Lavoro Pensioni

Sospensione del versamento dei contributi Inps

L’Inps annuncia che la sospensione del versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti e autonomi avviata a marzo comprende quelli dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020

La circolare Inps era stata inviata il 12 marzo e i suoi contenuti confermati dal Decreto Legge 18/2020 che, favorendo la posizione dei  creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La circolare sulla sospensione del versamento dei contributi
Nella circolare Inps n. 37/2020, emanata per l’emergenza Covid-19, si prevede la sospensione del versamento dei contributi fino al 30 aprile 2020 con la precisazione che, poiché il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore.  Naturalmente il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.

Chi ha diritto alla sospensione del versamento dei contributi
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione – come specificato nella circolare 37 – sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Nella stessa circolare si legge l’elenco di chi ha diritto alla sospensione contributiva, ovvero:

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

Ora l’Inps precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020).

I requisiti di artigiani e commercianti per la sospensione del versamento dei contributi
Ci sono però delle limitazioni a questo diritto di sospendere il versamento dei contributi. Artigiani e commercianti devono avere infatti i requisiti previsti dall’articolo 18 del DL 23/2020, che prevede:

Ai commi 1 e 2
“per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta” siano sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ai commi 3 e 4
“Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020  rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta”, vengano sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sospensione del versamento dei contributi anche per chi ha appena avviato l’attività
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che la sospensione dei termini di versamento di cui ai commi precedenti operi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Sospensione del versamento dei contributi anche per i soci
Tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art. 18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.

Il link alla circolare 37
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020.htm

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