Fisco e norme

Studi di Settore: le novità dall’Agenzia delle Entrate e la risposta delle imprese

studi di settore

Studi di Settore: le novità dall’Agenzia delle Entrate e la risposta delle imprese

Con una circolare emanata negli scorsi giorni, che alleghiamo all’articolo, l’Agenzia delle Entrate apporta alcune modifiche riguardanti l’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 che, affermano i rappresentanti delle imprese, complicano ulteriormente la vita delle aziende

Secondo R.ETE. Imprese Italia le scelte operate dall’Amministrazione finanziaria le informazioni richieste sono eccessivamente numerose e possono dar adito ad errori e fraintendimenti da parte di imprenditrici ed imprenditori perfettamente in buona fede; inoltre, ci sono discriminazioni settoriali.

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L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le novità indicando anzitutto l’applicazione della norma contenuta nei Decreti Ministeriali del 28 dicembre 2011 e del 26 aprile 2012, entrambi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che approvano e aggiornano 69 studi nel settore manifatturiero, nel settore dei servizi e in quelli delle attività professionali e del commercio.

Le prime novità sono normative: chiunque non faccia riferimento agli studi di settore sarà sottoposto ad accertamento induttivo, ovvero extracontabile: non si terrà conto di quanto è stato dichiarato ma si presumerà un reddito equivalente a quello stimato negli studi di settore. Ciò avverrà quando la differenza tra la dichiarazione e le stime degli studi sia superiore al 15% o a 50mila euro. Nella circolare allegata ci sono due esempi concreti di situazioni che potrebbero verificarsi. Il modello degli studi di settore va allegato alla dichiarazione dei redditi ed è obbligatorio.

Le seconde novità riguardano l’aggiornamento delle analisi territoriali: in Lombardia ad esempio è stato introdotto un nuovo Comune e dunque cambiano le distanze utilizzate e i relativi spazi di percorrenza; nelle Regioni Abruzzo, Campania e Sicilia sono stati aperti dei nuovi centri commerciali che hanno comportato la modifica delle “funzioni di ricavo” e dei coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi per l’applicazione degli indicatori di “normalità economica”.

Inoltre, gli studi di settore, che tengono conto delle aree territoriali per il commercio a livello comunale e provinciale allo scopo di pervenire alla determinazione di alcune aree omogenee, sono stati variati sulla base delle modifiche territoriali, di quelle intervenute nella rete distributiva, che si è sviluppata e ammodernata, e di quelle relative allo sviluppo socio-economico dei singoli territori.

Le altre novità sono direttamente collegate alle incongruenze tra studi di settore e dati dichiarati da imprenditrici e imprenditori. Sono stati pertanto introdotti alcuni nuovi indicatori di coerenza economica che vanno dal valore negativo del costo del venduto alla mancata dichiarazione delle spese per acquisti di beni mobili di cui vengono riportati i relativi costi di gestione, fino alla mancata dichiarazione del numero e della percentuale di lavoro prestata dagli associati quando si danno loro utili per apporti di lavoro.

Oltre a queste novità principali, ci sono stati dei correttivi apportati per tenere conto della situazione di crisi economica in cui versa il Paese. Questi riguardano comparti particolari, come l’Odontoiatria Sociale, il trasporto di passeggeri (taxi ed altre forme), il trasporto di merci (traslochi compreso).

Poiché dalle analisi effettuate sui vari settori di attività è risultato che lo scorso anno (2011) ben 164 settori hanno visto ridursi i margini economici e di redditività – soprattutto quelli dei professionisti – si è deciso per questi di apportare dei correttivi che colgano tale variazione, ovvero della riduzione dei compensi, in particolare per i seguenti settori:

 

  • – UK23U – Servizi di ingegneria integrata;
  • – UK24U – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
  • – UK25U – Consulenza agraria fornita da agronomi;
  • – UK29U – Studi di geologia;
  • – VK01U – Studi notarili;
  • – VK02U – Studi di ingegneria;
  • – VK03U – Attività tecniche svolte da geometri;
  • – VK04U – Studi legali;
  • – VK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
  • – VK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
  • – VK17U – Periti industriali;
  • – VK18U – Studi di architettura.

Ciò che comunque ha determinato la reazione negativa di R.ETE. Imprese Italia (L’Associazione nata dall’evoluzione del “Patto del Capranica”, stretto tra Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti nel 2010) è la nuova modulistica (nella circolare allegata sono riportate tutte le novità a questo riguardo) e il fatto che se la si sbaglia o si omette la presentazione del modello si paga una sanzione di 2.065 euro. Inoltre, il regime premiale per le imprese introdotto nel 2011 secondo Rete Imprese Italia va superato perché non permette a tutte le imprese di accedervi, dunque dal 2012 i criteri vanno aggiornati per permettere a tutti i contribuenti di beneficiarne.

