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Piano Transizione 4.0. Le agevolazioni per le imprese

Arrivano gli incentivi per le imprese che investono in innovazione, green e design previsti dal Piano Transizione 4.0, la nuova politica industriale italiana attenta alla sostenibilità

 

Il Piano Transizione 4.0 prevede tre linee di intervento corrispondenti a 3 azioni principali introdotte su impulso del Ministro Stefano Patuanelli con la Legge di Bilancio 2020, che puntano a incentivare e supportare le imprese attraverso il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, in innovazione e design e nella formazione 4.0.

Maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica dunque, in base alle seguenti 3 azioni del Piano Transizione 4.0:

  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano.

  • Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Per stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica e per sostenere la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

  • Credito d’imposta formazione 4.0

Per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

La programmazione 2020-2022 del Piano Transizione 4.0

La programmazione pluriennale, per il triennio 2020-2022, utilizza come strumento il credito d’imposta a intensità crescente. Il credito fiscale sarà compensabile già l’anno successivo all’investimento e non avrà limiti. I maggiori incentivi verranno dati allo sviluppo di nuove competenze (cosiddetta formazione 4.0), all’economia circolare all’innovazione in campo digitale.

Il tutto dovrebbe essere veicolato da una normativa semplificata.

Vediamo allora punto per punto le 3 linee d’azione introdotte:

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Le imprese che investiranno in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, Legge 232/2016) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, L. 232/2016 e successive integrazioni) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell’allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  •  6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.
Ma attenzione: il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Hanno diritto a queste agevolazioni tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Non solo: il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.
Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.
Naturalmente, il beneficio verrà dato alle imprese in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Una misura nata per stimolare le imprese a investire in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica allo scopo di essere competitive favorendo i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Il credito d’imposta anche in questo caso varia a seconda dell’attività sostenuta dall’impresa.

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:

  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:

  • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Anche in questo caso il credito d’imposta è cumulabile: nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Vi hanno diritto tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

E anche in questo caso bisogna rispettare le condizioni relative al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Credito d’imposta formazione 4.0

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il credito d’imposta viene calcolato in percentuale sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili (rispetto alle ore e alle giornate di formazione). In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  •  30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Vi hanno diritto tutte le imprese residenti nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e sussistono obblighi di documentazione contabile certificata oltre a quello di conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Ulteriori informazioni si possono reperire direttamente sul sito del MiSE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

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