Il lavoro nei giorni di festa come va retribuito? Un approfondimento della Fondazione studi Consulenti del lavoro fa chiarezza sul tema
Il lavoro nei giorni di festa va ovviamente retribuito e la Fondazione studi Consulenti del lavoro chiarisce come nel suo approfondimento dal titolo “Lavoro e festività: come regolamentare il trattamento economico”. Lo spunto è nato dalla recente festività del 1° novembre, ma nell’approfondimento si affronta anche il tema delle festività soppresse.
Il lavoro nei giorni di festa
Non è obbligatorio. Questo va subito premesso e infatti il trattamento è differente nel caso in cui si decida di non svolgerlo. Ma cosa implicano i contratti collettivi nazionali? E gli accordi stipulati direttamente? Prendiamo l’esempio del 1° novembre, giornata festiva in cui il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro ma se svolge ugualmente l’attività lavorativa rinunciando a tale diritto gli è riconosciuto un particolare trattamento economico in relazione alle ore di lavoro se sono salariati (pagati a ore di prestazione), mentre se sono pagati con stipendio fisso le cose cambiano.
I giorni di festa soppressi e vigenti
La Legge n. 54 del 1977 soppresse molte festività, alcune delle quali però in seguito vennero ripristinate. Ad oggi non ci sono più queste feste: il 19 marzo (San Giuseppe), il giorno dell’Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il 29 giugno (S.S. Pietro e Paolo) con l’esclusione del Comune di Roma, il 4 novembre (festa dell’unità nazionale), che è stata spostata alla domenica successiva e per la quale si ha il trattamento economico previsto per quando le festività coincidono con la domenica. Bisogna sapere però che alcuni contratti collettivi hanno previsto che in sede aziendale possa essere regolamentato il godimento di tutte o una parte delle festività soppresse mediante la concessione di permessi individuali spesso di 8 ore ciascuno (4 in tutto).
La retribuzione dei giorni di festa per i salariati a ore
Se il dipendente del datore di lavoro privato è pagato solitamente a ore di lavoro effettuate, quando nel giorno di festa non presta opera deve ricevere la normale retribuzione di fatto giornaliera, corrispondente a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, o, in mancanza; Se invece presta opera, oltre alla solita retribuzione globale giornaliera deve avere una retribuzione maggiore in base alle ore effettivamente lavorate. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigioni o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
La retribuzione dei giorni di festa per i lavoratori a stipendio fisso
Quando non vi è prestazione di lavoro, i lavoratori retribuiti in misura fissa non hanno diritto ad alcuna retribuzione in quanto il loro sistema di remunerazione (a settimana, a quindicina, a mese, ecc.) già comprende lo stipendio o il salario per i giorni festivi inclusi nel periodo. Quando invece vi è prestazione di lavoro, ai lavoratori retribuiti in misura fissa è dovuta la maggiorazione sulla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate. Se poi la festività ricorre di domenica e non vi è prestazione di lavoro i lavoratori hanno diritto a una quota giornaliera di 1/26 della retribuzione mensile fissa. E se lavorano spetta, oltre questa quota, un compenso che è già previsto nei contratti collettivi di lavoro. Se l’orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 giorni e la festività coincide con il sabato, alcuni contratti collettivi prevendono che non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, altri che è dovuto lo stesso compenso aggiuntivo di quando la festività cade di domenica. Se non è scritto nulla al riguardo la giurisprudenza si è orientata per nessun compenso aggiuntivo in quanto il trattamento economico per la festività si intende compreso nella retribuzione mensile.
I lavoratori a retribuzione “mista”
Ci sono poi altri casi, come quello dei lavoratori retribuiti in parte in modo fisso e in parte variabile. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’obbligo del datore di lavoro, in questi casi, consiste nell’integrare la retribuzione con il solo pagamento, nelle festività non lavorate, di quella parte mobile della retribuzione giornaliera che, per essere legata all’orario di lavoro compiuto, il lavoratore non percepirebbe a causa della mancata prestazione, mentre l’aliquota giornaliera della retribuzione fissa è già assicurata al lavoratore automaticamente dallo stesso sistema retributivo e non deve perciò essere corrisposta una seconda volta.