Dal 1° luglio 2018 è entrata in vigore la legge che obbliga i datori di lavoro e i committenti a corrispondere retribuzioni e compensi a dipendenti e collaboratori solo con mezzi di pagamento tracciabili
Da questa estate i datori di lavoro (o i committenti di prestazioni lavorative sotto forma di Co.Co.Co) sono obbligati a pagare compensi e retribuzioni in modo tracciabile, ovvero mediante bonifico o assegno bancario o altri strumenti di pagamento elettronico. Si può ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative in contanti esclusivamente allo sportello bancario o postale dove ha aperto un conto ad hoc il datore di lavoro. A stabilirlo è la Legge di bilancio 2018, operativa dal 1° luglio, all’articolo n. 1 (L. 205/2017).
Tracciabilità pagamenti lavoratori
La motivazione alla base della nuova norma è la tutela del lavoratore stesso, dal momento che lo Stato ritiene che al lavoratore venga corrisposta una retribuzione inferiore a quella indicata nella busta paga. Resta da capire per quale motivo un datore di lavoro vorrebbe pagare più oneri e tasse, dal momento che ciò che conta per il fisco, l’assistenza assicurativa e la previdenza sociale (che sono i maggiori oneri in Italia per quanto riguarda il costo del lavoro) è la cifra indicata sul cedolino di paga. Invece, vengono esonerate dal nuovo obbligo le Pubbliche amministrazioni (ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, gli Enti locali, le Asl, le Comunità montane, ma anche le Università e le scuole di ogni ordine e grado).
Un’altra motivazione che viene data per spiegare la norma, che arriva sempre come una manna dal cielo per le banche e aumenta i costi delle imprese (molte delle quali dovranno aprire un conto corrente bancario ad hoc) con un carico maggiore soprattutto per le micro e PMI, è che serve per impedire la concorrenza sleale tra imprese.
I rapporti di lavoro soggetti alla nuova norma
Tutti i rapporti di lavoro subordinato, a prescindere dalle forme contrattuali: lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, a part time, apprendisti, lavoratori a intermittenza o a chiamata, lavoratori distaccati all’estero, con contratti di telelavoro o altre tipologie di “smart working”.
Non solo: anche i soci delle cooperative, sempre con qualsiasi forma contrattuale, e i collaboratori con contratti di Co.Co.Co..
Tracciabilità pagamenti lavoratori: le sanzioni
Il datore di lavoro o il committente che violino la norma sono soggetti a una sanzione pecuniaria che va dalle 1.000 alle 5.000 euro a prescindere dal numero di dipendenti coinvolti ma considerando ogni singolo mese (dunque tante sanzioni quanti sono i mesi in cui non si è ottemperato alla norma).
Tracciabilità pagamenti lavoratori: i dubbi degli operatori
I consulenti del lavoro, nelle prime applicazioni di questo nuovo obbligo, si sono trovati di fronte a molti dubbi e per questo la Fondazione studi Consulenti del lavoro (dell’Ordine dei Consulenti del lavoro) ha deciso di fare chiarezza sui punti critici della normativa, come quelli relativi agli anticipi di cassa, ai rimborsi spese, alle indennità di trasferta o ai pagamenti con carta di credito.
La Fondazione studi Consulenti del lavoro specifica che i rapporti di lavoro non coinvolti dall’obbligo di tracciabilità sono quelli instaurati con le PA e quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL (Contratti nazionali) per addetti ai servizi familiari e domestici. Sono altresì esclusi dall’obbligo i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale, poiché non rientranti tra i contratti espressamente richiamati al c. 912 dell’art.1 della Legge.
Tracciabilità pagamenti lavoratori: come pagare
Anche la carta di credito è un mezzo di pagamento elettronico e dunque tracciabile, ma se si tratta di una carta di credito prepagata allora gli importi dovuti possono essere versati su una carta di credito prepagata intestata al lavoratore e, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute del versamento effettuato.
Tracciabilità pagamenti lavoratori: cosa pagare
Gli anticipi di cassa per rimborsi spese per fondi spese ed altre somme diverse da quelle contrattuali corrisposte al lavoratore, come specificato dalla Fondazione Studi nell’approfondimento dell’8 giugno 2018, possano essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità in quanto l’articolo 1, comma 910, della Legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa.
Tale interpretazione ordinistica si contrappone a quella di altri che invece dichiarano che il lavoratore non può più ricevere in contanti nemmeno un acconto o un anticipo né un rimborso spese, ma è stata confermata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 6201 del 16 luglio 2018 che recita: “si condivide l’assunto in base al quale tali mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione; pertanto il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es. rimborso spese viaggio, vitto, alloggio)”.
Per ciò che concerne invece l’indennità di trasferta, la Fondazione studi Consulenti del lavoro spiega che, vista la natura mista della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo e con determinate caratteristiche), “si ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità”. Dunque l’obbligo di pagare con mezzi tracciabili sussiste anche per le indennità di trasferta ma, nell’ipotesi dei rimborsi spese, data la loro natura solo restitutoria e garantita dai necessari giustificativi a corredo, si esclude l’applicabilità dell’obbligo della tracciabilità. Di conseguenza bisogna scindere le due voci di cassa e si può pagare in contanti il rimborso spese dietro presentazione di relativo giustificativo mentre il resto va pagato con mezzi tracciabili.