Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Per promuovere il lavoro giovanile, in ogni settore, questa tipologia contrattuale dovrà essere applicata uniformemente in tutta Italia, dunque le Regioni hanno predisposto le sue linee guida
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una proposta di linee guida per l’Apprendistato professionalizzante, documento che verrà presentato alla Conferenza Stato-Regioni e che è già stata inviata ai Ministri Graziano Delrio ed Enrico Giovannini.
Sarà la base di partenza per le regole che le imprese dovranno seguire per dare la formazione interna ai propri apprendisti. Scopo del documento è quello di promuovere l’occupazione giovanile grazie a quello comunemente definito “contratto di mestiere”: una tipologia contrattuale che dovrà essere applicata in tutta Italia in modo maggiormente uniforme. Ma cosa è e come funziona questo tipo di contratto di apprendistato? Anzitutto esso interessa i giovani di età fra i 18 e i 29 anni di età ed è l’articolo 4 del Decreto Legislativo 167/2011 a normarlo come segue:
Art. 4
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
La disciplina compete alle singole Regioni; sono queste infatti a dover stabilire modi, contenuti e termini di durata dell’offerta formativa pubblica per acquisire le competenze professionali e pertanto esse hanno ora proposto le seguenti linee guida (il testo della proposta è anche allegato all’articolo ed è stato fornito da Regioni.it):
1. Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione
L’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile1 per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
– 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
– 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale2;
– 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente3.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro4.
2. Organizzazione e qualità aziendale.
3. Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo.
4. Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.
5. Competenze di base e trasversali
6. Competenza digitale.
7. Competenze sociali e civiche.
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
9. Elementi di base della professione/mestiere.
La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.
La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.
Le imprese devono almeno disporre:
– di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
– di risorse umane con adeguate capacità e competenze.
2. Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
3. Registrazione della formazione
L’impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.
In mancanza del libretto formativo del cittadino la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”. Il documento deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.
Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.
4. Aziende multi localizzate
Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l’offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale.
5. Salvaguardia delle competenze delle Province Autonome
In considerazione dell’articolazione dell’apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Note al testo:
1 Si intende per disponibile un’offerta formativa pubblica con adeguata copertura finanziaria.
2 Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell’Accordo del 29 aprile 2010, e del “Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale” istituito dall’Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università.
3 Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.
4 Può rientrare nei contenuti dell’offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro che può, inoltre, costituire credito formativo permanente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro, se realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate dall’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
Proposta Linee guida apprendistato professionalizzante.pdf