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Opzione Donna: spiragli per la pensione anticipata Inps

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pensioni-opzione-donnaChiarimenti sull’accesso alla pensione da parte delle lavoratrici donne

 

C’è un po’ di confusione in questi giorni per quanto riguarda l’accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici donne, per via soprattutto di alcuni dubbi riguardanti il termine del 31 dicembre 2015 da prendere a riferimento per esercitare la cosiddetta Opzione Donna.
“In attesa dei chiarimenti richiesti dall’Inps al ministero del Lavoro, le domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, o la cui decorrenza delle pensione si colloca oltre il 2015, non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza”. Così l’Inca Cgil riassume quanto ha comunicato l’Inps con un messaggio inviato ai direttori regionali e alle strutture territoriali, in risposta alle reiterate richieste di chiarimento dello stesso patronato sull’interpretazione delle norme riguardanti la possibilità delle donne lavoratrici di accedere al pensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni di età se dipendenti, 58 se autonome.

Proviamo a fare il punto, andando con ordine

Cos’è l’Opzione donna? L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna) ha previsto che le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c.d. regime sperimentale donna). L’art 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà. Con alcune circolari, successive alle norme di cui sopra, l’Inps ha chiarito che l’esercizio di tale facoltà è subordinato alla “condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015″. Nei confronti delle predette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze e dell’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

“Più volte, il patronato della Cgil” fa sapere l’Inca con una nota “aveva sottolineato che, per quanto riguarda l’opzione donna, introdotta con la riforma delle pensioni n. 335 del ’95 e confermata con la legge n. 122 del 2010 non dovesse essere applicata la finestra mobile, cioè l’attesa di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome e neppure la speranza di vita, prima di poter accedere concretamente al pensionamento, trattandosi di una misura sperimentale e dunque di carattere straordinario”.
“L’Inps, invece, avvalendosi di una interpretazione restrittiva, nel 2012 ha dato indicazioni diverse applicando per l’opzione donna sia l’aumento della speranza di vita ai fini del raggiungimento del requisito anagrafico, sia la finestra mobile. Un orientamento fortemente penalizzante per le donne lavoratrici che, secondo l’Inca, avrebbe ridotto in modo consistente l’esercizio del diritto a pensione”, spiega la nota.

“L’avvenuta sospensione dell’applicazione restrittiva della norma da parte dell’Inps” spiega Fulvia Colombini, del collegio di presidenza dell’Inca “è un primo risultato importante per ristabilire il valore dell’opzione donna che rappresenta una risposta concreta a percorsi di carriere frammentarie con cui le lavoratrici spesso devono fare i conti, da cui derivano pensioni più basse, rispetto a quelle degli uomini”. “Inoltre -aggiunge Colombini- l’opzione può rappresentare una risposta alle numerose lavoratrici che hanno perso il posto di lavoro e che non riescono più a rioccuparsi e tutte quelle donne i cui problemi di salute, anche dovuti allo stress della conciliazione non consentono di continuare a lavorare. Ci auguriamo che a questo punto arrivino tempestivamente i chiarimenti positivi da parte del ministero del Lavoro”.

Non si fa attendere un primo chiarimento dell’Inps che spiega alle proprie sedi come trattare le domande delle lavoratrici che vogliano andare in pensione nel 2015 secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c.d. regime sperimentale donna)

Con il recente messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 l’Inps delucida in merito, ricordando che le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Un’altra precisazione Inps: con successivo messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014, l’Inps ha comunicato che “A seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l’Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale”. In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni del Dicastero, queste sono le istruzioni date alle proprie sedi.  Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza. Anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Con riferimento a questo messaggio, l’Inps il 3 dicembre 2014, ha comunicato quanto segue: “Si ricorda che il termine per presentare la domanda di pensione di anzianità per le lavoratrici che vogliono usufruire dell’ “opzione donna”, vale a dire la possibilità di andare in pensione anticipatamente optando per il sistema contributivo, è quello previsto dalle consuete disposizioni vigenti nelle singole gestioni. Ad integrazione di quanto sopra, si fa presente che è stato sottoposto un parere al Ministero del lavoro per definire se la data del 31 dicembre 2015 debba essere intesa come termine per maturare i requisiti o per la decorrenza della pensione (a causa dell’applicazione della c.d. “finestra mobile”).

In attesa dei chiarimenti richiesti, le domande di pensione di anzianità delle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2015, con conseguente finestra di accesso in data successiva, restano in stand-by.
Le lavoratrici che abbiano già superato i requisiti anagrafici e contributivi minimi previsti, possono comunque optare sempre entro il termine del 31 dicembre 2015.

(N.R.)

 

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