Ambiente

Retribuzioni delle alte cariche pubbliche

Camera deputati

Retribuzioni delle alte cariche pubbliche. La commissione rimette il mandato: Italia ed Europa? Impossibile equipararle

Un nulla di fatto che è passato inosservato mentre tutti i riflettori erano puntati su altre questioni. In realtà questa particolare questione di interesse pubblico era stata sollevata anche a seguito della raccolta di centinaia di migliaia di firme di italiani che chiedevano che i trattamenti economici della nostra classe dirigente fossero equiparati a quelli degli altri Stati Europei

Accolta la richiesta dall’attuale Presidente del Consiglio, che ha inserito la norma nel cosiddetto “Decreto Salva Italia” per il contenimento delle retribuzioni dell’alta dirigenza nei limiti di un tetto, il Governo ha continuato un percorso avviato dal Parlamento, che già a luglio 2011 aveva incaricato una specifica Commissione, guidata da Enrico Giovannini (Presidente dell’ISTAT), di appurare quali fossero i trattamenti economici annuali dei titolari di cariche e incarichi pubblici nei principali Stati dell’Area Euro.

Enrico GiovanniniSulla base dei riscontri, la commissione doveva calcolarne la media rispetto al Prodotto Interno Lordo di ciascuno Stato per valutarne il peso e confrontarlo con quello della dirigenza italiana allo scopo di renderlo uguale per tutti. Ebbene il 30 marzo 2012 la Commissione si è “dimessa”, ovvero ha dichiarato di non essere in grado di proseguire il proprio lavoro. In ogni caso, essa ha realizzato un rapporto finale relativo all’anno 2011 – che alleghiamo all’articolo – e che segue un primo rapporto incompleto – sempre relativo al 2011 – che era stato reso noto a fine anno scorso.
Come giustificazione per il proprio impasse la Commissione ha dichiarato di non essere stata in grado di appurare i dati di riferimento degli altri Paesi europei.

Dal canto suo il Governo ha dichiarato di non voler demordere, vista l’urgenza di giungere ad una razionalizzazione dei trattamenti economici che le amministrazioni pubbliche erogano ai propri più alti dirigenti, in considerazione del peso che tali retribuzioni hanno sulle casse dello Stato.

Oltre ad allegarlo per intero, riportiamo qui sotto le conclusioni del “Rapporto della Commissione sul livellamento retributivo Italia-Europa”:

5. Conclusioni

Nonostante l’intenso lavoro svolto, i vincoli posti dalla normativa, l’eterogeneità delle situazioni riscontrate negli altri paesi e le difficoltà incontrate nella raccolta dei dati hanno impedito alla Commissione di produrre i risultati attesi. In particolare, va notato che la norma istitutiva della Commissione pare poggiare sulle ipotesi di:

– una perfetta corrispondenza tra la struttura istituzionale e la struttura retributiva vigenti in Italia e quelle vigenti negli altri paesi;

– la piena disponibilità delle autorità dei sei paesi a fornire i dati richiesti per ciascuna posizione con la disaggregazione necessaria a calcolare una “retribuzione omnicomprensiva” comparabile con quella italiana;

– l’assenza di normative nazionali a tutela della privacy dei titolari delle diverse posizioni che possano impedire la trasmissione – o comunque la pubblicazione – dei dati richiesti dalla Commissione.

Tali ipotesi sono risultate, alla prova dei fatti, non confermate. Infatti, come ampiamente documentato dalla Relazione:

– solo in nove casi su 30 è possibile stabilire una buona corrispondenza tra le istituzioni e gli enti italiani e quelle di tutti e sei i paesi considerati. Per 15 si riscontra la presenza di enti “omologhi” soltanto in alcuni paesi o di enti solo parzialmente omologhi, per altri 6 si riscontra l’assenza di enti “omologhi” in tutti i paesi. Poiché l’interpretazione del dettato normativo fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri impedisce l’uso di tecniche statistiche per la stima di dati mancanti, nel caso si disponesse di dati per tutti i sei paesi, e con la precisione richiesta dall’interpretazione appena richiamata, il calcolo delle medie retributive sarebbe comunque possibile solo per 9 enti su 30. Purtroppo, per nessuno dei 9 enti in questione è stato possibile acquisire i dati per tutti e sei i paesi, né dati con la precisione richiesta, né comunque dati ragionevolmente affidabili sotto il profilo statistico;

