Normative

Tolti i fondi per le pari opportunità lavorative uomo/donna

La Segretaria confederale della CILS, Liliana Ocmin

Tolti i fondi per le pari opportunità lavorative uomo/donna

Il Decreto sul bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2012-2015 pubblicato negli scorsi giorni ha azzerato le risorse per il finanziamento di progetti di azioni positive per la parità di genere

In particolare, la Legge 125/91 che favorisce l’occupazione femminile e la realizzazione dell’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro non potrà più essere applicata a causa della mancanza di dotazione finanziaria.

La Segretaria confederale della CILS, Liliana Ocmin denuncia con forza l’incoerenza del provvedimento con gli impegni assunti dall’ultima intesa sulla conciliazione e con i recenti altri provvedimenti mirati ad incentivare il rientro delle lavoratrici-madri.

La Legge 125/91, che alleghiamo all’articolo, era nata con i seguenti scopi:

 

  • eliminare le disparità di trattamento nella formazione scolastica e professionale, nonché nell’accesso al lavoro;
  • promuovere l’inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono ancora poco presenti ;
  • favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione e riqualificazione imprenditoriale;
  • favorire una diversa organizzazione del lavoro, al fine di coniugare vita familiare e lavorativa;
  • favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne soprattutto attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione.

L’art. 2 della Legge, che riportiamo di seguito, destinava dei fondi per il conseguimento dei suddetti scopi, ma ora non sarà più possibile applicarlo e di conseguenza si renderà impossibile attuarla.

Art. 2
(Attuazione di azioni positive, finanziamenti)

  • 1. Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui all’articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all’articolo 3.
  • 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all’articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
  • 3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell’attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.
  • 4. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio di cui al comma 1.
  • 5. L’accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all’articolo 5.
  • 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all’articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d’azione della propria attività, il Comitato di cui all’articolo 5 o il consigliere di parità di cui all’articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

 

In una nota diretta al Governo la Cisl ha richiesto l’immediato ripristino dei fondi per finanziare le azioni positive previste dalla Legge. Riportiamo la dichiarazione di Ocmin: “il decreto pubblicato il 31/12/2012 riguardante il bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2012-2015, ha azzerato le risorse per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità di genere. Tutto ciò evidenzia, al di là delle tante promesse, la mancanza di politiche virtuose, richieste, peraltro, dai parametri europei, capaci di favorire l’occupazione e la parità uomo-donna nel lavoro soprattutto in una fase critica come quella che stiamo vivendo dove emergono i primi segnali positivi in ambito occupazionale femminile. Come Cisl riteniamo che si tratti di un provvedimento non coerente con gli impegni assunti dall’ultima intesa sulla conciliazione e con i recenti provvedimenti mirati ad incentivare il rientro delle lavoratrici-madri. Pertanto chiediamo da subito il ripristino dei fondi necessari a favorire tutte le azioni positive previste dalla legge 125 che in questi anni hanno contribuito all’adozione di modelli di buone pratiche per l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di tante lavoratrici ai fini della realizzazione delle pari opportunità”.

Allegati

pdf Legge125-1991-lavoro-e-imprenditoria-femminile.PDF

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