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Dichiarazione dei redditi 2016: 730 o Unico?

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A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Sabrina Fattori

Ogni anno in questi giorni si comincia a parlare di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi, da sempre considerata il “rompicapo dei contribuenti italiani”. Con il passare del tempo si è fatto un grosso sforzo di semplificazione, anche da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma ancora la strada non è completamente spianata.

Siamo al primo anno di applicazione del modello 730 precompilato dal Fisco, con spese mediche, universitarie e oneri deducibili ma, per aiutarvi a districarvi nella scelta del modello dichiarativo, proviamo a dare delle brevi risposte ai principali quesiti che sorgono al riguardo:

Tutti i contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi?
La Dichiarazione dei Redditi 2016 va presentata dai contribuenti obbligati o da coloro che intendono portare a deduzione e a detrazione ai fini Irpef le spese sostenute nel 2015.

Quali sono i modelli che le persone fisiche devono adottare per dichiarare i redditi avuti nel 2015?
Le persone fisiche titolari di redditi tassabili possono optare per il modello 730 precompilato, per quello ordinario o per il modello Unico.

Perché il 730 conviene?
Il modello 730 può risultare vantaggioso per i lavoratori dipendenti e i pensionati in quanto la compilazione è più semplice. Il contribuente infatti non deve eseguire calcoli e può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, viceversa, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Cosa differenzia il 730 precompilato da quello ordinario?
Il 730 precompilato è quel modello che viene messo a disposizione, a partire dal 15 aprile, da parte dell’Agenzia delle entrate a favore di lavoratori dipendenti e di pensionati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e arriva al contribuente già completo di una serie di dati e informazioni rese disponibili all’Amministrazione Finanziaria da parte di altri soggetti (banche, assicurazioni, università, farmacie, medici, ecc.). Il 730 ordinario, invece, deve essere compilato dal contribuente e trasmesso telematicamente all’Amministrazione Finanziaria direttamente o tramite il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale, o per mezzo di Caf o altri intermediari abilitati quali i commercialisti.

Quali dati contiene il 730 precompilato 2016?
Il 730 precompilato quest’anno contiene tutti i dati contenuti nella Certificazione Unica (i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale), gli oneri deducibili o detraibili (spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, bonifici effettuati nell’anno 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, ecc.), alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali come le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili, i dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato è obbligato ad utilizzarlo?
No, può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730 o il modello Unico.

Quando si deve utilizzare il modello Unico?
Ecco i principali casi in cui i contribuenti sono obbligati alla presentazione del modello Unico:
• Hanno posseduto nell’anno 2015 redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.
• Hanno percepito nel 2015 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto.
• Devono presentare dichiarazioni Iva, Irap, Modello 770 ordinario e semplificato.
• Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi?
La scadenza del termine di presentazione varia a seconda della tipologia del modello prescelto.
Il modello 730 deve essere presentato entro il 7 luglio p.v. sia per coloro che presentano il modello 730 precompilato sia quello ordinario, ossia per i Sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta o tramite intermediari, per Caf e commercialisti e intermediari abilitati.
Il modello Unico se presentato per via telematica scade il 30 settembre 2016, se invece viene presentato in forma cartacea (invio tramite ufficio Postale) la scadenza è fissata al 30 giugno 2016.

Come si presenta la dichiarazione dei redditi Unico 2016?
La dichiarazione dei redditi può essere presentata in forma cartacea (unicamente presso gli uffici postali) o per via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il proprio pin o tramite gli intermediari abilitati.

Tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi?
No, in generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.
Sono altresì previsti casi di esonero senza limiti di reddito (solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale; solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale; solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale) oppure con limiti di reddito (reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale, non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito annuo di lavoro dipendente; reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione annuo più altre tipologie di reddito, più 185,92 euro per i redditi di terreni; reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione annuo e un’età non inferiore a 75 anni; reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale, non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro) ed infine l’esonero sussiste sempre se il contribuente ha percepito solo redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Quali documenti servono per la compilazione?
In tutti i casi diversi dal modello 730 precompilato la documentazione fiscale richiesta è la seguente:
– Modello CU 2016: certificazione che attesta la somma dei redditi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati equiparati ed assimilati.
– Contratti di affitto di case, box, garage: adesione alla “cedolare secca”.
– Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.
– Deleghe di pagamento mod. F24.
– Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2015.
– Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.
– Contratto di mutuo e rogito notarile per l’acquisto dell’abitazione principale
– Documenti giustificativi delle spese che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (spese sanitarie, interessi passivi, assicurazioni, ecc.) e alla riduzione del reddito imponibile a titolo di oneri deducibili (contributi colf e badanti, canoni ecc.) oltre ai giustificativi per le spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico.

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