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Congedi parentali e Bonus baby sitter

Le informazioni diramate dall’Inps su chi può ricevere e come i bonus baby sitter e chi può usufruire dei congedi parentali per emergenza Covid-19

Pubblichiamo le indicazioni operative dell’Inps relative alle nuove misure contenute nel Decreto Cura Italia emanato in occasione dell’emergenza Covid-19 sui Congedi parentali e i bonus baby sitter. Congedi e permessi, nonché bonus baby sitter non sono però fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito. Congedi parentali e bonus baby sitter non si possono ovviamente richiedere entrambi, quindi la famiglia deve decidere se richiedere il permesso o il bonus.

CONGEDI PARENTALI PER EMERGENZA COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili da uno solo dei genitori per nucleo familiare, in periodi compresi tra il 5 marzo e il 3 aprile. Possono usufruirne i lavoratori genitori (solo uno dei due) anche affidatari, con figli adottivi o che hanno dei minori in collocamento temporaneo.
In particolare i genitori lavoratori che possono beneficiare del congedo possono essere dipendenti privati, lavoratori autonomi e dipendenti pubblici. A seconda dei casi però le procedure sono differenti. Vediamole:

Genitori lavoratori dipendenti privati

  • Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
  • Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
  • Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

Come devono fare la domanda i genitori dipendenti privati 

  • I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
  • I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
  • I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
  • I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
  • I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

  • Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
  • Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Come devono fare la domanda i genitori iscritti alla gestione separata

  • I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
  • I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
  • I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
  • I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

Come devono fare domanda i lavoratori autonomi: 

  • I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
  • I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
  • I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
  • I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Genitori lavoratori dipendenti pubblici
Le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Di conseguenza, non devono presentare domande all’INPS. La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite dalla stessa PA.

 

BONUS BABY SITTER PER EMERGENZA COVID-19
Il Decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Il bonus baby sitter spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni (al 5 marzo 2020) anche in caso di adozione e affido preadottivo. Nei casi di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, spetta anche ai genitori di adolescenti e in generali con figli che superano i 12 anni di età. Il bonus baby sitter è erogato tramite libretto di famiglia.

Chi sono i beneficiari del bonus baby sitter
Il voucher baby-sitting arriva ad un massimo di 600 euro per famiglia. Hanno diritto al bonus i lavoratori dipendenti privati, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, i lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS).
Inoltre, vi hanno diritto (e fino a un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare) i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato delle seguenti categorie:

  • Medici;
  • Infermieri;
  • Tecnici di laboratorio biomedico;
  • Tecnici di radiologia medica;
  • Operatori sociosanitari
  • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come fare domanda per il bonus baby sitter 
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro (o di 1.000 euro nei casi degli operatori della sanità come sopra elencato) per nucleo familiare. La modulistica per richiederlo sarà messa online in questi giorni dall’Inps e la domanda sarà disponibile entro la prima settimana di aprile. Potrà quindi essere presentata tramite la procedura consueta, ovvero dal sito web www.inps.it si dovrà accedere alla sezione “Servizi online”, di seguito si dovrà selezionare “Servizi per il cittadino”, autenticarsi con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) e cliccare su “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” e poi su “Bonus servizi di baby-sitting”.
Anche attraverso i servizi gratuiti del patronato si potrà presentare la domanda e per informazioni l’Inps ha già attivato il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) e il numero 06.164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

Come attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus baby sitter 
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto famiglia sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali.

Devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’Inps dedicata alle prestazioni occasionali anche le baby sitter e i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

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