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Accordo interconfederale apprendistato artigiano

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Accordo interconfederale apprendistato artigiano

Siglato dalle confederazioni artigiane e dai sindacati l’accordo sull’apprendistato artigiano, l’accordo è retroattivo, ovvero decorre a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina sull’apprendistato (26 aprile 2012)

Con l’accordo sottoscritto da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, sono state confermate tutte le durate previste dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) e si sono portate a 5 anni quelle superiori. La normativa prevede che l’accordo si applichi anche alle imprese artigiane di settori che non hanno uno specifico contratto.

 

Viene confermata la valenza formativa dell’impresa artigiana che ora ha la possibilità di effettuare tutta la formazione – o parte della formazione – al suo interno.

L’accordo firmato il 3 maggio (che alleghiamo in fondo all’articolo) permette di effettuare nuove assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ed è valido anche per le assunzioni effettuate dal 26 aprile e fino al 31 dicembre 2012, data entro la quale verranno effettuati i singoli accordi contrattuali. Questo accordo interconfederale si applica anche se ancora non è stata predisposta – come stabilisce il Testo Unico (Decreto Legislativo n. 167/2011) – una normativa regionale che recepisca il TU sull’apprendistato, che alleghiamo all’articolo.

L’accordo coinvolge sia le imprese che seguono i CCNL delle aree artigiane, metalmeccaniche e di installazione di impianti, sia alle associazioni artigiane di qualsiasi livello, sia agli enti e alle strutture bilaterali da esse promossi o controllati. La tipologia contrattuale che è stata presa a modello e che dunque sarà quella di riferimento per i contratti di apprendistato artigianale sarà quella del CCNL Area Artigiana Comunicazione (per la disciplina si può scaricare la documentazione informativa dal sito http://www.cna.it/DIPARTIMENTI-E-UFFICI/Relazioni-sindacali/CCNL/Area-Comunicazione-c.c.n.l.-Comunicazione).

Riguardo alla differenza di data di sottoscrizione dell’accordo del comparto artigianale rispetto a quella di entrata in vigore della normativa sull’apprendistato, si esprime il presidente della Confartigianato Imprese del Veneto, Giuseppe Sbalchiero: “un piccolo slittamento (7 giorni in tutto) rispetto alle altre tipologie di imprese che ci ha però permesso di ottenere, per le nostre imprese, una migliore applicazione della riforma. Più adatta al nostro mondo”.

Sbalchiero precisa che “è stata riconosciuta la peculiarità dell’artigianato come ambito nel quale la formazione delle professionalità avviene soprattutto grazie a strumenti come l’apprendistato e quindi la sua durata massima è stata si ridotta ma di un solo anno (da 6 a 5) e non di 3 come previsto negli altri settori”.

Riguardo all’apprendistato e alle piccole imprese, si ricorda che il 4 maggio è stato siglato anche l’accordo relativo al settore dei trasporti, che alleghiamo all’articolo.

 

Allegati

pdf Accordo-apprendistato-artigiano.pdf
pdf accordo-apprendistato-trasporti.pdf
pdf Testo-Unico-Apprendistato.pdf

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