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Le Regioni chiedono aiuti per le zone di montagna

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Le Regioni chiedono aiuti per le zone di montagna

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il documento della Commissione Politica della Montagna presieduta dal Presidente della Regione Val d’Aosta con il quale si chiedono disposizioni a favore delle piccole imprese dei territori di montagna

La Conferenza delle Regioni ha approvato il documento “Aiuti a finalità regionale. Aggiornamento degli orientamenti comunitari”, già presentato al Tavolo tecnico nazionale in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Con questo documento le Regioni chiedono all’unanimità che lo Stato si impegni durante il negoziato con la Commissione Europea per la revisione degli orientamenti europei in materia di aiuti alle regioni, di sostenere l’esigenza di tenere conto delle specificità dei territori montani e far sì che vengano predisposte delle apposite regole. In particolare, che lo Stato italiano richieda una deroga a favore delle regioni di montagna allo scopo di concedere aiuti finanziari alle piccole imprese con modalità diverse rispetto alle zone non montuose, purché le imprese svolgano attività compatibili con il territorio: turismo, artigianato locale, produzione di prodotti tipici, agriturismo nonché attività legate all’ambiente e all’energia.
Tra l’altro anche la Francia ha già dichiarato le stesse necessità, a dimostrazione che tale problema è sentito anche da altre nazioni con territori di montagna.

Le Regioni chiedono anche che vengano riviste e ammodernate le norme legislative a favore delle zone di montagna e che si crei una normativa unica, organica, in materia. Ciò che occorre, secondo i firmatari del documento – Augusto Rollandin, Presidente della Regione Valle d’Aosta in primis – è l’individuazione dei territori di montagna tenendo conto della ripartizione delle competenze di Stato, Regioni e Province autonome. Regioni e Province dovrebbero infatti essere interpellate, cosa che non è prevista dal disegno di legge “Disposizioni a favore dei territori di montagna” attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato e contro il quale le Regioni hanno espresso il proprio parere. Nel documento è stata ribadita la necessità – di prioritaria importanza – di ripristinare già dall’anno in corso le risorse del Fondo Nazionale per la Montagna previsto dalla L.94/1997.

 

Il testo integrale

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto che il Trattato sul funzionamento dell’Unione, agli articoli 174 e 175, attribuisce uno specifico rilievo alle regioni di montagna, disponendo che di tale specificità si debba tener conto nell’elaborazione delle politiche dell’Unione ed anche nell’attuazione del mercato interno, ritiene che di questa prescrizione si debba tener conto nella definizione e applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato.
Le Regioni e le Province autonome chiedono pertanto allo Stato di impegnarsi a sostenere, nel negoziato per la definizione degli Orientamenti per gli aiuti a finalità regionale, l’esigenza di attribuire una specificità ai territori montani, che si traduca in apposite regole.

Aiuti a finalità regionale. Aggiornamento degli orientamenti comunitari

Le regole attualmente in vigore stabiliscono, in base a parametri statistici relativi essenzialmente al PIL, il tetto di popolazione ammesso globalmente, Stato membro per Stato membro, alle deroghe relative agli aiuti a finalità regionale; dal plafond globale viene sottratta la popolazione delle regioni 87, 3, a); successivamente ogni Stato membro individua sul proprio territorio le aree da ammettere alla deroga 87, 3, c).

montagne2È verosimile ritenere che se uno Stato membro proponesse alla Commissione di destinare il suo
plafond di aree 107, 3, c) (o parte di esso) ai territori di montagna, questa non si opporrebbe. Ciò significherebbe tuttavia rinunciare alla possibilità di utilizzare la deroga suddetta a favore di aree dove siano presenti insediamenti industriali, quando la logica stessa della deroga (possibilità di aiuti alle grandi imprese e maggiorazioni per le PMI) si addice evidentemente a questi territori. Non si chiede dunque di modificare la sostanza di questa situazione; anzi, deve essere chiaro che le “rivendicazioni” della montagna si inseriscono in un altro contesto.

Esse partono da un lato dalla constatazione della debolezza strutturale dei territori di montagna (individuata sinteticamente nei sovraccosti), che costituisce un forte disincentivo alle attività economiche, con conseguente rischio di abbandono (quando non si sia già verificato); dall’altro dall’interesse generale a mantenere vivi quei territori, per ragioni di carattere ambientale, culturale, ecc.

Nei territori di montagna si realizzano perfettamente le condizioni stabilite dall’art. 107, par. 3, lettera c) del trattato: la limitata distorsione degli scambi tra Stati membri determinata dal sostegno alle imprese, controbilanciata da un interesse comune (non solo delle comunità locali) a salvaguardare l’economia di queste zone.
Per evitare che la Commissione si limiti ad inserire parametri adeguati alla montagna nei criteri per individuare le aree 107, 3, c), occorre individuare un approccio diverso da quello sinora seguito. Non si tratta, cioè, di inserire i territori di montagna nella deroga “classica”, ma di seguire –per la montagna, e senza pregiudizio alcuno per le altre regioni – criteri diversi. Si tratta, cioè, da un lato di individuare parametri per definire i territori di montagna (altitudine, distanza dalle principali vie di comunicazione e dai centri urbani, densità della popolazione, tendenza allo spopolamento, età della popolazione residente, presenza di servizi essenziali, ecc.), dall’altro di limitare le possibilità di intervento a favore delle imprese, in modo da interferire il meno possibile sugli scambi tra Stati membri.

Una deroga a favore delle regioni di montagna dovrebbe dunque consentire aiuti con entità e/o modalità (aiuti al funzionamento) diversa da altre zone alle piccole imprese (in ogni caso con esclusione delle grandi) che svolgono attività “compatibili” con i territori montani: come il turismo, l’artigianato locale, la produzione di prodotti tipici, l’agriturismo le attività legate all’ambiente e al settore energetico, ecc. (nonché, naturalmente, le attività legate alla vita del territorio: piccole imprese edilizie, ecc.). Una logica dunque completamente diversa rispetto a quella che tradizionalmente informa la deroga 87, 3, c) e quindi ininfluente sulla scelta delle regioni ammissibili a quel tipo di deroga. Si tratta di una proposta in linea con un approccio peraltro già seguito dalla Commissione nel 1997 per gli aiuti nei quartieri urbani svantaggiati.

Roma, 5 maggio 2011

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