Lavoro Pensioni

Aumento della pensione minima e pagamento arretrati

A partire dal mese di luglio l’Inps pagherà a chi percepisce la cd. pensione minima un aumento nonché gli arretrati dell’aumento stesso da gennaio 2023

In base alla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) chi riceve la pensione minima ha diritto a un aumento per “contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023”. L’aumento è previsto per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e, poiché a tutt’oggi i pensionati ancora non lo hanno ricevuto, con il pagamento del mese di luglio riceveranno anche gli arretrati da gennaio a oggi.

L’aumento della pensione minima
L’incremento è dell’1,5% per l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età superiore a 75 anni (se il beneficiario compie i 75 anni nel corso del 2023 l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età), e del 2,7% per il 2024 senza distinzione di età, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente spettanti al beneficiario, che deve risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo Inps vigente. Si specifica che l’importo del trattamento minimo mensile dell’anno 2023 è di 563,74 euro e pertanto il calcolo sarà il seguente:

Per chi percepisce meno della pensione minima
Ci sono dei casi in cui l’assegno pensionistico è inferiore a quello della cd minima. In questi casi l’aumento è così calcolato, prendendo ad esempio un importo di 300,00 euro mensili:

Ricordiamo però che anche gli aumenti sono soggetti a tassazione, essendo fiscalmente imponibili e quindi anche questo verrà decurtato: il relativo importo sarà riportato nella certificazione fiscale relativa agli anni di erogazione.

Non solo la pensione minima Inps
Si fa presente che anche chi percepisce la pensione da altri enti previdenziali ha diritto a questo aumento, essendo previsto dalla Legge per tutti i pensionati, a prescindere dall’ente erogatore. Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (per esempio le maggiorazioni sociali, la quattordicesima mensilità, ecc.), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

Pensione minima percepita all’estero o dagli eredi
Qualsiasi tipologia di pensione minima dà diritto all’aumento. Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento. Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

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