Pensioni

Ammortizzatori sociali. L’intesa tra Stato e Regioni

Ass. Toscana Simoncini

Ammortizzatori sociali. L’intesa tra Stato e Regioni

Cassa integrazione e mobilità in deroga: d’ora in poi sarà più alta la quota a carico delle Regioni. Le politiche attive per l’occupazione relative al biennio 2011-2012 daranno maggiori responsabilità alle Regioni. Toscana e Val d’Aosta hanno già comunicato le proprie politiche in merito

Sale dal 30 al 40% la quota regionale per gli ammortizzatori in deroga, mentre si conferma la piena competenza delle Regioni in merito alle politiche per la formazione, l’accompagnamento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Verrà così garantito il sostegno al reddito e al contempo rilanciate le misure di politica attiva, in primis quelle relative “al rafforzamento del legame fra formazione e mercato del lavoro in modo da rendere i percorsi formativi più rispondenti alle necessità di riconversione e ristrutturazione aziendale e le competenze professionali in linea con le esigenze del mercato del lavoro e dei sistemi di impresa”.
L’assessore toscano alle attività produttive, lavoro e formazione Gianfranco Simoncini – coordinatore delle Regioni in tema di lavoro – ha dichiarato che “le Regioni con questo accordo si fanno carico per altri due anni, con grande senso di responsabilità , di una quota maggiore del cofinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Così facendo, ancora una volta, ci siamo assunti una parte importante delle competenze statali. Ma lo abbiamo fatto perché siamo convinti che, ancora, la crisi richieda un impegno straordinario e che gli ammortizzatori sociali siano indispensabili per garantire la tenuta sociale del paese e per mantenere quanti più lavoratori possibile all’interno del sistema produttivo”.

 

Toscana, prima Regione italiana a definire accordi speciali

Gli accordi sono stati stipulati con i fondi interprofessionali per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione in deroga. Inoltre, la Regione ha firmato un accordo con sindacati e associazioni di categoria nel quale rientra anche la mobilità in deroga: si potrà dare un’indennità di mobilità in deroga ai lavoratori licenziati. Quest’ultima verrà erogata dalla Regione ai lavoratori di quelle aziende che non possono usufruire della normativa ordinaria o che hanno esaurito il periodo consentito dalla legge.

Gli ammortizzatori sociali verranno concessi anche agli apprendisti licenziati e ai lavoratori che avranno diritto alla pensione nei 12 mesi successivi. Non solo: questi interventi di sostegno al reddito verranno concessi anche ai dipendenti delle imprese che hanno chiuso per realizzare progetti di reindustrializzazione . E alla mobilità in deroga possono accedere anche i lavoratori licenziati che erano stati assunti con contratti a tempo determinato o di somministrazione.

Questi interventi sono attivi già dal primo maggio, grazie all’accordo appena firmato con tutti sindacati toscani e le associazioni di categoria: Cia, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Confturismo, Lega Coop, Cgil, Cisl, Uil.
Questo accordo, come ha spiegato l’assessore Simoncini, “arricchisce il panorama degli strumenti di cui la Toscana dispone per supportare la tenuta sociale, in una fase in cui ancora non si intravede una via d’uscita dalla crisi”.
Mobilità in deroga e cassa integrazione sono gestite direttamente dalle Regioni.

Chi ha diritto agli interventi

Secondo l’accordo sottoscritto dalla Regione Toscana, gli interventi possono essere realizzati a favore di quei lavoratori che abbiano raggiunto un’anzianità lavorativa di almeno 12 mesi. I lavoratori a tempo determinato o in somministrazione devono avere raggiunto un’anzianità complessiva (cioè anche al di fuori dell’azienda presso la quale lavorano al momento) di minimo 36 mesi. Tale anzianità deve essere documentata con qualunque tipo di contratto, subordinato o parasubordinato.

Per quanto riguarda gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione avranno diritto al trattamento in via sperimentale per quattro mesi. Per le altre tipologie contrattuali la durata massima prevista è di 12 mesi.
Saranno in ogni caso intensificati i controlli sull’utilizzo della Cassa Integrazione. A questo scopo, è stata stipulata una convenzione con l’Ispettorato del lavoro.

Finora in Toscana – nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 19 aprile 2011 – sono state autorizzate dalla Regione 21.076 domande di cassa integrazione in deroga (pari al 92% delle domande pervenute, che in tutto sono state 22.158 e che hanno coinvolto 38.936 lavoratori).
Precisamente, sono state 8.556 le domande relative al 2009, 10.348 quelle relative al 2010 e 2.172 quelle relative al periodo del 2011. Le aziende coinvolte sono state in tutto 6.464, la maggior parte delle quale con sede nella provincia di Prato (29%).

Valle d’Aosta

Anche la Regione Autonoma ha definito quali sono i vincoli per accedere agli ammortizzatori in deroga da parte di tutti i datori di lavoro.
Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ha comunicato che possono accedere agli interventi tutti i datori di lavoro ubicati nella Regione operanti in qualsiasi settore di attività, ad eccezione del lavoro domestico.
Anche le aziende con meno di 15 dipendenti possono richiedere, derogando alla normativa vigente, il sostegno al reddito per i propri dipendenti, il che significa che possono presentare domanda anche le aziende artigiane con un solo dipendente.
Anche in questa Regione il trattamento è previsto pure per gli apprendisti.

Le aziende che necessitino di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni in deroga devono presentare domanda al Dipartimento stesso dimostrando lo stato di difficoltà finanziario e/o produttivo con apposita documentazione.
La domanda può riguardare sospensioni parziali o totali dell’attività. Pertanto il datore di lavoro può richiedere la sospensione dell’attività anche solo per una parte del personale ed eventualmente per un numero limitato di ore per ogni singolo lavoratore.

I dipendenti (che siano apprendisti, operai, impiegati o quadri) per i quali si richiede l’indennità, devono aver maturato, alla data di inizio del periodo di sospensione per il quale viene richiesto l’intervento, almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di provenienza.
Se poi devono essere licenziati i lavoratori semplicemente perché in eccedenza, le aziende possono presentare la domanda per la concessione della mobilità in deroga per i propri dipendenti licenziati, ma in questo caso è richiesta un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.

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