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Ravvedimento Operoso: vantaggi dal 1° gennaio 2016

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A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori, componente Commissione Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti

La disciplina del ravvedimento operoso è stata aggiornata dalla legge di stabilità 2015 che ha introdotto:

  • La rimodulazione delle sanzioni;
  • L’estensione della durata del ravvedimento operoso a tutto il periodo di accertamento;
  • La possibilità di regolarizzare errori ed omissioni anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata.

Per perfezionare il ravvedimento operoso è sempre necessario versare:

  • L’imposta o la maggiore imposta non versata;
  • Gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno;
  • La sanzione ridotta, variabile a seconda della sanzione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.

Dal 1° gennaio p.v. un ulteriore intervento in materia di ravvedimento operoso potrebbe essere introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 che prevede l’anticipo dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2016 anziché 2017 del decreto D.lgs. n. 158/2015 recante la revisione del sistema sanzionatorio adottato in attuazione della legge di delega fiscale n. 23 del 2014.

Vediamo nel dettaglio le sanzioni aggiornate così come introdotte dal suddetto decreto legislativo:

  • Ravvedimento Sprint, entro 15 giorni dalla scadenza: tramite ravvedimento operoso, la sanzione prevista varia dallo 0,2% del primo giorno di ritardo al 2,8% per il quattordicesimo giorno di ritardo.
  • 15 – 30 giorni dalla scadenza: superati i quindici giorni, in caso di ravvedimento operoso la sanzione ordinaria del 30% dell’importo non versato viene ridotta ad 1/10 pagando il 3%, più i relativi interessi.
  • Ravvedimento Medio: da 30 a 90 giorni di ritardo la sanzione è commisurata ad 1/9 di quella ordinaria del 30% pari al 3,3%.
  • Ravvedimento Lungo: superati i 90 giorni di ritardo, la sanzione è commisurata ad 1/8 di quella ordinaria del 30% pari al 3,75%.

E’ opportuno sottolineare che il D.lgs. 158/2015 prevede, nel caso di insufficiente/omesso versamento del tributo, una riduzione della sanzione ordinaria della metà, passando dal 30 al 15% qualora il versamento venga eseguito con ritardo non superiore a novanta giorni.

Se dunque venisse confermato l’anticipo al 1° gennaio 2016 delle sanzioni rimodulate come sopra descritto, i contribuenti che avessero omesso il versamento del secondo acconto della dichiarazione annuale con scadenza originaria fissata al 30 novembre u.s. potrebbero fruire entro i novanta giorni (28 febbraio 2016), di una sanzione ridotta commisurata alla metà della sanzione ordinaria del 30% con un ravvedimento operoso estremamente agevolato entro i 90 giorni pari all’1,67% (1/9 del 15%).

Con l’auspicio che queste e altre buone nuove arrivino con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, attendiamo con fiducia il Nuovo Anno. Tanti Auguri!

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