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Mobbing, il virus che indebolisce l’azienda

mobbing

Si svolge sul luogo di lavoro, è ripetuta e non episodica, si manifesta con semplici contatti umani o violenze fisiche e psicologiche che conducono all’isolamento. È la condotta mobbizzante: il mobbing. Che, a conti fatti, non conviene alle aziende. La soluzione: più prevenzione e formazione sul campo

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la salute mentale sul luogo di lavoro è “condizione di benessere in cui l’individuo realizza il proprio potenziale, compiendo un lavoro produttivo e appagante”: quindi chi interagisce serenamente con capo e colleghi lavora meglio e produce di più.
La prevenzione di ogni genere di causa scatenante un disagio psicofisico, come il mobbing, dovrebbe allora essere uno dei principali obiettivi del titolare di un’azienda. Eppure nella maggior parte dei casi il rischio di mobbing viene sottovalutato dall’imprenditore, che non ritiene necessario prendere misure preventive.

In realtà il mobbing si verifica spesso (secondo il Rapporto Eurispes 2013, un italiano su 4 ha subito vessazioni sul lavoro), ma raramente viene denunciato: questo produce una compagine di mobbizzati esclusi dal mondo del lavoro, destinati ad un’esistenza di solitudine dove i contatti umani più significativi sono quelli con psicoterapeuti e psichiatri, e di dipendenza da farmaci, con un notevole impatto sulla spesa sanitaria pubblica e privata. Insomma il mobbing, oltre a creare solitudine e povertà, grava sulle casse dello Stato e penalizza le aziende. Ed oltre a inibire lo sviluppo di un’impresa, a causa dell’allontanamento di lavoratori o la creazione di conflitti fra colleghi, il mobbing può produrre anche incidenti sul lavoro di diversa entità, come nel caso di dipendenti mobbizzati che per gestire lo stress assumono droghe o alcol.

L’obbligo del Documento di Valutazione del Rischio

Prevenire il mobbing aiuta un’impresa a crescere, e a crescere meglio. Ma viviamo ancora in una sorta di medioevo della cultura aziendale, dove nonostante esista l’obbligo da parte del datore di lavoro a stilare il Documento di Valutazione del Rischio sullo stress da lavoro correlato, sono pochi i manager realmente attenti al benessere mentale dei dipendenti.
Secondo il decreto legislativo n. 81 del 2008, che si richiama all’accordo Europeo del 2004, il datore di lavoro è tenuto a prevenire e ridurre tutti i rischi per la salute mentale e fisica dei dipendenti, e per fare questo è necessario stendere una valutazione degli stessi. Anche dei rischi di stress da lavoro-correlato, che dovrebbero essere considerati altrettanto pericolosi di quelli relativi all’integrità fisica.
Il DVR, Documento di Valutazione del Rischio, deve essere steso dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che può essere interno all’azienda o un libero professionista (in rari casi il datore di lavoro stesso), e il medico competente. Secondo le direttive la valutazione viene eseguita una tantum, ma deve essere rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro aziendale che risultino significative ai fini della salute dei lavoratori. E dal momento che ogni impresa è di fatto una realtà in movimento, che cambia insieme agli scenari economici, sociali e culturali internazionali e territoriali, si presume sia interesse del titolare aggiornare ogni anno il suo DVR.

I datori di lavoro che non effettuano la valutazione incorrono in sanzioni di diversa entità: maggiori per chi omette la redazione della valutazione, leggermente inferiori per chi effettua l’indagine ma non allega l’indicazione delle misure opportune per garantire il livello di sicurezza. La funzione del DVR è infatti quella di valutare quali sono i principali fattori di rischio, per adottare le più efficaci misure di prevenzione e di correzione nell’ambiente di lavoro, ma anche una lente di ingrandimento sui punti di forza su cui operare in vista di uno sviluppo continuo.
Hanno l’obbligo di effettuare la valutazione tutte le aziende dove vi siano lavoratori impiegati, e anche le snc, dove i soci lavoratori contano, ai fini del rischio, come fossero dipendenti: sono escluse quindi solo le società individuali. E non esistono tipologie di lavoro immuni da questo genere di rischio: lo stress da lavoro-correlato, e quindi il mobbing, possono verificarsi in uno studio notarile come in un centro estetico.

