Il 1° agosto segna l’inizio della cosiddetta sospensione feriale dei termini processuali. Periodo di sospensione che si protrae fino al 31 agosto e non più fino al 15 settembre come in passato
Tale intervallo temporale è stato stabilito dalla modifica apportata dal D.L. 132/2014 (convertito nella Legge 162/2014) all’art. 1 della Legge n. 742/1969, che determina il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, sospendendole di diritto dal 1° al 31 agosto; facendole riprendere dalla fine del determinato periodo di sospensione.
Dei 31 giorni di sospensione dovranno tenere conto anche i contribuenti e gli Uffici finanziari, poiché tale normativa viene applicata anche nel contenzioso tributario.
Per quanto concerne gli adempimenti periodici si segnala che un po’ di respiro per contribuenti e professionisti deriva dalla c.d. proroga di Ferragosto secondo cui tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto potranno essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni (articolo 3-quater del Dl 16/2012).
770/2016 – Proroga al 22 Agosto
Il 14 luglio con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate dello scadenzario del mese di agosto, è stato reso ufficiale lo slittamento al 22 del prossimo mese della scadenza per l’invio telematico del Mod. 770/2016 sia ordinario sia semplificato.
La scadenza prevista originariamente per il 31 luglio è stata prorogata poiché l’ultimo giorno di luglio è festivo; la scadenza slitta dunque al primo giorno lavorativo utile, ovvero lunedì 1 agosto. Tuttavia, la sospensione estiva degli adempimenti fiscali sposta nuovamente la data al 20 agosto che però è un sabato quindi la scadenza è definitivamente prorogata al 22 agosto.
Unico 2016 – Versamenti con maggiorazione dello 0,4% al 22 Agosto
Il 14 giugno il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato la proroga al 6 luglio 2016 del termine per effettuare i versamenti derivanti dal modello UNICO 2016 per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore con volume di affari inferiore a euro 5.164.569. Gli stessi contribuenti potranno effettuare i versamenti con maggiorazione dello 0,4%, entro il 22 agosto.
La proroga riguarda tutti i versamenti che derivano dalla dichiarazione dei redditi (oltre ad IRPEF ed IRES, anche cedolare secca, altre imposte sostitutive, IVIE, IVAFE), dalla dichiarazione IRAP, dalla dichiarazione IVA presentata in forma unificata e quindi interessa anche contributi previdenziali INPS di coloro che sono iscritti alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata e il diritto annuale alla Camera di Commercio.
Interessati dalla proroga sono anche i contribuenti minimi, in regime forfetario e i soci di società di persone che svolgano attività economiche soggette agli studi di settore.
Altri versamenti al 22 Agosto
Considerato che in pari data scadono i termini per i versamenti periodici come quelli derivanti dalla liquidazione Iva, sia per i contribuenti mensili (cod. 6007) sia per quelli trimestrali (cod. 6032), nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali sui redditi di lavoro dipendente, le ritenute su quelli di lavoro autonomo, ecc. possiamo concludere che le ferie estive per contribuenti e professionisti sono veramente brevi e come ogni anno il tentativo di anticipare le stesse per godersi un meritato riposo risulta vano per la mole e la complessità degli adempimenti richiesti.