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Lavoratori Socialmente Utili: la situazione nel Lazio

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Lavoratori Socialmente Utili: la situazione nel Lazio

Una nota dell’assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione ha precisato che, per quanto riguarda la questione della fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili in servizio presso gli enti locali, si sta procedendo allo svuotamento totale del bacino di 2 mila lavoratori mediante assunzione o dimissioni volontarie con incentivo economico

Le forme di fuoriuscita previste sono quattro: l’assunzione da parte dell’ente locale dove già si presta servizio; le dimissioni dietro incentivo di 35 mila euro; l’autoimpiego, ovvero l’apertura di una propria attività imprenditoriale grazie a un prestito di 16 mila euro a tasso zero; l’assunzione agevolata da parte di aziende private.

L’assessorato avvisa che si tratta di un notevole sforzo economico, che si sta portando avanti come stabilito dalle convenzioni siglate con il Ministero del Lavoro. A tutt’oggi sono più di 110 gli enti locali che hanno assunto lavoratori grazie alle intese firmate con l’assessorato al lavoro e alla formazione della Regione. Nel frattempo, sono pervenute 350 domande per avere l’incentivo di 35 mila euro per dare le dimissioni volontariamente (per un totale da erogare in questo caso di 12.250.000 euro).

Ancora non sono state risolte le situazioni di 15 amministrazioni locali, quasi tutte comunità montane, con 150 lavoratori che si intende stabilizzare. A questo proposito sono stati predisposti una serie di incontri tra istituzioni coinvolti e organizzazioni sindacali. Ogni protesta che i sindacati avevano intenzione di avviare è stata sospesa proprio in vista di tali incontri.

Si ricorda che il bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (noti con la sigla LSU) è costituito dai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità. Tali lavori sono quelli stabiliti dai Decreti Legislativi n. 468 del 1997 e n. 81 del 2000 che si allegano in fondo all’articolo.
Tale bacino è chiuso, ovvero è a numero chiuso e non si possono più assumere altre persone con tale qualifica. Al contrario, è previsto che questo tipo di lavoratori venga completamente assorbito da altre forme occupazionali, in quanto l’intero bacino va svuotato fino a far sì che non esistano più LSU.
A tale scopo, il Governo ha firmato una serie di convenzioni con le Regioni italiane per supportarle nell’espletamento di questa incombenza; solitamente lo Stato dà alle Regioni dei fondi da utilizzare come incentivi per favorire l’assunzione dei lavoratori appartenenti a questo bacino sotto altra forma oppure per incentivarli ad avviare un’altra attività lavorativa, magari imprenditoriale, ed autonoma.

Per quanto riguarda il Lazio, le competenze in materia di LSU, che un tempo erano svolte dall’Agenzia Lazio Lavoro, ora appartengono alla Direzione Regionale Lavoro – Area Attuazione Interventi Politiche del Lavoro presso la Regione Lazio in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 a Roma. Il funzionario incaricato di portare avanti le pratiche dei LSU è Brunello Capriolo (tel. 06.51683540 – e-mail bcapriolo@regione.lazio.it).

A questo ufficio regionale fanno capo le questioni relative ai percorsi di stabilizzazione dei LSU, dall’assistenza tecnica alla consulenza nei confronti degli enti che vogliano assumere tali lavoratori: l’ufficio darà risposte in merito alle procedure per accedere agli incentivi previsti dalla normativa e monitorerà il bacino dei LSU e delle loro fuoriuscite. Anche i datori di lavoro (sia pubblici che privati) potranno rivolgersi a questo ufficio qualora intendano assumere, con il supporto degli incentivi stabiliti dalla normativa in vigore, i lavoratori provenienti da questo bacino in dismissione.
In particolare, gli incentivi per chi assume un lavoratore socialmente utile sono i seguenti:

  • –    Incentivo regionale fino a 20 mila euro, erogato in un’unica soluzione, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato con orario settimanale di minimo 30 ore (a meno che non si tratti di impiego part-time);
  • –    Incentivo nazionale, che si aggiunge a quello regionale, pari a 9.296,22 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato con orario settimanale superiore alle 30 ore (a meno che non si tratti di impiego part-time). Tale beneficio è erogato in tre rate annuali di uguale importo di cui la prima all’atto dell’assunzione.

Allegati

pdf Decreto-Legislativo-81-2000.pdf
pdf Decreto-legislativo-468-1997.pdf

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