Esiste una procedura standardizzata per la valutazione, elaborata dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che consiste in una fase preliminare di rilevamento degli indicatori di potenziale rischio di stress riferiti non a singole persone ma a gruppi omogenei di lavoratori, eventualmente suddivisi per mansioni o partizioni organizzative: i cosiddetti eventi sentinella (turnover, assenze per malattia, segnalazioni del medico), i fattori di contenuto del lavoro (attrezzature specifiche, carichi e ritmi di lavoro, orari e turni), i fattori di contesto del lavoro (ruoli nell’ambito organizzativo, conflitti interpersonali, evoluzione e sviluppo di carriera). Qualora non vengano individuati elementi di rischio di stress da lavoro-correlato, il datore di lavoro deve semplicemente darne conto nella valutazione, e prevedere un piano di monitoraggio. Se invece emergono percentuali significative di rischio, è necessario attivare azioni correttive in seno all’azienda, e se ancora queste risultano inefficaci si passa ad una valutazione approfondita in cui sono direttamente coinvolti i dipendenti: riunioni nelle piccole imprese, utilizzo di questionari ed interviste nelle aziende di maggiori dimensioni.

La salute del lavoratore equivale alla salute dell’azienda

“Il mobbing è la punta dell’iceberg di un’azienda che non funziona bene. Si sviluppa dove manca una corretta politica aziendale sulla prevenzione dello stress da lavoro e sulla tutela del benessere del lavoratore. E’ necessario che nelle aziende si faccia prevenzione, e formazione sull’argomento. Il lavoratore deve essere informato sui rischi di stress da lavoro-correlato” dichiara la dottoressa M. Giuseppina Bosco, Responsabile UOC Prevenzione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL Roma B, dove è attivo il Centro per la prevenzione del disagio da lavoro e da mobbing, attualmente l’unico della capitale, e uno fra i pochi in Italia.
Una forma di prevenzione attivata dal Centro è rappresentata dalle ispezioni effettuate presso le aziende, dove sovente sono stati trovati documenti che attestano assoluta assenza di stress. “Tra le aziende che in questi anni sono state oggetto di sopralluogo è stata rilevata una incapacità di valutare correttamente il rischio di stress da lavoro-correlato: assenza di DVR, o DVR generico; assenza di misure di prevenzione; difformità delle modalità di valutazione del rischio SLC rispetto alle disposizioni di legge” continua la dottoressa Bosco.

L’identikit del mobbizzato: donna sui 47 anni

Donna, sui 47 anni, in possesso di diploma di scuole medie superiori, coniugata, impiegata in un’azienda privata, soprattutto grande distribuzione, ditte di produzione e vendita di automobili, prodotti di alta tecnologia, asili nido, istituti bancari: questo l’identikit dell’utente medio che si è rivolto negli ultimi anni al Centro di Roma per segnalare una condotta mobbizzante a suo danno, e che nella maggior parte dei casi ha procurato danni psicofisici quali depressione, alterazione del sonno e della concentrazione, modifiche sostanziali del peso corporeo, disturbi gastro-intestinali, e ha portato ad assunzione di alcol e di psicofarmaci.

Come accedere a un Centro Antimobbing

Questo il percorso da seguire per chi accede ad un Centro per la prevenzione: dopo un colloquio di accoglienza in cui si presenta ogni genere di prova (mail, sms, lettere, biglietti, testimonianze dei colleghi), si compila un questionario di ingresso atto alla valutazione dello stato depressivo e cognitivo, per poi passare a test e colloqui con psicologi e psichiatri per rilevare la presenza di una patologia pregressa e attuale. Al termine, il team del Centro stila una relazione di sintesi che diventa il viatico per la denuncia di mobbing. Tappa finale a cui spesso gli utenti del centro non riescono ad arrivare a causa della loro fragilità: “In genere i lavoratori iniziano il percorso due anni dopo la manifestazione del disagio” spiega la dottoressa Bosco. “E chi si rivolge al centro nel 50% dei casi è già in malattia.” Inoltre, sono spesso le persone più fragili a venire mobbizzate e a manifestare sintomi di disagio, e diventa così difficile per un medico specialista, come lo psichiatra occupazionale, stabilire quale sia realmente l’agente che ha scatenato lo stato patologico. Il mobbing può produrre l’insorgenza o l’aggravio di malattie diverse da quelle puramente psichiatriche, come quelle gastrointestinali o cardiache: anche in questo caso è arduo verificare quando e come sono cominciate.
E chi ha completato il percorso presso un centro antimobbing dovrà affrontare un viaggio ancora più estenuante in Tribunale: il mobbing in Italia non ha ancora un riconoscimento giuridico, perché non esiste al momento una fonte normativa che lo definisca. In sede processuale è il magistrato che collega ogni volta, a seconda del caso specifico, l’articolo 2087 del codice civile sulla tutela delle condizioni di lavoro, ad una normativa secondaria.

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