A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori, componente Commissione Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti
Scadono il 29 dicembre 2015 i 90 giorni dalla originaria scadenza di presentazione di Unico 2015 fissata per il 30 settembre u.s.; decorso invano il predetto termine la dichiarazione annuale si intenderà omessa senza qualsiasi ulteriore possibilità di futuri ravvedimenti.
La dichiarazione tardiva potrà essere inviata, previo pagamento della sanzione prevista di 25 euro (ovvero 1/10 di 258 euro) tramite modello F24. Se la presentazione tardiva riguarda la dichiarazione unificata, si dovrà applicare la sanzione di 25 euro per ogni singola dichiarazione presentata (Redditi più Iva).Tale precisazione è stata confermata già dalla Circolare n.11 del 19 febbraio 1998.
Per il versamento delle imposte dovute, si dovrà provvedere al versamento con una maggiorazione a titolo di ravvedimento operoso che si incrementa in ragione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione.
Un’ipotesi che potrebbe verificarsi coinvolge i contribuenti che hanno correttamente presentato il modello Unico entro i termini previsti ma che successivamente dovranno intervenire per effettuare correzioni a fronte di errori o omissioni. Qualora si dovesse rettificare o integrare la precedente presentazione, si può ricorrere alla dichiarazione integrativa.
I casi che possono prospettarsi a seguito di dichiarazione integrativa sono:
- Maggior debito o minor credito: il contribuente dovrà presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, utilizzando il ravvedimento operoso.
- Minor debito o maggior credito: il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
Rimane aperto il quesito nel caso in cui non risultassero maggiori imposte e la dichiarazione integrativa venisse presentata entro 90 giorni: non è chiaro infatti se le sanzioni ammontino a 1/10 di 258 euro così come riportato nella circolare n.11 del 2010 o se invece debba essere applicata la riduzione ad 1/9, sanzione indicata nella Circolare n. 23 del 2015.
Applicando la riduzione ad 1/9 la questione diventerebbe estremamente complessa dal momento che i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 30.09.2015 provvedendo alla regolarizzazione entro 90 giorni potrebbero beneficiare della sanzione ridotta ad 1/10; mentre coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine previsto, ma a causa di un errore sono tenuti all’integrazione della stessa entro il 90esimo giorno, dovranno versare sanzioni più elevate avendo sanzioni ridotte ad 1/9.
Diverso è il caso, infine, di tardiva o omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario abilitato in cui le sanzioni sono ben più elevate essendo commisurate da 516 a 5.164 euro. Ciò avviene quando la trasmissione telematica da parte del professionista abilitato non è stata affatto effettuata o non è andata a buon fine (omessa) o se la stessa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, nonostante l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine (tardiva).
La fattispecie di tardiva trasmissione telematica si configura per l’intermediario anche quando l’invio avviene oltre un mese dall’assunzione dell’impegno nel caso in cui lo stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni.
L’intermediario che incorre in tardività può comunque ravvedersi e scontare così una minore sanzione se:
- presenta la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di presentazione;
- versa spontaneamente l’importo di 51 euro a titolo di sanzione (codice tributo 8924), per ciascuna dichiarazione tardiva.
Si precisa che, a differenza di quello che avviene per il contribuente, la sanzione di 51 euro è unica per ciascuna dichiarazione, indipendentemente da quante sono le dichiarazioni che confluiscono in essa (se ad esempio in Unico PF 2015 è compresa anche Iva 2015, mentre il contribuente dovrà versare due volte la sanzione di 25 Euro, quindi complessivamente 50 Euro, l’intermediario dovrà versare la sanzione una sola volta).