FISCO

Domande e risposte sulla Rottamazione dei Ruoli Esattoriali

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Ormai il countdown è alle porte: il 21 aprile sarà il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata che consentirà a moltissimi contribuenti italiani di sanare la propria posizione debitoria corrispondendo all’erario la quota capitale senza sanzioni e interessi. In termini generali se ne è scritto molto ma lo scopo di questo articolo è quello di rispondere in modo semplice ad alcune F.A.Q. al fine di fugare gli ultimi dubbi per compiere una scelta ragionata

QUESITO n. 1
Domanda: Il contribuente che presenta l’istanza di adesione può rinunciarci in un momento successivo e decidere di non aderire al pagamento proposto dall’esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2018?
Risposta: Si, a condizione che prima della chiusura dei termini per la definizione produca un’apposita dichiarazione.

QUESITO n. 2
Domanda: In caso di adesione alla definizione da parte di un contribuente che ha già una rateazione in atto le sanzioni e interessi saranno annullate e imputate alla quota capitale residua?
Risposta: No, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi prima del 24/10/2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 ) sussiste l’obbligo di essere in regola e continuare a pagare le rate fino al 31/12/2016 pertanto quanto già pagato in termini di sanzioni e interessi a tutto il 31/12/2016 si considera acquisito da parte dell’Erario.

QUESITO n. 3
Domanda: Se un contribuente ha due iscrizioni a ruolo notificate con due distinte cartelle può scegliere di rottamare una sola cartella?
Risposta: Il contribuente può presentare entro il 21 Aprile 2017 più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli.

QUESITO n. 4
Domanda: Un erede può aderire alla definizione agevolata per ottenere lo storno anche degli interessi di mora oltre che delle sanzioni.
Risposta: Si

QUESITO n. 5
Domanda: Si può compensare con crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata?
Risposta: No, le somme dovute a seguito di definizione agevolata devono essere corrisposte nei termini e modi previsti dalla legge e non sono compensabili con crediti risultanti da dichiarazione dei redditi.

QUESITO n. 6
Domanda: La sola presentazione dell’istanza legittima l’azienda a ritenersi in regola con il Fisco e immune da azioni esecutive?
Risposta: Per quanto concerne i carichi definibili Equitalia non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non prosegue quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.

QUESITO n. 7
Domanda: In caso di precedente rateazione con pagamenti regolari a tutto il 31/12/2016 se il contribuente presenta istanza ma non perfeziona la definizione con il pagamento della prima rata di luglio 2017 cosa succede?
Risposta: Nel caso sopra prospettato la definizione non essendosi perfezionata non produce alcun effetto e potranno essere effettuati i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 .

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