Pensioni

Mobilità in deroga 2011/2012

inps, mobilità in deroga

Mobilità in deroga dalla normativa vigente

Si tratta di un’indennità che viene data ai lavoratori licenziati allo scopo di fornire loro un reddito sostitutivo. Mobilità “in deroga” in quanto è un trattamento a parte rispetto all’indennità di mobilità pura e semplice, alla quale hanno diritto i lavoratori licenziati da aziende destinatarie della normativa apposita

Possono beneficiare di questa particolare indennità tutti i lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità oppure i lavoratori che hanno usufruito della mobilità ordinaria ma per i quali si prevede una proroga del trattamento. Possono beneficiarne tutti i lavoratori subordinati compresi apprendisti e lavoratori con contratti di somministrazione licenziati dopo almeno 12 mesi di lavoro nella stessa azienda.

Il motivo del licenziamento, per distinguersi da quelli previsti per la mobilità ordinaria, deve essere: per cessazione di attività; per giustificato motivo oggettivo; per licenziamento collettivo. Si può anche aver perso il lavoro semplicemente perché il contratto a tempo determinato è scaduto o perché è finito il periodo di apprendistato. Anche in questo caso si ha diritto alla mobilità in deroga. A partire dal mese di aprile del 2011, anche chi è stato licenziato per giusta causa – purché non abbia i requisiti per accedere alla mobilità ordinaria, che ha sempre la precedenza – ha diritto alla mobilità in deroga (a meno che non abbia diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria).

 

Infine, anche i lavoratori che hanno usufruito del trattamento di cassa integrazione in deroga e al trattamento di disoccupazione ordinaria per massimo 8 mesi, e sono stati esclusi dalla mobilità ordinaria, hanno diritto a quella in deroga per la durata massima di 4 mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2011). In questo caso, i lavoratori devono presentare la domanda alla sede INPS di competenza entro 30 giorni dal termine del trattamento di disoccupazione ordinaria.

In particolare, i lavoratori licenziati per aver diritto alla mobilità in deroga devono avere 12 mesi di anzianità aziendale di cui 6 mesi di lavoro effettivo ai quali vanno aggiunti per arrivare a 12 mesi: ferie, festività, eventuali periodi di malattia e infortunio. Inoltre, al conteggio si possono aggiungere eventuali mensilità che la stessa azienda ha versato presso la gestione separata, purché non si tratti di reddito derivante da arti e professioni (ovvero da prestazioni per lavoro autonomo) e purché il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per quell’unico committente. Il reddito derivato dalla prestazione di lavoro in gestione separata deve essere superiore a 5.000 euro (calcolabili anche sulla base di più anni).

Altro requisito fondamentale per accedere all’indennità di mobilità in deroga è quello di aver sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un corso di formazione per la riqualificazione professionale. Le liste di tutti gli ex dipendenti verranno messe a disposizione presso i centri per l’impiego di ogni Regione, in modo che altre imprese o enti istituzionali possano contattare i lavoratori disponibili ed offrire loro nuove opportunità lavorative.

Per coloro i quali hanno invece intenzione di dimettersi per avviare un’attività autonoma o di entrare a far parte di una cooperativa, la legge (art. 1 della L. 102/2009 che si allega all’articolo) offre alcuni incentivi tra i quali l’anticipo della mobilità in deroga: naturalmente devono essere lavoratori che – se licenziati – avrebbero diritto all’indennità. In questo caso basta presentare la domanda alla sede INPS di competenza specificando quale attività vogliano intraprendere; se l’INPS accoglie la domanda, hanno quindici giorni per dimettersi e consegnare una copia della lettera di dimissioni all’INPS (e in caso di ingresso in una cooperativa anche il relativo documento che lo comprova, come il contratto) che provvederà a disporre il pagamento dell’anticipo.

La durata del periodo in cui si può ricevere l’indennità varia di regione in regione, ma non può eccedere i 12 mesi, fermo restando che decade nel momento in cui si viene assunti altrove. Ogni Regione italiana deve legiferare in merito, sia riguardo al periodo di mobilità sia riguardo all’importo massimo mensile, cosa che alcune Regioni hanno già fatto, come si è visto dai nostri precedenti articoli. L’indennità è pari all’80% della retribuzione lorda spettante per legge (il che vuol dire che la cifra può non corrispondere all’importo della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore fino al momento del licenziamento), con il limite massimo stabilito di anno in anno.
Si ricorda che dalla somma viene decurtata un’aliquota contributiva del 5,84%.

La domanda per la mobilità in deroga alla normativa vigente deve essere presentata alla sede INPS di appartenenza entro esattamente 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro, a meno che non si tratti di lavoratori che hanno avuto diritto all’indennità di disoccupazione, i quali come abbiamo visto devono presentare la domanda entro 30 giorni dal termine della ricezione dell’indennità di disoccupazione.
Tale domanda deve essere firmata dal lavoratore anche nel riquadro riguardante la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) pena la decadenza del suo diritto a ricevere l’indennità di mobilità in deroga.
Se una volta interpellato il lavoratore rifiuti un lavoro congruo o un percorso di riqualificazione professionale, decade il suo diritto a percepire la mobilità in deroga e qualsiasi altra erogazione, comprese quelle a carico dell’ex datore di lavoro e quelle previdenziali.

Si ricorda che le imprese che assumono lavoratori che fruiscono di mobilità in deroga hanno diritto ad alcuni vantaggi, in primis l’incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore per i mesi di trattamento non erogati. Facciamo un esempio concreto: se il lavoratore sta percependo l’indennità di mobilità da 4 mesi e ha diritto a percepirla per 10 mesi, ma un’azienda lo assume in quel momento, allora il lavoratore prenderà naturalmente lo stipendio previsto dall’azienda mentre cesserà di percepire l’indennità di mobilità in deroga che percepirà al suo posto l’azienda che lo ha assunto, sotto forma di conguaglio dei contributi dovuti, per tutti i restanti 6 mesi. Ciò a prescindere dal tipo di assunzione, che può essere a tempo sia determinato che indeterminato e sia part time che a tempo pieno.

Alcune imprese possono anche stipulare accordi per ottenere la mobilità in deroga per i propri dipendenti. Di solito si tratta di grandi aziende, che hanno stipulato intese direttamente con il Governo. In questo caso, possono presentare al Ministero del lavoro una domanda della quale alleghiamo il modello.

Ogni anno viene pubblicata la lista delle aziende le cui domande sono state accettate con il relativo periodo di tempo. Per il 2011 la lista, aggiornata al mese di novembre, è alla seguente pagina: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Concessioni_Deroga/Riepilogo+Deroga+2011.htm

Allegati

pdf LEGGE-102-2009.pdf
word Modello-domanda-mobilità-deroga-2011-aziende.doc

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