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730: proroga della scadenza al 22 Luglio

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Slitta la scadenza per la presentazione del Modello 730/2016 all’Agenzia delle Entrate ma non in tutti i casi

Il rinvio dal 7 al 22 luglio 2016 è stato confermato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 datata 16 giugno, del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 24 maggio.

Lo spostamento della scadenza  non è applicato solamente ai contribuenti che si sono rivolti ad un Caf o ad un professionista per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate ma anche a chi ha optato per l’invio telematico del modello 730 precompilato. Ciò serve per uniformare i contribuenti, indipendentemente dalla modalità di presentazione, evitando ulteriori complicazioni ed incertezze alle quali i contribuenti sono già naturalmente avvezzi viste le tante scadenze tributarie che li attendono nelle prossime settimane.

 

È opportuno sottolineare che, nonostante la proroga, resta invariata  la scadenza fissata per il  7 luglio per consegnare il 730 precompilato o ordinario al Caf o al professionista abilitato (esperto contabile, dottore commercialista o consulente del lavoro) utilizzando il modello 730-1 presentando tutta la documentazione per consentire ed autorizzare questi soggetti alla compilazione del modello.

Infatti, la presentazione del Modello 730 è posticipata al 22 solo se entro il 7 luglio i Caf o professionisti cui si sono rivolti i singoli contribuenti, abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle medesime dichiarazioni. Quindi, non si tratta di una proroga generalizzata, ma di un rinvio della presentazione all’Agenzia delle Entrate al massimo del 20% dei modelli che i contribuenti hanno presentato agli intermediari abilitati.

 

Per i contribuenti che hanno trasmesso direttamente in via telematica il modello 730 all’Agenzia delle Entrate, come già precedentemente precisato, non è naturalmente presa in esame la condizione di aver spedito l’80% dei modelli entro il 7 luglio.

 

Non è prevista alcuna proroga, invece, per i sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale, i quali devono spedire i modelli 730 dei lori sostituiti entro il 7 luglio.

 

Degno di nota infine è la circostanza che, lo scorso 14 giugno, il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto contenente la proroga al 6 luglio 2016 del termine per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata Unico 2016 da parte dei 3,5 milioni di contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Tali versamenti possono essere effettuati anche dal 7 luglio al 22 agosto 2016, pagando una maggiorazione pari allo 0,4%. Lo slittamento vale anche per le persone fisiche soggette al regime dei minimi e al regime forfettario.

 

Il 6 luglio sarà l’ultimo giorno utile, invece,  per pagare senza maggiorazione il saldo 2015 e l’acconto 2016 relativi alle seguenti tipologie di imposte:

  • versamenti IRES da dichiarazione dei redditi 2016 (per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società);
  • versamenti dichiarazione dei redditi, modello Unico 2016 PF e SP: saldo Irpef 2015 e primo acconto Irpef 2016;
  • pagamento imposta sostitutiva, per i titolari di partita IVA regime minimi e forfettario;
  • pagamento cedolare secca sugli affitti (sia in saldo che in acconto);
  • pagamento IVIE;
  • pagamento IVAFE.

 

Per concludere, ci troviamo come ogni anno oberati di scadenze di cui non si ha mai certezza perché si attende sempre la proroga dell’ultimo minuto. Ciò rende il lavoro estremamente faticoso specie in questo ultimo periodo di “semplificazioni” in cui l’Amministrazione tende a ribaltare sui professionisti una serie di incombenze al fine di attuare quella che dovrebbe essere una rivoluzione copernicana in termini di rapporto tra contribuente e Fisco ma che è ancora lontana dal realizzarsi.

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