FISCO

Art Bonus

A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori


Con l’art. 1 del D.L. 83/2014, convertito con modifiche dalla L. 106/2014 (c.d. Art Bonus), il legislatore ha introdotto strumenti concreti ed operativi per favorire il mecenatismo culturale.
Con il nuovo Art Bonus sarà infatti detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche.

Si tratta di un pacchetto di norme che il Paese attendeva da tempo. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Erogazioni liberali che danno diritto al credito

Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 e devono essere riferiti ai seguenti interventi:

  • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, parchi archeologici,ecc.) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti enti o istituti che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Il beneficio fiscale dell’art bonus non può essere applicato alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tale ipotesi, restano applicabili le disposizioni in vigore già previste dal TUIR.

Modalità di effettuazione

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • tramite banca (es. bonifico);
  • tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
  • mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

In pratica, non possono beneficiare del credito d’imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di “tracciabilità”.

Misura del credito d’imposta

Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d’imposta pari al:

  • 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015;
  • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016.

Ciascuna quota erogata, indipendentemente dalla data, viene ripartita in 3 quote annuali di pari importo. La disposizione pone poi un limite alla misura del credito d’imposta riconosciuto. In particolare, per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è pari al 15% del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui.

Imposte sui redditi

Viene infine precisato che l’Art Bonus:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa (articolo 61 del TUIR);
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa (articolo 109, comma 5, del TUIR).

Modalità di fruizione dell’Art Bonus

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali la modalità di fruizione avviene mediante la Dichiarazione dei redditi nella misura di 1/3 dell’importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Con riferimento ai titolari di Redditi d’impresa la fruizione avverrà mediante compensazione con le altre imposte tramite modello F24.
L’Art Bonus prevede inoltre l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente la donazione. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento. Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Con l’introduzione dell’Art-Bonus (art. 1 del D.L. n. 83/2014) per il periodo indicato dalla norma stessa (di operatività del credito d’imposta del 65% e del 50%) e al fine di evitare “duplicazioni di beneficio”, la disciplina ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal T.U.I.R. (detrazioni IRPEF e deduzioni IRES) rimane “congelata”. Deve ritenersi che detto divieto di applicazione riguardi le sole fattispecie che possono (ora) utilizzare il nuovo Art-bonus.

Potrebbe interessarti