Diritti

Dipendenti pubblici: niente congedo di paternità

Maternità dipendenti pubblici

Dipendenti pubblici: niente congedo di paternità

Manca la normativa nazionale a sostegno e quindi il congedo per l’assistenza a un figlio neonato, ai 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici non è concesso, al contrario dei dipendenti privati. Lo comunica il Dipartimento per la Funzione Pubblica

Nella risposta a un quesito posto dal Comune di Reggio Emilia, dunque su una lettera ufficiale dello Stato, il Dipartimento ha spiegato che i padri dipendenti delle PA non hanno diritto a tale congedo. Né le madri dipendenti delle PA hanno diritto al voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting.

Mentre chi lavora nel ramo privato ha pienamente diritto, in base alla normativa in vigore, all’esercizio di tali diritti, chi lavora in quello pubblica no. Una discriminazione veramente anomala e basata su “riti” burocratici di sapore antico e rancido. Infatti, sia la Direttiva 2010/18/Ue del Consiglio Europeo emessa l’8 marzo 2010, sia la Legge 92/2012 (varata dal Governo Monti nel mese di giugno 2012) fanno alcun riferimento alla natura del rapporto di lavoro. Anzi, nella direttiva è specificato che si tratta dell’attuazione di un diritto “individuale”, nato allo scopo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita privata. Il congedo parentale serve, nella disposizione europea, ad aiutare i genitori che lavorano in Europa, a prescindere che lo faccia in ambito pubblico o privato.

Così sono 3 milioni e mezzo i lavoratori pubblici che oggi non possono godere dei giorni di assistenza previsti invece per le mamme e i papà dipendenti del settore privato, come ha specificato il Dipartimento della Funzione Pubblica rispondendo in data 20 febbraio 2013 ad un quesito del Comune di Reggio Emilia e spiegando che i padri dipendenti delle pubbliche amministrazioni non hanno diritto al congedo obbligatorio di paternità e ai due giorni di congedo facoltativo, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione con un’indennità a carico dell’Inps, introdotti nel giugno scorso dal Governo Monti per l’assistenza dei primi cinque mesi di vita del bambino, né le madri lavoratrici del pubblico impiego hanno accesso ai cosiddetti “voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting”.

Secondo la presidenza del Consiglio del ministri, il sostegno ai neo-genitori per adeguare la normativa italiana a quella europea, approvato attraverso il co. 24 dell’art. 4 della Legge n. 92/2012, “non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata l. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.

Il riferimento della Funzione Pubblica per giustificare tale differenziazione di trattamento tra pubblico e privato, è anche ai commi 7 e 8 dell’art. 1 della stessa Legge 92/2012, nella quale si spiega che “per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” (…) “il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

Secondo Marcello Pacifico, delegato Confedir e presidente Anief, “ci troviamo chiaramente di fronte ad una discriminazione dei dipendenti pubblici rispetto a colleghi che operano nel privato. Ciò fa ancora più scalpore se si pensa che quest’anno ricorre il ventennale dall’introduzione della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Con il risultato che, disapplicando quanto previsto da una direttiva UE del 2010, che supera chiaramente il decreto nazionale n. 151 del 2001, si mortifica la professionalità di tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici, dopo che non viene loro più concesso da tempo alcun rinnovo contrattuale e aumento stipendiale”.

Secondo il sindacalista “l’adeguamento alle indicazioni Ue – anche se solo poco più che simbolico, di appena un giorno di congedo obbligatorio di paternità e di due giorni di congedo facoltativo per i padri e di una serie di voucher per le madri – non può essere negato per basse ragioni di burocrazia.

Mentre alleghiamo all’articolo la Direttiva Europea sul congedo parentale emanata in una data particolarmente significativa per le donne (l’8 marzo del 2010), pubblichiamo di seguito l’articolo 24 della L. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”:

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

  • a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All’onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
  • b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Allegati

pdf direttiva2010UE-Congedo-parentale.PDF

Potrebbe interessarti