Fisco e norme Imprenditoria

Misure non cumulabili, Competere.Eu scrive al Governo

Gli Aiuti di Stato della Commissione Europea e gli incentivi previsti dal Decreto Liquidità sono misure non cumulabili ma alternative, si rischia di fare un flop, denuncia Competere.Eu

“Le misure messe in campo dal Governo con il Fondo Patrimonio PMI nato nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia e dell’attuale emergenza Covid-19, per spingere le imprese a rafforzare il patrimonio aziendale, rischiano di non raggiungere l’obiettivo per il quale sono nate” affermano i componenti del think tank Competere.Eu. “È fondamentale che il Governo, alla luce del riemergere della pandemia, tratti con la Commissione Europea per modificare i limiti e per prorogare il provvedimento al 2021 o ancor meglio al 2022, in coerenza con la recente proroga del Temporary Framework.”

Competere.Eu scrive al Governo per sottolineare che misure non cumulabili come quelle previste dal Decreto che devono forzatamente essere alternative agli Aiuti della Commissione Europea per via dei limiti dovuti al Temporary framework (norma temporanea, che scadrà il 31/12/2020, che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno pubblico – in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato – per tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

Nella lettera inviata al Governo e firmata dal segretario generale di Competere.EU Roberto Race e dal coordinatore dell’Osservatorio per la ricostruzione economica post Covid-19 del think tank Giuseppe Arleo, si legge ancora: L’incentivo, nella sua complessità attuativa, è alternativo a quello dei finanziamenti garantiti ai sensi del DL Liquidità per via dei limiti di cumulo previsti dal Temporary Framework in materia di Aiuti di Stato della Commissione Europea. Così le misure non sono cumulabili con i limiti con la garanzia del Fondo Pmi o Sace e migliaia di imprese non avranno accesso all’agevolazione. “Il governo” aggiunge Competere.Eu, “alla luce del riemergere della pandemia, tratti con la Commissione Europea per modifiche al Temporary Framework e lavori per la proroga al 2021”.

“La pandemia” spiega Arleo “ha portato alla luce in maniera drammatica uno dei problemi annosi delle imprese italiane: la scarsa patrimonializzazione. Il Governo ha cercato di correre ai ripari con due strumenti, una misura gestita da Invitalia, e crediti d’imposta a cura dell’Agenzia delle Entrate. Nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia e dell’attuale emergenza Covid-19 l’Unione Europea ha dato il via libera al Fondo Patrimonio PMI. Entro il 31 dicembre 2020, le imprese che abbiano subito perdite pari ad almeno il 33% dei ricavi nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con ricavi non inferiori a 10 milioni di euro e non superiori ai 50 nel periodo d’imposta 2019, con numero di dipendenti inferiore a 250, che effettuino un aumento di capitale non inferiore a 250 mila euro, possono emettere obbligazioni o titoli di debito sottoscrivibili dal Fondo. L’ammontare massimo della sottoscrizione da parte del Fondo è pari al minore importo tra il triplo dell’incremento di capitale effettuato nel 2020 e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi 2019. Il rimborso è stabilito decorsi sei anni dalla sottoscrizione, ma la società emittente può anticiparlo, decorsi tre anni. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso”.

“La dotazione presente di 4 miliardi di euro” continua Arleo “permette una gestione nel tempo dell’incentivo evitando la procedura del click day. Invitalia, a cui è affidata anche la rendicontazione della misura, ha già indicato che la valutazione delle richieste debba avvenire seguendo l’ordine cronologico, con una tempistica di valutazione entro 10 giorni dall’arrivo delle richieste e conseguente erogazione, fatte salve richieste di integrazione, entro 20 giorni, rendendo quindi l’incentivo estremamente rapido ed incisivo”.

Sono sottoscrivibili dal Fondo, titoli con valore nominale non inferiore a 10 mila euro. Il tasso agevolato è fissato a partire da 1,75% del primo anno, con interessi da corrispondere annualmente. Nel caso in cui l’azienda abbia ottenuto altri aiuti il prestito ottenibile non potrà superare il maggior valore tra il 25% del fatturato dell’anno 2019 ed il doppio del costo del personale del medesimo anno. “L’incentivo” precisa Arleo “deve essere destinato al finanziamento dei costi del personale, spese inerenti il capitale circolante come materie prime, locazioni, scorte, semilavorati, utenze, promozione, comunicazione ecc. In regime di de minimis, poi, è presente una premialità pari alla riduzione del 5% del valore da rimborsare, purché siano mantenuti i livelli occupazionali presenti al 31 dicembre 2019 e si investa almeno il 30% del valore dei titoli in tutela ambientale e in tecnologia secondo i parametri di Industria 4.0”.

“Come si evince, infatti, dall’art 26 comma 12 del Dl Rilancio ‘Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale’. Con le condizioni di accesso all’incentivo, date dai parametri dimensionali delle imprese partecipanti, e dalla condizione della perdita di fatturato sopra indicata, l’incentivo assume più una connotazione di indennizzo a breve termine che strategica, volta a intervenire sulla struttura finanziaria delle imprese”.

Secondo Arleo è auspicabile che il termine del 31 dicembre 2020 sia prorogato in coerenza con la recente proroga del Temporary Framework, anche in vista delle nuove criticità per le imprese indotte dalla pandemia. La proroga, d’altra parte, sarebbe funzionale anche a una maggiore efficacia dell’incentivo, altrimenti troppo circoscritto nel tempo.

“Oltre la misura gestita da Invitalia” conclude il coordinatore dell’Osservatorio per la ricostruzione economica post Covid-19 del think tank Competere.Eu “è di notevole importanza l’incentivo all’aumento di capitale sociale tramite la procedura di credito d’imposta attuata dall’Agenzia delle entrate per coloro che apportino versamenti liquidi e per le società beneficiarie. Le imprese con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di euro e con le caratteristiche sopra indicate per l’accesso al Fondo patrimonio PMI (perdita di fatturato e aumento di capitale sociale) che apportano capitali liquidi avranno un credito d’imposta pari al 20% capiente fino a 2 milioni di euro. Le società beneficiarie possono anche usufruire solo in compensazione del credito d’imposta nella misura del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino ad un massimo di 800 mila euro ridotto a 120 mila per le imprese operanti nel settore pesca o 100 mila per quelle agricole”.

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