore, ma il mercato (ad esempio quando c’è un forte calo degli ordinativi).
Agli operai, agli impiegati e ai quadri delle aziende industriali e delle imprese artigiane del settore edile e lapideo spetta questo tipo di cassa integrazione, pari all’80 della retribuzione che avrebbero dovuto percepire normalmente. Ogni anno però viene stabilito un limite massimo mensile per questo importo, dunque l’80% della retribuzione può non corrispondere a quella che effettivamente si sarebbe percepita. In ogni caso, anche se il dipendente resta a casa con retribuzione ridotta, tutto il periodo in cui è “cassaintegrato” gli varrà ai fini pensionistici. Tale periodo non può eccedere le 13 settimane, ma può essere prorogato fino a 12 mesi. In alcuni territori tale proroga può arrivare anche a 24 mesi.
Si ricorda che non possono usufruire della cassa integrazione ordinaria gli apprendisti.
Ovviamente il lavoratore in cassa integrazione non può svolgere un’altra attività retribuita. Se lo dovesse fare, ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS la quale sospende – per il periodo in cui svolge tale attività – la remunerazione della CIG. Se si dovesse scoprire che il cassaintegrato sta svolgendo un altro lavoro senza aver avvisato l’INPS, allora perderebbe definitivamente ogni diritto alla Cassa integrazione.
La cassa Integrazione Guadagni straordinaria invece è prevista quando l’imprenditore decide di ristrutturare, riorganizzare o convertire la propria azienda. È prevista altresì quando quest’ultima entra in crisi o fallisce o viene commissariata. Essa spetta ad operai ed impiegati delle imprese artigiane con più di 15 dipendenti, alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti, alle industrie di ogni tipo purché abbiano avuto più di 15 dipendenti anche fino a 6 mesi prima della presentazione della domanda.
Anche in questo caso viene corrisposto ai cassaintegrati l’80% della retribuzione, sempre con il tetto massimo mensile stabilito dallo Stato.
Anche la cassa integrazione straordinaria è riconosciuta ai fini pensionistici.
Ad essa si può ricorrere fino a un massimo di 12 mesi per le crisi aziendali, fino a un massimo di 18 mesi per i fallimenti o i commissariamenti (amministrazione controllata da un commissario straordinario imposto dallo Stato: è una procedura usata per le aziende di grosse dimensioni e con un altissimo numero di dipendenti).
In caso di ristrutturazione aziendale invece si può ricorrere alla cassa integrazione per un periodo massimo di 24 mesi che può essere prorogato ulteriormente.
Come per l’ordinaria, la cassa integrazione straordinaria decade se il dipendente svolge contemporaneamente un altro lavoro retribuito senza averlo preventivamente comunicato all’INPS. Se lo comunica invece la cassa integrazione viene solo sospesa per quel periodo e poi riprende.

Cassa Integrazione Guadagni – CIG in deroga

Spesso si sente parlare della Cassa integrazione in deroga: quest’ultima contempla gli interventi di integrazione salariale per tutte quelle imprese e quei dipendenti che non sono stati considerati nei primi due casi di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria).
In particolare quindi essa si rivolge agli apprendisti, ai lavoranti a domicilio (come le badanti giusto per fare un esempio), ai somministratori (ai barman tanto per fare un altro esempio) e alle aziende che operano in settori produttori non contemplati nella normativa sulla CIG. Essa è stata istituita e resa operativa da poco, dalla primavera del 2009 (circ. INPS nr. 75 del 26/5/09).
Anche in questo caso i lavoratori hanno diritto all’80% della retribuzione (sempre rispettando però il tetto massimo stabilito ogni anno) e perdono il diritto a ricevere i pagamenti nel momento in cui svolgono un’altra attività retribuita senza aver informato l’INPS.
La durata massima cui si può far ricorso alla CIG in deroga è stabilita di volta in volta dall’ente territoriale competente (solitamente la Regione).
Lo Stato cerca di incentivare i lavoratori messi in CIG in deroga ad intraprendere un’altra attività lavorativa. Per far questo, offre un incentivo a coloro i quali intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa (L. 102/09) dando le dimissioni dal precedente impiego. La domanda per accedervi, va presentata alla sede INPS competente per territorio specificando quale attività si voglia intraprendere. In questo modo si può interrompere il periodo di Cassa Integrazione pur continuando a percepirne i benefici economici.
Dal momento della presentazione della domanda si prende il 25% di quanto sarebbe spettato di CIG; al momento in cui si inizia la nuova attività si prende il restante 75%. Ovviamente si deve dimostrare che l’attività è iniziata presentando la relativa documentazione attestante l’avvio dell’attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di micro impresa, o l’associazione in cooperativa (in quest’ultimo caso il contributo va alla Cooperativa stessa). Occorre ricordare che, se non si dà seguito alla domanda iniziale, o se non si presenta all’INPS la copia delle dimissioni dal precedente impiego (si ha tempo 15 giorni dall’accettazione della domanda per presentarle), l’INPS stesso non solo non darà il 75% ma si riprenderà il 25% già erogato.

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