– l’articolazione degli emolumenti corrisposti ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, è marcatamente diversa tra paesi e all’interno di ciascun paese. In alcuni casi l’emolumento è erogato a titolo di rimborso, in altri casi è prevista l’incompatibilità con altre cariche, in altri ancora tale incompatibilità non sussiste. Di conseguenza, a parità di funzione, l’importo dell’emolumento può variare notevolmente tra paesi, rendendo la media scarsamente significativa;

– anche per ciò che concerne i livelli apicali della dirigenza dei Ministeri e le posizioni presenti negli enti locali è stata rilevata una forte variabilità, a causa della diversità della struttura retributiva. In alcuni paesi, per ciascun livello considerato (D1 e D2) esiste una variabilità in funzione della posizione ricoperta, in altri no. In alcuni paesi il compenso erogato si avvicina al concetto di “retribuzione omnicomprensiva” tipico dell’ordinamento italiano, in altri mancano componenti rilevanti di quest’ultima (ad esempio, i contributi sociali a carico del lavoratore) o alcune tra queste non sono state trasmesse alla Commissione (ad esempio, la retribuzione di posizione o quella di risultato);

– nonostante l’impegno profuso anche dalle amministrazioni degli altri paesi, i dati trasmessi alla Commissione non sempre corrispondono a quanto previsto dalla normativa italiana per il livellamento retributivo. Infatti, non sempre i dati ricevuti si riferiscono alle effettive erogazioni di competenza dell’anno 2010, ma a valori tabellari o a valori “teorici” calcolati sulla base della normativa del paese, i quali non considerano importanti elementi retributivi (come l’anzianità di servizio, dove rilevante) o si riferiscono a valori privi di alcune componenti (come la retribuzione di posizione o di risultato) che possono incidere
significativamente sugli importi “effettivamente percepiti”. Anche in questo caso, l’interpretazione del dettato del DL 98/2011 impone il calcolo delle medie retributive a partire da dati “effettivi” e non da dati “teorici”, il che impedisce, di fatto, l’espletamento dei compiti assegnati alla Commissione;

– non tutti i dati richiesti sono stati trasmessi dalle autorità nazionali, in quanto tutelati dalle normative nazionali sulla privacy. In alcuni casi i dati sono stati trasmessi solo ai fini dell’eventuale calcolo delle medie retributive, ma è stato comunicato che essi, qualora si configurino come dati individuali riferiti a una persona identificabile, non possono essere pubblicati. In sintesi, la disponibilità delle autorità estere a fornire i dati richiesti è risultata diversificata a seconda dei paesi e degli incarichi considerati. A tale proposito, si segnala che la formulazione della norma fa sì che gli effetti giuridici derivanti dal calcolo delle medie retributive dipendano dalla volontà di istituzioni ed enti dei sei paesi in questione o dalla loro possibilità (anche alla luce delle normative cui sono sottoposti), di trasmettere i dati richiesti per le singole posizioni: ciò rende estremamente problematico – prossimo all’impossibile – il calcolo delle medie, e quindi dei “tetti” retributivi.

Infine, nonostante che, ai fini del calcolo delle medie retributive richieste dalla normativa, la Commissione avesse definito appropriati metodi statistici di imputazione di dati mancanti, va notato come l’interpretazione del dettato normativo fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non consenta di procedere in tale direzione. Di conseguenza, nessun provvedimento può essere assunto dalla Commissione per i fini previsti dalla legge.

Per le motivazioni descritte in questa Relazione la Commissione segnala al Governo l’opportunità di riconsiderare la normativa vigente, la quale appare obbiettivamente di difficile (se non impossibile) applicazione. A tale proposito, si segnala che la normativa prevede, entro il 30 giugno 2012, la pubblicazione dei dati riferiti all’anno in corso, operazione che richiederebbe l’avvio immediato di una nuova raccolta di dati presso le autorità nazionali dei sei paesi considerati.

Potrebbe interessarti