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In arrivo la nuova legge sull’apprendistato

In arrivo la nuova legge sull’apprendistato

Con attenzione e pareri discordanti, il mondo del lavoro e dell’impresa guarda alla nuova legge sull’apprendistato. Lo schema del Testo Unico proposto dal Ministro Sacconi e approvato a maggio dal Consiglio dei Ministri, sarà vagliato a luglio dalle categorie coinvolte. Confrontiamo la Legge attualmente in vigore con il nuovo testo

La futura nuova legge, secondo il ministro, “intende diffondere l’apprendistato come canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Uno strumento ancor più da incoraggiare se si guarda al profilo previdenziale, garantito da questo contratto come invece non accade nei tirocini”.

La riforma Sacconi mira a semplificare il quadro normativo che fa riferimento all’apprendistato e si ispira al testo della Legge Biagi. Per il Governo l’apprendistato deve rappresentare una corsia preferenziale di ingresso nel mondo del lavoro.

La prima novità introdotta dal Testo Unico riguarda la natura del rapporto di apprendistato, che sarà a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, perciò, qualora voglia interrompere il rapporto di collaborazione, dovrà presentare domanda di rescissione del contratto.

L’apprendistato, ricordiamo, è un particolare tipo di contratto volto a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di una professionalità specifica direttamente all’interno di un’impresa. È caratterizzato dall’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione esterna all’impresa.

Per quello che concerne le diverse tipologie, anche nel nuovo Testo Unico restano tre, come nella precedente legge 276 del 2003:

 

  • apprendistato per la qualifica professionale, per i giovani dai 15 anni di età e con una durata massima di 3 anni;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani fino a 29 anni, con una durata massima di 6 anni;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca per i giovani dai 18 ai 29 anni, che desiderano completare la propria formazione nel settore della ricerca, del dottorato o del praticantato in studi professionali.

Una novità importante, rispetto alla legislazione precedente, è l’obbligatorietà di stipulare un contratto in forma scritta, con un piano formativo individuale.
La retribuzione a cottimo è ora vietata.
È stata confermata invece la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto alla qualifica e ai compiti effettivamente svolti.

Il nuovo testo unico prevede anche l’opportunità di finanziare i percorsi formativi degli apprendisti in azienda, grazie ai fondi paritetici professionali delle Regioni. Inoltre, ci sarà un inasprimento delle sanzioni per le aziende inadempienti o che non effettueranno la formazione.

Fino a che il nuovo testo non sarà promulgato, rimarrà in vigore la precedente legge, che prevede che l’apprendista possa essere assunto anche con contratto a tempo parziale, purché la durata delle prestazioni lavorative sia compatibile con il raggiungimento della qualifica professionale.

Per quanto riguarda il limite numerico all’assunzione, il datore di lavoro non artigiano può assumere:

  • 1.un numero di apprendisti non superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda stessa;
  • 2.fino a tre apprendisti se non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre.

Per le imprese artigiane la legge quadro di riferimento (Legge 443/1985) disciplina, in generale, l’intera prestazione d’opera di personale dipendente entro i seguenti limiti:

  • 1.per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • 2.per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • 3.per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (elencati in calce alla Legge 443/1985): un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • 4.per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  • 5.per le imprese di costruzioni: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

La riforma dell’apprendistato è stata studiata allo scopo di favorire la ripresa economica e l’inserimento di giovani nel mercato del lavoro, come auspica anche il Segretario Generale Aggiunto della Cisl, Giorgio Santini: “Va resa subito operativa, per risolvere i problemi relativi al recupero dell’obbligo scolastico, all’ingresso stabile e qualificato nel mondo del lavoro, al raccordo tra mercato del lavoro, università e imprese”. Vista anche la forte percentuale di abbandoni scolastici prematuri, senza il conseguimento di un diploma di scuola superiore, che sfiora in Italia il 19%.

Le aziende che assumono apprendisti hanno alcuni vantaggi importanti, legati principalmente alla possibilità di usufruire di forti agevolazioni contributive e di inserire nuovo personale da formare a costi ridotti, ma per poter beneficiare di tali agevolazioni, ad oggi, devono garantire agli apprendisti iniziative di formazione esterna all’azienda – iniziative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Con la nuova legge invece sarà incentivata la formazione in azienda.

Apprezza, per questo, la riforma Giorgio Guerrini, presidente di Rete Imprese Italia e di Confartigianato: “Valutiamo positivamente l’obiettivo di rendere effettiva la formazione, superando il concetto della formazione formale esterna all’impresa per dare, invece, valore alla formazione by doing, svolta all’interno dell’impresa. L’apprendistato” sottolinea, “è il contratto attraverso il quale i giovani possono acquisire le competenze e le professionalità realmente richieste dal mercato del lavoro e, quindi, può avere effetti rilevanti in termini di incremento occupazionale. Un risultato di non poco conto in un Paese come l’Italia, dove oltre 2 milioni di giovani non studiano né lavorano e il 26,7% delle imprese non riesce a reperire manodopera qualificata. Oggi in Italia” fa rilevare Guerrini , “domina un modello culturale che contrappone il sapere al saper fare, la conoscenza teorica alle competenze tecniche e pratiche. La situazione è addirittura paradossale: da un lato gli imprenditori non riescono a trovare manodopera qualificata, dall’altro abbiamo 2 milioni di giovani tra 15 e 29 anni disoccupati. Bisogna ristabilire pari dignità tra cultura classica e cultura manuale, tecnica, scientifica, imprenditoriale, creare un rapporto più stretto tra scuola e aziende, rilanciare la formazione professionale e l’apprendistato, orientare i giovani nella scelta della scuola in base alle richieste del mercato del lavoro”.

Critica invece la posizione della Cgil, nonostante una prima opinione positiva sulla riforma espressa dal segretario generale, Susanna Camusso. Per il sindacato manca una durata minima, resta la licenziabilità al termine del rapporto, non c’è alcun riferimento ad ammortizzatori sociali e non è superato il cannibalismo da parte di stage, tirocini e collaborazioni.
Il segretario confederale, Fulvio Fiammoni, illustra il suo dissenso in 11 punti. Nel Decreto, sottolinea Fiammoni, “non si riduce la durata dell’apprendistato professionalizzante che resta prevista fino a sei anni” , mentre manca una durata minima. Così come emerge evidente “la contraddizione tra l’enfasi sul carattere a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato e la mancanza di qualsiasi vincolo di stabilizzazione degli apprendisti” , confermando una “condizione di licenziabilità al termine del rapporto”. Inoltre non si fa “alcun riferimento ad ammortizzatori sociali” e “nulla si dice delle misure da prendere per contrastare il cannibalismo verso il contratto di apprendistato di altre tipologie, come stage, tirocini e collaborazioni”.

Elisa Innocenti

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