Spiega il Presidente di Rete Imprese Italia, Giorgio Guerrini, in relazione al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che individua i criteri di accesso al nuovo regime premiale introdotto con il Decreto Salva Italia che alleghiamo all’articolo: “il 2011 va considerato soltanto un anno di transizione per il regime premiale degli studi di settore. Già dal 2012 dovranno avere la possibilità di accedere al regime premiale tutti i contribuenti soggetti agli studi che risultino congrui e coerenti, senza discriminazioni settoriali. Se le scelte operate dall’Amministrazione finanziaria in sede di prima applicazione dovessero consolidarsi per il futuro, si mortificherebbe nei fatti lo spirito che ha mosso il legislatore a prevedere uno schermo da altri accertamenti  induttivi per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore oltre ad un’altra serie di benefici. In tal caso, R.ETE. Imprese Italia deciderà quali azioni intraprendere in materia, tenuto anche conto che in questa fase non sono state valutate con sufficiente attenzione alcune osservazioni da noi avanzate”.

In merito alla necessità che i dati forniti nel modello siano tutti indicati fedelmente, R.ETE. Imprese Italia ritiene indispensabile ripensare alla scelta operata nel provvedimento, individuando limiti oggettivi di “tolleranza”, in considerazione della numerosità delle informazioni richieste e dei conseguenti possibili errori che possono essere commessi in buona fede.

L’Agenzie delle Entrate nel frattempo sta inviando ai contribuenti delle “comunicazioni di anomalia” relative a particolari anomalie che, seppur in presenza di “congruità” agli studi di settore, risultano probabilmente originate dalla omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi, ovvero dal comportamento di soggetti che, seppur tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti per gli studi di settore. Finora sono state inviate 136mila comunicazioni dirette ai contribuenti e 55mila segnalazioni dirette agli intermediari (circa 27mila studi di commercialisti e affini).

Per il triennio 2008-2010 le anomalie riscontrate riguardano principalmente:

  • – incoerenze di magazzino;
  • – mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
  • – incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello Unico;
  • – indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” superiore al doppio della soglia massima.

In contribuenti che ricevono tale comunicazione sono messi sull’avviso: se continuano ad andare avanti nei propri conteggi relativi al 2011/2012, verranno inseriti in una sorta di lista nera e sottoposti a verifiche e controlli fiscali stringenti che possono dar luogo a sanzioni economiche notevoli.

 

Cosa sono e come funzionano gli studi di settore

aeSi tratta della stima di ricavi o compensi che i contribuenti (aziende o singoli professionisti) dovrebbero percepire, che l’Amministrazione Pubblica elabora in base ad alcune analisi economiche e tecniche statistico-matematiche. Sulla base di tali stime, che fungono da parametri di riferimento, il Fisco verifica se è stato dichiarato un importo congruo con quello medio di chi esercita la stessa attività. In pratica si ha congruità solo “se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli puntuali stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica”. Oltre ad essere congrui i ricavi dichiarati, è necessario che la dichiarazione sia coerente, ovvero che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente “rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore”.
L’Amministrazione finanziaria dunque, in fase di controllo fiscale, utilizza gli Studi di Settore come parametro di confronto.

Gli studi di settore si applicano a tutti gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una di quelle per le quali sia stato approvato un apposito studio di settore (eccetto quelle che hanno una qualche causa di esclusione o di inapplicabilità).
Se il contribuente svolge più di un’attività, è quella prevalente (ossia quella da cui percepisce il maggior introito) a dover essere considerata per gli studi di settore.

Sono però esclusi dal riferimento allo Studio di Settore alcuni contribuenti e precisamente coloro che presentano tali caratteristiche:

  • a) hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • b) hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • c) hanno un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro;
  • d) si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività (ad esempio il periodo di liquidazione ordinaria o di ristrutturazione dei locali);
  • e) determinano il reddito con criteri “forfetari”;
  • f) esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
  • g) hanno una categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;
  • h) applicano il regime dei “minimi”;
  • i) presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (ad esempio società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

La documentazione da presentare nel 2012 relativa all’anno 2011 e le spiegazioni relative fornite dall’Agenzia delle Entrate sono divise a seconda della tipologia di contribuente. Ne alleghiamo alcune all’articolo invitandovi a scaricare i modelli relativi al singolo settore presso il sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/Modelli+StudiSettore+2012/Studi+di+Settore+-+Modello+Unico+2012/

Il modello sugli studi di settore ha una parte generale che devono compilare tutti indistintamente. Alleghiamo le istruzioni relative da parte dell’Agenzia delle Entrate. La non presentazione di questo modello sarebbe causa di sanzione massima (oltre 2mila euro).

 

 

Allegati

pdf Studi-settore-ParteGenerale-2012.pdf
pdf Circolare-Agenzia-Entrate-luglio2012-StudiSettore.pdf
pdf DL201-SalvaItalia.pdf
pdf Indicatori-normalita-Societa-Capitali.pdf
pdf Indicatori-normalita-Societa-Persone.pdf
pdf Indicatori-normalita-Persone-Fisiche.pdf

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