Pensioni

Effetto manovra. Tutte le novità sulle pensioni

Effetto manovra. Tutte le novità sulle pensioni

Sempre più lontana la pensione anche per le donne del settore privato. E tutti i lavoratori dipendenti non ne potranno usufruire che dopo 12 o 18 mesi dalla conclusione del rapporto

E’ la cosiddetta finestra mobile, che farà slittare di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 per gli autonomi la decorrenza della pensione: sarà necessario accumulare quindi un gruzzoletto per poter affrontare un così lungo periodo senza il contributo pensionistico. O, altrimenti, continuare a lavorare. Questa tuttavia è solo una delle molte novità che ha introdotto la Finanziaria varata durante la scorsa estate.

Le finestre mobili si applicano anche a chi ha maturato tutti i 40 anni di contributi al 1° gennaio 2011. A partire da tale data, a chi raggiunge i requisiti per il diritto al pensionamento – a prescindere dall’età anagrafica – verrà posticipata la decorrenza del trattamento di un ulteriore mese dalla data di maturazione dei suddetti requisiti rispetto a quelli già previsti. I mesi diventeranno due per chi maturerà il titolo nell’anno 2013 e tre mesi di posticipo per coloro che lo maturerà dal 1 gennaio 2014.

La finestra a scorrimento non si applica al personale della scuola; infatti cita l’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997 appena modificato: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.

Il pensionamento femminile

La novità sostanziale dei provvedimenti varati riguarda l’età da raggiungere per l’agognato pensionamento. Per le donne, anche nel settore privato, viene anticipato di due anni, e quindi al 2014, l’adeguamento dell’età necessaria per l’accesso alle pensioni di vecchiaia. L’adeguamento sarà graduale ed il raggiungimento dei 65 anni di età per la pensione si avrà solo nel 2026. Infatti i requisiti anagrafici sono incrementati di un mese a partire dal primo anno, cioè il 2014, di ulteriori due mesi a partire dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi a partire dal 1° gennaio 2018, ulteriori sei mesi dal 1° gennaio 2019, sempre di sei mesi negli anni successivi fino al 2025, per arrivare a ulteriori tre mesi a partire dal 1° gennaio 2026.

Una riforma insomma che cambierà strutturalmente il sistema pensionistico nel nostro paese, che è, sostanzialmente, in continua metamorfosi visto che il governo vorrebbe modificare ancora il testo di legge.

Le “pensioni d’oro”

Un’altra sostanziale modifica ha riguardato i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS durante il biennio 2012-2013. Infatti in tale periodo la rivalutazione automatica delle pensioni è concessa soltanto nella misura del 70% per la quota di pensione di importo inferiore all’ammontare pari a tre volte il suddetto trattamento minimo INPS, mentre non spetta per la quota eccedente tale limite. In ogni caso l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino al raggiungimento del tetto pari a cinque volte il trattamento minimo Inps maggiorato della rivalutazione prevista dalla legge.

L’importanza dell’età

Saranno inoltre aggiornati ogni tre anni, secondo i dati Istat, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per le pensioni di anzianità e i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. L’Istat fornirà entro il 31 dicembre dello stesso anno la modificazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in rapporto alla media della popolazione residente in Italia.
Sarà il Ministero dell’economia e delle finanze insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad emanare, almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento, il decreto direttoriale di aggiornamento.

Come cambia la pensione di reversibilità

Cambia tutto anche per le pensioni di reversibilità. A partire dal 1° gennaio 2012 infatti, l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti è ridotta nel caso i coniugi siano convolati a giuste nozze dopo i 70 anni di età e la differenza di età tra i due sposi sia superiore a venti anni.
La riduzione sarà del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al numero di dieci. Le frazioni di anno saranno ricalcolate proporzionalmente. Non sarà possibile, ovviamente, applicare tale direttiva nel caso di presenza di figli minori, studenti o inabili.

Altra novità è il contributo di perequazione previsto a decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 per un importo pari al 5% per i trattamenti pensionistici  i cui importi complessivamente superino i 90.000 euro lordi l’anno, del 10% dai 90.000 ai 150.000.

Nella PA

Novità si registrano per i dipendenti della pubblica amministrazione anche con riferimento al trattamento di fine rapporto. Il termine per la liquidazione definitiva dell’indennità di fine rapporto è stato infatti portato dagli originali sei mesi a ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Mentre nei  casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, il termine è fissato in sei mesi.

Livia Serlupi Crescenzi

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