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Il referendum sul nucleare, sì o no?

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Il referendum sul nucleare, sì o no?

Prosegue l’indagine del nostro giornale sull’imminente consultazione referendaria: in questo articolo la questione del nucleare, fortemente dibattuta dopo il disastro di Fukushima e gli ultimi interventi del Governo, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale

Se ne parla ancora: il voto è previsto tra pochi giorni, e la legislazione sul nucleare prolifera insieme ai ricorsi alle Corti di Cassazione e Costituzionale, elevati per verificare la legittimità del referendum n. 3. Il quesito, comunque, seppur modificato nella forma, è nella sostanza passato indenne al vaglio dei giudici di entrambe le consulte: il testo resta valido e sarà sottoposto agli elettori, perchè si esprimano in merito alla possibilità che si costruiscano centrali per la produzione di energia nucleare sul territorio italiano.

Presentiamo di seguito, pertanto, le questioni salienti sul tema e l’iter del terzo referendum, per una scelta di voto informata e responsabile.

 

L’iter del quesito: dalla legislazione del 2009-2010 agli emendamenti di fine maggio, passando per Fukushima

Dopo il referendum del 1987 in materia di nucleare, che sull’onda del disastro di Chernobyl vide la vittoria del sì, il tema della costruzione di centrali in Italia fu accantonato fino a due anni fa, quando, attraverso la legge 99/2009 prima, il decreto legislativo 31/2010 poi, fu emessa la normativa sulla ripresa dell’energia nucleare nel nostro paese. Immediatamente, per iniziativa di un partito politico, L’Italia dei Valori, si mise in moto la macchina referendaria, mirante all’abrogazione delle suddette norme, al fine di evitare la costruzione di centrali sul suolo italico. Il quesito per il quale si raccolsero le firme era lunghissimo, perchè ampia e complessa era la normativa da sottoporre a referendum, contenuta nei due testi legislativi suddetti.

Dopo il terremoto in Giappone e il conseguente disastro nucleare di Fukushima, il Governo, lo scorso 31 marzo, ha emanato il decreto legge 34/2011 che, nell’articolo 5, prevedeva la sospensione dell’efficacia di disposizioni del decreto legislativo numero 31 del 2010, con una specifica moratoria di un anno sull’avvio del programma nucleare. Di fatto, insomma, quanto deciso nel 2009 e nel 2010 non fu annullato dalla norma dello scorso marzo, ma solo rimandato di dodici mesi.

Tutti i Decreti Legge, a pena di decadenza, devono essere convertiti in Legge attraverso approvazione delle Camere entro due mesi dalla loro emanazione: questo perchè essi sono emessi dal Governo, e non dal Parlamento (l’organo che, secondo la nostra Costituzione, detiene il potere legislativo).

Tale conversione, per il Decreto Legge 34/2011, è avvenuta, pur con varie modificazioni al testo originario, il 26 maggio scorso: in relazione alla norma sul nucleare (il suddetto articolo 5) il Governo ha presentato un emendamento che di fatto annulla ogni precedente disposizione, concedendo all’Esecutivo di tornare eventualmente in seguito sulla questione, dopo aver acquisito nuove evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione Europea.
Il testo prevede peraltro l’adozione, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, di una “strategia energetica nazionale”, la quale non nomina (dunque di fatto neanche esclude) il ricorso eventuale al nucleare.

La legislazione relativa all’energia nucleare, dunque, come modificata sulla scorta della legge n. 75 del 26/5/2011 (quella attualmente in vigore), nella sostanza lascia al Governo totale libertà di scelta, per il futuro, sulla costruzione di centrali nucleari.

Gli interventi della Corte di Cassazione (1 giugno 2011) e della Corte Costituzionale (7 giugno 2011)

Una Legge dello Stato, la 352/1970, prevede che, se prima della data dello svolgimento del referendum, la Legge, o l’atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l’Ufficio Centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative di voto in merito non avranno più corso.

Sulla scorta di questo testo è stato elevato un ricorso alla Corte di Cassazione, dal momento che, in linea di principio, le leggi del 2009 e 2010 sono state abrogate dal testo di legge del 26 maggio scorso: ma, se sono state abrogate le norme, non ne è stata abrogata la sostanza, dato che, come si è visto, secondo la legge attualmente in vigore (quella di 15 giorni fa) la costruzione di centrali nucleari potrebbe partire in Italia in qualunque momento.

Sulla scorta di queste riflessioni la Corte di Cassazione ha deciso di non annullare la consultazione popolare in materia di nucleare, trasferendo il quesito abrogativo sulle disposizioni di cui all’articolo 5 comma 1 e 8 del decreto legge 31/03/2011 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75; la decisione è stata adottata a maggioranza, e nella motivazione si legge che le nuove norme sono in “manifesta contraddizione con le dichiarate abrogazioni”, e che in esse si “dà luogo a una flessibile politica dell’energia, che include, e non esclude, anche nei tempi più prossimi, la produzione a mezzo di energia nucleare”. Il comma 1 dell’articolo 5, anzi, “apre nell’immediato al nucleare (solo apparentemente cancellato)”.

Nella stessa giornata del 1 giugno 2011 è stato elevato un ulteriore ricorso alla Corte Costituzionale, finalizzato a verificare l’ammissibilità del nuovo quesito, in quanto difforme nella forma rispetto a quello in base al quale sono state raccolte le firme. Nell’udienza di ieri, 7 giugno 2011, la Consulta ha confermato, all’unaminità, l’ammissibilità del quesito. Il referendum sul nucleare avrà dunque luogo.

Il quesito n. 3: Scheda di colore grigio

Così recita il terzo quesito, contenuto nella scheda di colore grigio:
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme.              Volete voi che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75?.
È questa l’ultima formulazione del referendum n. 3, varata dalla Corte di Cassazione e confermata dalla Corte Costituzionale. Assai più breve di quello originario, il nuovo testo recepisce la recentissima legislazione in materia di nucleare, emessa a seguito del disastro di Fukushima per iniziativa del Governo. La sostanza, come si è detto, non cambia: secondo lo spirito dell’iniziativa referendaria, si chiede ai cittadini di esprimersi sulla possibilità che, in futuro, vengano costruite centrali nucleari sul suolo italiano.
Votare SI significa abrogare la norma attualmente in vigore, e di fatto esprimersi contro la realizzazione di centrali nucleari sul territorio italiano.
Votare NO o non andare a votare significa esprimersi a favore della norma attualmente in vigore, la quale non vieta la costruzione di centrali nucleari in Italia.

Laura Carmen Paladino

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