Bandi Imprenditoria

Aree di crisi industriale. Si riaprono i bandi

Operativa la riforma della legge per le aree di crisi industriale. Il MiSE ha pubblicato la circolare che disciplina la concessione delle agevolazioni per PMI e reti d’impresa

 

Le imprese localizzate nelle aree di crisi industriali possono avere accesso alle agevolazioni per poter riconvertire o riqualificare i propri processi produttivi. A seguito della pubblicazione della circolare saranno riaperti i bandi e le procedure a sportello chiusi lo scorso 14 novembre 2019.

Si amplia la platea degli aventi diritto alle misure a seguito della riforma della Legge 181/89. Il Ministro Stefano Patuanelli spiega: “ci siamo posti l’obiettivo prioritario di rendere la misura più agevole e accessibile alle PMI e alle reti d’impresa, dando priorità agli investimenti strategici ad alto contenuto tecnologico e con forte impatto occupazionale. Si tratta di uno strumento fondamentale per supportare e avviare una nuova fase industriale nei territori che necessitano di progetti di riconversione e riqualificazione sostenibili, in grado di creare nuove opportunità di lavoro”.

Le novità principali consistono nell’ampliamento del numero delle PMI potenzialmente beneficiarie delle agevolazioni attraverso l’abbassamento della soglia minima di investimento e nell’introduzione di procedure semplificate per accedervi. Sono anche previste nuove tipologie di sostegno alla formazione dei lavoratori.

La Legge 181/89 riguarda infatti il rilancio aree di crisi industriale e prevede interventi finalizzati sia al rilancio delle attività industriali, sia alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sia al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. La sua riforma con DL 83/2012 ne ha previsto l’applicazione non solo nelle aree di crisi complessa ma anche nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione (aree di crisi non complessa).

Con decreto ministeriale 30 agosto 2019 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, in sostituzione della disciplina attuativa recata dal DM 9 giugno 2015 e ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita). Con la circolare n. 10088 del 16 gennaio 2020 sono state fornite le indicazioni sui criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

La circolare. I soggetti beneficiari

 Soggetti beneficiari delle misure sono le imprese costituite in forma di società di capitali (incluse le società cooperative di cui agli articoli 2.511 e seguenti del codice civile) e le società consortili (di cui all’art. 2.615-ter del codice civile) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
  2. b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  3. c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
  4. d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  5. e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  6. f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  7. g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
  8. h) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017.

Sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera).

I programmi per i quali si richiede l’aiuto devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro, con alcune eccezioni: nel caso di programma d’investimento presentato da impresa partecipante alla rete deve prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000 euro.

Tali programmi devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi.

Le spese ammissibili

In riferimento ai programmi di investimento produttivo sono ammissibili le spese relative all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni nonché l’acquisizione di attivi di uno stabilimento nel rispetto dei limiti indicati sulla circolare.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

  1. a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
  2. b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
  3. c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
  4. d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni di cui alla lettera c), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  5. e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all’art. 2, punto 30, del Regolamento GBER;
  6. f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Impresa 4.0”, ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

Il finanziamento concesso

 Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento (della durata massima di 3 anni) commisurato alla durata del programma.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,5% annuo del tasso d’interesse.

Per ulteriori informazioni e per vedere la circolare/bando completo si può andare alla seguente pagina internet: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi

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