Pensioni

Part-time agevolato per l’invecchiamento attivo

part-time-anziani

Firmato il Decreto del Ministero del Lavoro che permette di scegliere, per i tre anni prima di andare in pensione, il part-time agevolato ai lavoratori del settore privato con almeno 20 anni di contributi

Il Decreto, che alleghiamo in calce all’articolo, è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti il 13 aprile 2016 ed è stato già trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, dopo di che diverrà immediatamente operativo. Esso disciplina le modalità di riconoscimento del part-time agevolato, introdotto da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016; si tratta di una misura sperimentale che intende promuovere un principio di “invecchiamento attivo”, ovvero di uscita graduale dall’attività lavorativa.

Come spiega il Ministero, potranno accedere alla misura i lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, potranno concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell’orario tra il 40 ed il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato. Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Al beneficio si accede presentando la certificazione dell’Inps che attesta il possesso del requisito contributivo e la futura maturazione di quello anagrafico (ovvero che si deve andare in pensione entro il 31 dicembre 2018). Tale certificato può essere richiesto all’Inps (se si è in possesso del Pin si può accedere al sito e richiederlo direttamente per via telematica) o rivolgendosi a un patronato.

Una volta ottenutolo, il lavoratore e il datore possono stipulare il “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario.

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Dopo la stipula del contratto, il decreto prevede il rilascio, in cinque giorni, del nulla osta da parte della Direzione territoriale del lavoro e, da ultimo, il rilascio in cinque giorni dell’autorizzazione conclusiva da parte dell’INPS.

Un dato tecnico: la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, viene riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di Euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018. 

Il Decreto chiarisce, inoltre, che la somma erogata mensilmente dal datore di lavoro – di importo corrispondente ai contributi previdenziali sull’orario non lavorato – è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

“Per i lavoratori che faranno ricorso all’agevolazione, cambierà, dunque, il contenuto della busta paga” dichiara in una nota il Ministero. “In aggiunta alla retribuzione per il part-time, sarà erogata una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato. Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione. Il decreto fornisce fin da subito un fondamentale chiarimento sulla somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l’importo in denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull’orario non lavorato è omnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

(D.M.)

Potrebbe interessarti