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Mod.730 errato? C’è tempo fino al 25 ottobre per correggere gli errori “a favore”. Ecco come

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A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori, componente Commissione Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti

È stato presentato un mod. 730 precompilato errato dal quale risulti un maggior credito o un minor debito d’imposta?

Nulla di grave, c’è tempo fino al 25 ottobre (termine che slitta al 26 essendo il 25 domenica) per correggere il dichiarativo.

Quali modelli possono essere corretti?
Questa scadenza è unicamente dedicata ai mod.730 dai quali si accerti un maggior credito o un minor debito d’imposta, solo in questi casi infatti, si parla di dichiarazione “a favore”.

Come procedere per la correzione?
Si può correggere il dichiarativo utilizzando un nuovo mod.730 sul quale dovrà essere barrata la casella “Modello 730 integrativo”.

Modello 730 Integrativo
Può essere presentato esclusivamente da un Caf (Centro Assistenza Fiscale) o da un professionista abilitato, anche se precedentemente il contribuente era stato assistito dal sostituto d’imposta. Non è possibile procedere autonomamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate come per il precompilato.

Importante da ricordare
Nel caso si presentasse una dichiarazione integrativa, è necessario esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata in precedenza, per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità.
Tuttavia, se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui ci si era precedentemente rivolti per la dichiarazione semplificata, basterà esibire solamente la documentazione relativa all’integrazione.
Se invece, il mod. 730 era stato elaborato in precedenza dal sostituto d’imposta o da un diverso CAF/professionista, si dovrà mostrare al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.

Indicazioni operative
• il nuovo dichiarativo va compilato in tutte le sue parti, indicando il codice “1” sul frontespizio in corrispondenza della casella “730 integrativo”.
• va indicato il codice “2”, nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione dovesse avvenire solo per fornire dati, o correggere quelli già indicati, necessari per identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
• il codice “3”, nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito non solo tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio ma anche altri elementi da indicare in dichiarazione.

Ultima chance
Decorso il termine del 25 ottobre, è possibile utilizzare il “Modello Unico” entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (dichiarazione integrativa “a favore”) ossia il 30 settembre 2016.

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