Lavoro Normative

Novità per il lavoro occasionale e accessorio

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Come cambia il lavoro occasionale e accessorio con l’arrivo dei nuovi voucher telematici. Le nuove regole contrattuali garantiscono maggiori diritti ai lavoratori?

di Laura Placenti

Il Parlamento ha introdotto in manovra alcune novità in tema di lavoro occasionale e accessorio e in particolare il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Saranno questi nuovi strumenti a sostituire i voucher aboliti con il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017.
Il testo legislativo è già passato al vaglio della Camera e occorrerà attendere l’esame da parte del Senato perché libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale diventino effettivi.

Il Libretto famiglia sarà destinato a utilizzatori non nell’esercizio di attività professionale e d’impresa, le famiglie appunto, per il pagamento di prestazioni a carattere occasionale, tipo piccoli lavori domestici, servizi di baby-sitting, asili nido privati e pubblici, assistenza ad anziani, ammalati e disabili, lezioni private e cosi via. Sarà costituito da buoni del valore di 10 euro, utilizzabili per prestazioni non superiori a un’ora ciascuno. Saranno a carico del datore di lavoro i contributi alla Gestione separata (1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro) e gli oneri gestionali (0.10 euro), per un totale di 12 euro a carico della famiglia.
Sarà acquistabile attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali.

Il Contratto di prestazione occasionale, destinato agli altri utilizzatori, cioè imprese e professionisti, sarà il tramite mediante il quale acquisire, “con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità” con le dovute eccezioni, prima fra tutte i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma informatica INPS, l’1 per cento degli importi versati sarà destinato al finanziamento degli oneri gestionali, mentre il compenso minimo previsto sarà di 9 euro/ora al quale aggiungere i contributi INPS del 33% e INAIL del 3,5% .

La comunicazione all’Inps

Per il lavoro occasionale o accessorio, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’Inps con i dati del lavoratore, le informazioni sull’attività da svolgere e il compenso, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, mentre la conferma dovrà essere inviata entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa. Il lavoratore riceverà la notifica attraverso sms o posta elettronica.
Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo, il datore di lavoro dovrà comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i tre giorni successivi al giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l’attività programmata. In assenza di revoca l’Inps procederà al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi e dei premi assicurativi.

Il compenso per il lavoratore

L’Inps provvede al pagamento del lavoratore il 15 del mese successivo. Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo status di disoccupazione ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Ciascun utilizzatore potrà erogare compensi, riferiti alla totalità dei prestatori d’opera, non superiori ai 5.000 euro annui e a sua volta ciascun prestatore potrà ricevere, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, compensi non superiori ai 5 mila euro l’anno con un tetto di 2.500 a singolo datore di lavoro.

Altre caratteristiche

La prestazione occasionale o accessoria è un’attività lavorativa che non può essere acquisita da soggetti con i quali l’impresa o il datore di lavoro abbia in corso (o abbia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Possono accedervi anche le amministrazioni pubbliche, per esigenze temporanee o eccezionali nell’ambito di progetti speciali del sociale o per lavori di emergenza o di solidarietà o in occasione di manifestazioni sociali.
I compensi sono computati in misura del 75% dell’importo qualora il lavoratore sia titolare di pensione di vecchiaia o invalidità, un giovane under 25 iscritto a scuola o università, un disoccupato o percettore di sostegni al reddito.

Il commento di Agrinsieme

Giorgio_Mercuri_2.jpg Lavoro accessorio in agricolturaIl coordinatore di Agrinsieme (l’organizzazione che rappresenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari), Giorgio Mercuri, afferma: “con questa nuova manovra economica la speranza è quella di avere una legge ad hoc del comparto agricolo, diverso dal lavoro subordinato. Abbiamo sollecitato il Parlamento a intervenire per creare un nuovo strumento normativo”. A lui abbiamo posto alcune domande in merito alla nuova manovra:

La nuova manovra economica come regolamenterà il comparto del lavoro accessorio in agricoltura?
La strada per sanare le regole è ancora lunga. Al momento non siamo soddisfatti, confidiamo che ci siano aggiustamenti in Senato. Serve un testo di legge specifico sul lavoro accessorio nel settore agricolo. Con queste nuove modifiche si tende a confondere ancora una volta il lavoro occasionale dal lavoro accessorio in agricoltura.

Quali sono gli aggiustamenti che andrebbero inseriti nella norma secondo lei?
In questa nuova manovra non ci sono approfondimenti di aggiustamento che riguardano le piccole aziende agricole sotto i 7.000 mila euro. Con l’avvicinarsi della campagna estiva, il comparto agroalimentare ha bisogno di manodopera. La vigente norma pretende che il datore di lavoro dia comunicazione dell’impiego di manodopera un giorno prima. Come si fa a comunicare un giorno prima l’impiego degli operai? In alcune circostanze è quasi impossibile, ci sono dei fattori che possono influenzare tale impegno, per esempio le condizioni climatiche. Le irregolarità e il lavoro sommerso sono la conseguenza di tali carenze. Il comparto agricolo e agroalimentare aveva più che mai bisogno di una nuova legge che disciplinasse il lavoro occasionale e accessorio.

Quali sono i costi medi di un agricoltore?
Il costo si aggira intorno agli 11,00 euro l’ora per i lavori stagionali occasionali. Ma varia per tipologia di contratto, a seconda del tipo di assunzione: stagionale o tutto l’anno. A quel punto si applica un prezzo forfettario.

Ricordiamo brevemente come nasce l’utilizzo dei voucher e le prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura?
La riforma Biagi, oltre ad introdurre il lavoro a progetto, ha disciplinato anche i rapporti di lavoro occasionale e occasionale accessorio. Il termine voucher è stato introdotto nell’ordinamento italiano con D. Lgs. 276/2003. La finalità di tale istituto era in origine quella di far emergere aree di lavoro sommerso e al contempo favorire l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati.
Nel comparto agricolo le novità sono state introdotte con la Legge 92/2012 che interviene in materia di lavoro accessorio sia per quanto attiene al campo di applicazione, sia con riferimento alla parte retributiva. Il lavoro accessorio in agricoltura può far ricorso ai voucher, era concesso in particolar modo a pensionati e studenti nelle imprese con un volume di affari annuo superiore a 7.000 euro e a qualsiasi soggetto nelle imprese, purché questi non fossero iscritti nel registro dei lavoratori agricoli l’anno precedente. La legge 92/2010, infine, confermava nei 5.000 euro il limite della retribuzione complessiva, ma introduce anche un tetto di 2.000 euro per le prestazioni effettuate a beneficio di un singolo committente.
Nello Job Act, con il D. Lgs. 81 del 15 giugno 2015, il Governo era intervenuto quindi su una normativa preesistente e consolidata, introducendo due novità. La prima era l’ulteriore incremento del limite annuo dei compensi, fissato in 7.000 euro, mantenendo al contempo quello dei 2.000 per le attività lavorative svolte di ciascun committente. La seconda era l’introduzione del divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio dell’esecuzione in appalti di opere o servizi.
Confidiamo nel Senato: che nell’articolo 54-bis (che disciplina il nuovo contratto di prestazioni occasionali e il Libretto famiglia) inserisca aggiustamenti utili al comparto agricolo e agroalimentare.

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